Sono state definite dall’Agenzia delle Entrate le modalità operative per richiedere il contributo a fondo perduto destinato a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus. (vedi anche https://unicomstp.it/2020/05/21/contributo-a-fondo-perduto/)
Notizie
Emergenza da Coronavirus – le proroghe di Uniriscossioni
Le novità del “Decreto Rilancio”
Il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), ha introdotto novità in materia di riscossione e sulla scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020.
BONUS PIEMONTE: cosa fare se non si riceve la PEC dalla Regione
La Regione Piemonte ha previsto un bonus per sostenere le imprese colpite dal lockdown per l’emergenza Coronavirus (maggiori informazioni al link Bonus Piemonte istruzioni per l’ottenimento)
La comunicazione della Regione verrà inviata, ai circa 60.000 imprese aventi diritto, agli indirizzi pec iscritti al Registro delle Imprese.
Tenuto conto che alcuni soggetti non sono dotati di indirizzi pec – o che gli indirizzi pec risultano erronei o non attivi – il contribuente – autonomamente o mediante il proprio Commercialista – potrà verificare, attraverso l’indicazione del proprio codice fiscale, se, indipendentemente dal ricevimento o meno della comunicazione della Regione, abbia diritto al contributo.
Nel caso di mancato ricevimento della PEC è possibile, dal 25 maggio, registrarsi sul portale all’uopo predisposto, indicando un indirizzo al quale poter ricevere l’avviso cui ricollegarsi per ottenere il Bonus, che potrà essere anche quello del proprio Commercialista.
La domanda dovrà essere correlata dello SPID, della CIE o della CNS del contribuente avente diritto, il quale, qualora ne fosse sprovvisto, potrà indicare quella del Commercialista, previa specifica delega.
Emergenza da coronavirus – Decreto rilancio – Principali novità
È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Si richiamano, di seguito, alcune delle principali novità previste, che verranno approfondite e completate nei prossimi giorni.
Credito d’imposta sui canoni di locazione non abitativi
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.
Condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Contributo a fondo perduto
Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.
Sono tuttavia esclusi:
- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
- i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 38 del DL 18/2020);
- i professionisti iscritti ad un Ordine.
Condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).
Misura del contributo
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:
- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.
È previsto un contributo minimo, pari a:
- 1000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Modalità di riconoscimento
Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.
Indennità per autonomi, collaboratori, dipendenti
Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).
Esclusione dei versamenti IRAP
I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:
- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
- della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).
Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).
Contribuenti che restano obbligati al versamento
Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:
- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97
Esclusione dell’importo non versato dall’imposta dovuta a saldo
Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.
Differimento al 16.9.2020 del termine di effettuazione dei versamenti sospesi
Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.
Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.
Versamenti sospesi | Vecchio termine di effettuazione | Nuovo termine di effettuazione |
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.). | 31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”). | 31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. | 31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche. | – | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. | 30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 | 16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020 |
BONUS PIEMONTE: istruzioni per l’ottenimento
È in corso in questi giorni l’invio delle PEC ai beneficiari del Bonus Piemonte, il contributo a fondo perduto predisposto dalla Regione Piemonte per sostenere le imprese colpite dal lockdown per l’emergenza Coronavirus. Gli invii proseguiranno al ritmo di 5.000 al giorno, fino a raggiungere le 60.000 imprese del territorio che, ad oggi, vi possono accedere.