Comunicazione liquidazioni iva periodiche confermata la scadenza del 17/9

Con comunicato stampa del 14 settembre 2018, l’Agenzia ha confermato che lunedì 17 settembre 2018 scade il termine previsto per la trasmissione della LIPE relativa al secondo trimestre del 2018.
Per tale adempimento, sottolinea l’Agenzia, non opera la proroga al 30 settembre 2018 (termine differito a lunedì 1° ottobre) prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Tale proroga, disposta dalla legge di Bilancio 2018, riguarda solo lo spesometro.
Al fine di evitare sovrapposizioni tra gli adempimenti, infatti, è stato separato il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da quello previsto per la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica IVA del secondo trimestre 2018, altrimenti coincidenti.
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SANZIONI PER VIOLAZIONE DIVIETO PAGAMENTO CONTANTI DEGLI STIPENDI

Dal 01/07/2018 è vietato il pagamento delle retribuzioni (o compensi) in contanti. La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori tramite i seguenti strumenti: bonifico sull’IBAN indicato dal lavoratore; tramite strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento o tramite un assegno consegnato direttamente al lavoratore o suo delegato.

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SCHEDA CARBURANTE E OBBLIGO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI TRACCIABILI: LE REGOLE DA SEGUIRE FINO AL 31 DICEMBRE 2018 E LE NOVITA’ 2019

La L. 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’abolizione della scheda carburante per gli acquisti di carburante ad uso autotrazione, introducendo contestualmente l’obbligo per il cedente di documentare con fatturazione elettronica i rifornimenti effettuati dai soggetti passivi IVA presso gli impianti stradali di distribuzione (art 22, terzo comma, secondo periodo DPR 633/1972) oltre all’onere per il cessionario di dover effettuare i pagamenti esclusivamente con mezzi tracciabili. Non rientrano, invece, nell’obbligo di certificazione le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, viene introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi IVA (operazioni B2B e B2C). In sostanza, secondo il dettato normativo i distributori di benzina e gasolio dovevano essere i precursori della fatturazione elettronica, allargando dal 2019 il perimetro della stessa a tutti i soggetti passivi IVA.

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Pubblicato il decreto Dignità: abolizione dello split payment per professionisti

Il decreto legge n. 87/2018 prevede l’abolizione immediata del meccanismo dello split payment per i professionisti, ossia per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del dpr 600/1973:

esclusi dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, con il ripristino della versione originaria dell’art. 17-ter del dpr 633/72, antecedente alla modifica apportata dal decreto-legge 50/2017. Viene contestualmente abrogata la norma del DL 50/2017 che, modificando la norma originaria, da luglio dell’anno scorso aveva attratto nell’ambito dello split payment anche le prestazioni soggette a ritenuta Irpef.

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Nuove regole detrazione I.V.A.

COSA SUCCEDE DAL 1/1/2018

  • Se una fattura datata 2017 è ricevuta nel 2018 non può essere registrata nel 2017
  • diventa fondamentale individuare con esattezza il momento in cui la fattura è ricevuta
  • diventa fondamentale che i clienti segnino, conservandone prova (copia mail, busta postale) la data di ricezione della fattura per poter permettere allo Studio di individuare il momento in cui l’iva può essere detratta;
  • in caso di mancata indicazione lo Studio riterrà la fattura ricevuta alla data di emissione
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Semplificazione modelli Intra

A decorrere 1° gennaio 2018, non sarà più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi trimestrali concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2018, ai fini fiscali, permarrà soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.

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