La L. 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’abolizione della scheda carburante per gli acquisti di carburante ad uso autotrazione, introducendo contestualmente l’obbligo per il cedente di documentare con fatturazione elettronica i rifornimenti effettuati dai soggetti passivi IVA presso gli impianti stradali di distribuzione (art 22, terzo comma, secondo periodo DPR 633/1972) oltre all’onere per il cessionario di dover effettuare i pagamenti esclusivamente con mezzi tracciabili. Non rientrano, invece, nell’obbligo di certificazione le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, viene introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi IVA (operazioni B2B e B2C). In sostanza, secondo il dettato normativo i distributori di benzina e gasolio dovevano essere i precursori della fatturazione elettronica, allargando dal 2019 il perimetro della stessa a tutti i soggetti passivi IVA.