Decreto Ristori bis: i nuovi contributi e la sospensione dei versamenti

Il Governo ha emanato il Decreto “Ristori-bis”, n. 149 del 9 novembre 2020, che contiene nuove norme a favore delle imprese colpite da Covid-19.

Di seguito si riportano le principali disposizione di carattere fiscale contenute nel predetto Decreto.

Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 DL 137/2020 (c.d. “Ristori”) e nuovo contributo a favore dei centri commerciali

È stato previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal Dl Ristori n. 137/2020. Viene sostituito lallegato 1 e il contributo viene previsto anche ai soggetti indicati nell’allegato 2.

In estrema sintesi:

Soggetti interessati

soggetti che:

  • alla data del 25.10.2020 hanno la partita Iva attiva,
  • dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle con codice Ateco previsto nell’allegato 1;
  • hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

Condizioni

  • fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 INFERIORE due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019,

Facendo riferimento alla data di effettuazione delle operazioni.
N.B. non è richiesta la condizione del calo del fatturato ai soggetti che hanno attivato l’attività dal 1° gennaio 2019

 Modalità
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto
di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020, e che non lo hanno restituito, l’agenzia delle Entrate accredita il presente contributo direttamente sul medesimo conto in cui è stato accreditato il precedente contributo, mentre per gli altri il presente contributo viene riconosciuto previa presentazione di apposita istanza.

 Misura del contributo:

  • per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020, con una quota uguale a quella già percepita applicando le percentuali previste nell’allegato.
  • per gli altri soggetti l’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019,
    • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
    • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
    • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 1 milione di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le predette quote sono differenziate a seconda del settore economico e sono riportate nell’Allegato 1 al decreto.

 

Esempio: Per un soggetto con codice ATECO 96.02.02 “-Servizi degli istituti di bellezza è prevista una percentuale del 200% che si applica al contributo già ricevuto ai sensi del decreto “Rilancio”. Quindi nell’ipotesi che il soggetto avesse percepito ai sensi del Decreto “Rilancio” l’importo di Euro 2.000,00, allo stesso verrà corrisposto l’importo di 4.000,00 euro.

E’ previsto un contributo massimo pari ad euro 150.000. Tale limite si applica per unità produttiva agli operatori del codice Ateco 55.

Per i soggetti che hanno già usufruito del contributo di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2020, il contributo è determinato applicando le percentuali di cui all’allegato 1 al Dl in commento agli importi minimi di:
-euro 1.000 per le persone fisiche,
-euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Settori particolari

Viene stabilito dal decreto in commento che il contributo a fondo perduto di cui all’articolo  1 del decreto-legge 137 del 2020 è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 al citato decreto per gli operatori dei seguenti settori economici, venendo sempre erogato dall’Agenzia delle entrate:

– gelaterie e pasticcerie con codici ATECO 561030,

– gelaterie e pasticcerie ambulanti con codice ATECO 561041,

– bar e altri esercizi simili senza cucina con codice ATECO 563000,

– Alberghi con codice ATECO 551000,

 

Operatori dei centri commerciali d produttori alimentari

Il contributo a fondo perduto di cui sopra, è riconosciuto, nel 2021:

– agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e

– agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande,

sempre che tali soggetti siano interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020.

Per tali soggetti il contributo è pari al 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 137 del 2020 se svolgono come attività prevalente una di quelle indicate nell’Allegato 1 al decreto in commento.

Per quelli di essi che svolgono come attività prevalente una di quelle con codici ATECO che non rientrano nell’allegato 1 al decreto-legge 149 in commento, il contributo è pari al 30 per cento del valore presente nell’istanza trasmessa all’Agenzia delle entrate e spetta:

  • se fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 INFERIORE due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019,

N.B. non è richiesta la condizione del calo del fatturato ai soggetti che hanno attivato l’attività dal 1° gennaio 2019

 

Misura del contributo:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 1 milione di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le predette quote sono differenziate a seconda del settore economico e sono riportate

 

Sospensione dei versamenti tributari

Per i soggetti:

  • che esercitano attività economiche sospese dal DPCM del 3 novembre 2020;
  • che esercitano le attività di servizi di ristorazione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • che operano nei settori economici di cui all’Allegato 2 del decreto-legge 149 con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal DPCM del 3 novembre 2020 e relative Ordinanze,
  • che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o quella di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

sono sospesi i termini che scadono a novembre 2020 riferiti:

  • ai versamenti di ritenute alla fonte, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta,
  • ai versamenti Iva.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o

fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro privati

Per i:

  • datori di lavori individuati nell’allegato 1 al decreto-legge 149 in commento,
  • datori di lavoro individuati nell’allegato 2 c he abbiano unità produttive od  operative  nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di massima gravità e da un livello di rischio alto;

sono sospesi i termini dei predetti versamenti dovuti per il mese di novembre 2020 relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali.

La sospensione non opera per i premi INAIL.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateazione.

 

Credito d’imposta canoni di locazione immobili non abitativi e affitto d’azienda

Il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 34 del 2020 e di cui all’articolo 8 del decreto-legge 137 del 2020 spetta, per ciascun mese di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche alle imprese:

– operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al decreto in commento e
– alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 19.12,

Condizioni:

– hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Si tratta di un credito d’imposta del 60%, da utilizzare solo in compensazione dopo il pagamento dei canoni, dell’ammontare mensile:

– del canone di locazione,
– del canone di leasing,
– del canone di concessione,

di immobili ad uso non abitativo, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 28 del DL 34/2020 che prevede anche che il credito d’imposta possa essere utilizzato solo in compensazione.

 

Cancellazione seconda rata IMU

Viene stabilito che non è dovuta la seconda rata IMU, da versare entro il 16 dicembre 2020, con riferimento agli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 decreto in commento, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

 

 Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti ISA

Per i soggetti che

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
  • che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 del decreto-legge 149,
  • aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Tale disposizione si applica anche per i soggetti esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale con uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.