BREXIT: cosa cambia dal 1/1/2021

Dal 1.1.2021 il Regno Unito non fa più parte del Mercato Unico e dell’Unione Doganale della UE.

II 26.12.2020 è stato pubblicato il testo dell’Accordo sugli scambi e cooperazione tra UE e Regno Unito che regolerà, a partire dall’1.1.2021, i rapporti reciproci.

Vogliamo riepilogare una sintesi di come si devono comportare gli operatori che intrattengono rapporti commerciali con il Regno Unito.

SINTESI DEI PRINCIPALI CAMBIAMENTI IN AMBITO IVA

CESSIONI DI BENI

Le cessioni di beni poste in essere tra soggetti operanti in Italia e il Regno Unito non potranno più qualificarsi come cessioni o acquisti intracomunitari, ma assumeranno natura di cessioni all’esportazione o importazioni e dunque dovranno adempiersi anche gli obblighi doganali.

CESSIONI AD OPERATORI ECONOMICI DEL REGNO UNITO (B2B)

L’operazione si qualifica come cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA:

  • 8 Co. 1 lett. a) del DPR 633/72, qualora il trasporto o la spedizione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);
  • 8 Co. 1 lett. b) del DPR 633/72, qualora il trasporto o la spedizione dei beni sia effettuato dal cessionario inglese (o da terzi per suo conto) entro 90 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.

II regime di non imponibilità è riconosciuto a condizione che si possa dimostrare l’avvenuta esportazione dei beni.

II fornitore italiano non è tenuto a includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. 127/2015, essendo escluse dall’adempimento le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Il cedente o il cessionario (o terzi per loro conto) sono tenuti ad espletare le connesse formalità doganali.

CESSIONI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL REGNO UNITO (B2G)

L’operazione si qualifica come cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 Co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72, qualora:

  • la controparte sia una amministrazione pubblica o uno dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’art. 26 Co. 3 della L. 125/2014;
  • la cessione avvenga in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione e sviluppo;
  • il trasporto e l’esportazione dei beni sia effettuato dal cessionario del Regno Unito (o da ferzi per suo conto) entro 180 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.

In caso contrario si dovrà operare come per le cessioni B2B.

CESSIONI A PRIVATI (B2C)

L’operazione si qualifica come cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi

dell’art. 8 Co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto il trasporto e l’esportazione dei beni è effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto)

II regime di non imponibilità è riconosciuto a condizione che si possa dimostrare l’avvenuta esportazione dei beni.

II fornitore italiano non è tenuto a includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. 127/2015, essendo escluse dall’adempimento le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Il cedente o il cessionario (o terzi per loro conto) sono tenuti ad espletare le connesse formalità doganali.

ACQUISTO DI BENI

ACQUISTI EFFETTUATI DA OPERATORI ECONOMICI (B2B)

L’operazione si qualifica come importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi degli art. 67  e SS. del DPR 633/72; l’iva verrà assolta in dogana.

Gli acquisti dal Regno Unito sono qualificati come importazioni di beni. L’operatore economico che importa dal Regno Unito deve avere un codice EORI valido.

Le merci non comunitarie destinate al Mercato Unico UE, in particolare, sono vincolate al regime di immissione in libera pratica, che comporta:

  • la riscossione dei dazi dovuti all’importazione;
  • l’applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale previsti dalla normativa UE (es. eventuali dazi antidumping e contingenti tariffari);
  • l’espletamento delle formalità stabilite per l’importazione delle merci.

Sulla base della bozza di accordo di libero scambio tra UE e il Regno Unito, le merci di origine preferenziale inglese sono immesse in libera pratica nell’Unione europea a dazio agevolato.

L’acquirente italiano non è tenuto a includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 co. 3-bis del D.Lgs. 127/2015, essendo escluse dall’adempimento le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

MOVIMENTAZIONE DI BENI A TITOLO DIVERSO DA QUELLO TRASLATIVO DELLA PRORPIETA’

Per tutte le casistiche ricorrenti per le movimentazioni di beni tra Italia – Regno Unito e viceversa, senza il trasferimento della proprietà, come ad esempio:

  • trasferimento di beni propri per finalità rientranti nell’esercizio d’impresa;
  • trasferimento di beni propri per operazioni di perfezionamento;
  • trasferimento di beni da installare e cedere.

si invitano i clienti a contattare lo Studio.

PRESTAZIONE DI SERVIZI

PRESTAZIONI DI SERVIZI B2B GENERICHE

La regola generale prevede che le prestazioni di servizi generiche rese a committenti soggetti passivi d’imposta sono territorialmente rilevanti nel paese in cui è stabilito il committente.

Pertanto:

SERVIZI RESI A OPERATORE COMMERCIALE DEL REGNO UNITO

Dovranno essere fatturate ai sensi dell’articolo 7-ter del D.p.r. 633/1972 con la dicitura:

  • “inversione contabile”, ante Brexit (dicitura che si usa per i servizi intracomunitari);
  • “non soggetta”, post Brexit (dicitura che si usa per i servizi extra-comunitari);

SERVIZI ACQUISTATI DA OPERATORE COMMERCIALE DEL REGNO UNITO

L’acquirente è tenuto ad applicare l’imposta dovuta mediante inversione contabile, a norma dell’art. 17 Co. 2 primo periodo del DPR 633/72, emettendo un’autofattura.

In ogni caso l’operazione dovrà essere inclusa nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 Co. 3-bis del DLgs. 127/2015.

SERVIZI RESI AD OPERATORE PRIVATO DEL REGNO UNITO

Sono e resteranno soggette ad IVA in Italia, paese nel quale è stabilito il soggetto passivo che reca il servizio.

PRESTAZIONI DI SERVIZI NON GENERICHE

Le seguenti prestazioni di servizi seguono regole particolari per le quali si invitano i clienti a contattare lo Studio:

  • Servizi relativi a beni immobili;
  • Trasporto di passeggeri;
  • Ristorazione e catering;
  • Locazione di mezzi di trasporto;
  • Servizi relativi ad attività culturali, artistiche, ecc.;
  • Accesso a manifestazioni culturali, artistiche, ecc.;

RAPPORTI CON IRLANDA DEL NORD

L’accordo di recesso garantisce una sorta di continuità territoriale all’Irlanda del Nord, in considerazione della quale tale regione:

  • resta soggetta alla normativa UE per le cessioni di beni;
  • è considerata Paese terzo per le prestazioni di servizi.