Dal 1 ottobre nuovi codici per le fatture elettroniche obbligatori dal 1 gennaio 2021

Dal 1 ottobre 2020 potranno essere utilizzate le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica che diventeranno obbligatorie dal 1° gennaio 2021.

Le principali novità riguardano:

  • l’inserimento di nuovi codici «TipoDocumento»;
  • un maggior dettaglio dei codici «Natura» dell’operazione;
  • nuovi codici «Tipo ritenuta» e «Modalità pagamento».

Nuovi codici tipo documento

I codici relativi al tipo di documento sono passati da sette a 18, con l’introduzione di specifici codici.

Codici validi fino al 31/12/2020 Codici in vigore dal 1/1/2021
TD01 Fattura TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi
dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
TD20 Autofattura TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo
Periodo, lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite
senza rivalsa

 

Nuovi codici Natura dell’operazione

Relativamente ai codici natura Iva, si è passati da sette a 24.

Codici validi fino al 31/12/2020 Codici in vigore dal 1/1/2021
N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 N1 – operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2 – operazioni non soggette ad IVA – N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972
– N2.2 non soggette – altri casi
N3 – operazioni non imponibili IVA – N3.1 non imponibili – esportazioni
– N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
– N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
– N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
– N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
– N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 – operazioni esenti da IVA  N4 – operazioni esenti da IVA
N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura  N5 – operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) – N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
– N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
– N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
– N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
– N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
– N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
– N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
– N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
– N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) N7 – IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972)

 

Nuovi codici «Tipo ritenuta» e «Modalità pagamento»

Sono state specificate, poi, nuove codifiche per il «TipoRitenuta», per il contributo Inps, per Enasarco, per Enpam o altri contributi previdenziali. È stato eliminato l’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo, che per le fatture è sempre di 2 euro. Infine, è stato introdotto il nuovo codice «ModalitàPagamento» per il PagoPA

Codici validi fino al 31/12/2020 Codici in vigore dal 1/1/2021
– RT01 Ritenuta persone fisiche RT01 Ritenuta persone fisiche
– RT02 Ritenuta persone giuridiche, RT02 Ritenuta persone giuridiche
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale