Limitazione dell’uso del contante a partire da 1 luglio 2020

Ulteriormente ridotta la soglia di utilizzo di contanti

A decorrere dal 1/7/2020 sono vietati i trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 2.000 euro.

Il pagamento può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

N.B. è vietato effettuare più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare con i primi chiarimenti per usufruire del Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda  previsto dall’articolo 28 del decreto legge 34/2020 (“decreto rilancio”)

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Coronavirus – le nuove misure di sostegno previste dalla Regione Piemonte

La legge Regionale n. 13/2020 ha previsto ulteriori misure per il sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid 2019.

In sintesi:

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Emergenza da Coronavirus – le proroghe di Uniriscossioni

Le novità del “Decreto Rilancio”

Il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), ha introdotto novità in materia di riscossione e sulla scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020.

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BONUS PIEMONTE: cosa fare se non si riceve la PEC dalla Regione

La Regione Piemonte ha previsto un bonus per sostenere le imprese colpite dal lockdown per l’emergenza Coronavirus (maggiori informazioni al link Bonus Piemonte istruzioni per l’ottenimento)

La comunicazione della Regione verrà inviata, ai circa 60.000 imprese aventi diritto, agli indirizzi pec iscritti al Registro delle Imprese.

Tenuto conto che alcuni soggetti non sono dotati di indirizzi pec – o che gli indirizzi pec risultano erronei o non attivi – il contribuente – autonomamente o mediante il proprio Commercialista – potrà verificare, attraverso l’indicazione del proprio codice fiscale, se, indipendentemente dal ricevimento o meno della comunicazione della Regione, abbia diritto al contributo.

Nel caso di mancato ricevimento della PEC è possibile, dal 25 maggio, registrarsi sul portale all’uopo predisposto, indicando un indirizzo al quale poter ricevere l’avviso cui ricollegarsi per ottenere il Bonus, che potrà essere anche quello del proprio Commercialista.

La domanda dovrà essere correlata dello SPID, della CIE o della CNS del contribuente avente diritto, il quale, qualora ne fosse sprovvisto, potrà indicare quella del Commercialista, previa specifica delega.

Emergenza da coronavirus – Decreto rilancio – Principali novità

È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Si richiamano, di seguito, alcune delle principali novità previste, che verranno approfondite e completate nei prossimi giorni.

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Proroghe e rinnovi dei contratti a termine

Ildecreto “Rilancio”, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza da COVID-19, ha previsto che, in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, i datori di lavoro possono rin­novare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in esse­re alla data del 23.2.2020 anche in assenza di esigenze:

  • temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o
  • di sostituzione di altri lavoratori, o
  • connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Restano fermi gli altri limiti disposti dal DLgs. 81/2015 in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato, essendo la deroga (fino al 30.8.2020) limitata alla specificazione delle cau­sali.

Misure in materia di integrazioni salariali e sostegno all’occupazione

Il decreto “Rilancio” apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto “Cu­ra Italia”) e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19.

Novità in materia di CIGO e assegno ordinario COVID-19

In sintesi, i principali interventi riguardano:

  • l’estensione della durata massima del trattamento ordinario;
  • l’ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari;
  • il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare ai percettori dell’assegno ordinario;
  • il nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO;
  • la fruizione agevolata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

Estensione dei trattamenti

La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’at­tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di:

  • 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
  • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamen­to per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.

Tale estensione della durata trova applicazione anche per la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) concessa alle aziende già in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti all’1.9.2020.

Ampliamento del novero dei beneficiari

Viene ampliata la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25.3.2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020.

ANF per i beneficiari di assegno ordinario

Un’ulteriore misura di favore consente la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario COVID-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Obbligo di consultazione sindacale

La norma reintroduce l’obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione e esa­me congiunto con le rappresentanze sindacali ai fini della presentazione della domanda di trattamento ordinario.

Nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO

Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione ordinaria viene ora fissato entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente.

Misure speciali per la CISOA

Si inserisce una speciale disposizione che riguarda il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.

I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23.2.2020 al 31.10.2020 e comunque con termine del periodo entro il 31.12.2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Novità in materia di CIG in deroga

Anche in questo caso si prevede l’estensione della durata del trattamento:

  • di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
  • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.

Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.

A fronte di tali interventi estensivi, la norma in esame restringe il campo di applicazione dell’eso­nero dall’obbligo di raggiungimento dell’accordo sindacale, necessario ai fini della presentazione del­la domanda di accesso al trattamento in deroga, limitandolo ai soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Sempre in tema di CIG in deroga, l’art. 71 del decreto in esame definisce, per l’accesso al trattamen­to successivamente alle prime 9 settimane di fruizione, la procedura di richiesta diretta al­l’INPS.

Per quanto concerne invece il pagamento diretto della prestazione, si stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

Aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti du­rante la pandemia di COVID-19

Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio possono concedere alle imprese aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti ed evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.

Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui alla “Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final” – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

La sovvenzione per il pagamento dei salari non può superare l’80% della retribuzione mensile lor­da del personale beneficiario e viene concessa:

  • per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione, se anteriore;
  • per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della ridu­zione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.

Si richiede, altresì, che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’atti­vità lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.