Definizione agevolata delle cartelle esattoriali

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

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Lavoratori somministrati: comunicazione da inviare entro il 31 gennaio

Entro il 31 gennaio 2023 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2022 (1° gennaio – 31 dicembre), lavoratori in somministrazione, devono effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2022.

L’obbligo comunicativo, contenuto nell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, è presente in capo all’azienda utilizzatrice dei lavoratori somministrati e può essere realizzato anche per il tramite dell’associazione datoriale alla quale aderisce o conferisce mandato.

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Legge di bilancio: le modifiche alle aliquote iva

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), tra le altre novità in materia fiscale, è intervenuta modificando l’entità di alcune aliquote IVA, nel settore energetico e nei prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile.
Le nuove aliquote si applicano dal 1/1/2023
In dettaglio:
Bene o servizio Aliquota Iva Periodo di validità dell’aliquota ridotta
Somministrazione di gas metano destinato alla combustione negli usi civili e industriali 5% (in deroga a quella del 10% o del 22% prevista in via ordinaria) limitatamente al primo trimestre 2023
Cessioni di pellet 10% (anziché 22%) limitatamente all’anno 2023
Prodotti della prima infanzia:
pannolini per bambini,
seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli,
latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia;
preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini.
5%
Prodotti assorbenti per la protezione dell’igiene intima femminile 5%

 

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Pubblicazione aiuti di Stato

La norma europea sulla concorrenza impone a tutte le imprese di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno (termine prorogato per il 2021 al 31/12/2022), tutti gli aiuti, sovvenzioni, crediti d’imposta, ecc., ricevuti nell’anno precedente.

ATTENZIONE: A partire dal 1 gennaio 2023 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata pertanto è importante verificare che siano pubblicati i contributi ricevuti nel 2021 entro il 31/12/2022.

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