Superbonus: la cessione del credito può essere effettuata nei confronti di chiunque

La cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 110% (Superbonus) può avvenire nei confronti di “qualunque soggetto” senza distinzione o requisiti particolari.

L’Agenzia delle entrate conferma che, in base a quanto espressamente previsto dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, la cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinati interventi edilizi, è consentita nei confronti di “altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”, senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
In merito all’individuazione dei soggetti cessionari, la circolare n. 24/2020 ha chiarito, senza porre limitazioni, che la cessione può essere disposta in favore dei seguenti soggetti:

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • istituti di credito e intermediari finanziari.