Credito d’imposta per la sanificazione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Credito d’imposta sui canoni di locazione non abitativi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
  • i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Contributo a fondo perduto

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di la­voro autonomo.

Sono tuttavia esclusi:

  • i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
  • i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui al­l’art. 38 del DL 18/2020);
  • i professionisti iscritti ad un Ordine.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fat­tu­rato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

Indennità per autonomi, collaboratori, dipendenti

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020. Sono anche modificati alcuni presupposti per beneficiare di tali misure di sostegno (ad esempio, viene prevista la generale cumulabilità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS).

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Esclusione dei versamenti IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), so­no esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).

Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

  • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
  • le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
  • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97

Esclusione dell’importo non versato dall’imposta dovuta a saldo

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichia­razione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

Differimento al 16.9.2020 del termine di effettuazione dei versamenti sospesi

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

Versamenti sospesi Vecchio termine di effettuazione Nuovo termine
di effettuazione
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dal­­l’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ri­sto­razione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle atti­vi­tà culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.). 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­­­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro­fessione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”). 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fat­turato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso me­se del 2019. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede ope­rativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o profes­sione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia professionistiche che dilettantistiche. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te delle federazioni sportive nazionali, degli enti di pro­mozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia profes­sio­nistiche che dilettantistiche. 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­te de­gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo set­tore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono at­tività isti­tuzionale di interesse generale non in regime d’impresa. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

BONUS PIEMONTE: istruzioni per l’ottenimento

È in corso in questi giorni l’invio delle PEC ai beneficiari del Bonus Piemonte, il contributo a fondo perduto predisposto dalla Regione Piemonte per sostenere le imprese colpite dal lockdown per l’emergenza Coronavirus. Gli invii proseguiranno al ritmo di 5.000 al giorno, fino a raggiungere le 60.000 imprese del territorio che, ad oggi, vi possono accedere.

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RIAPERTURE IN PIEMONTE: DAL 18 MAGGIO NEGOZI, PARRUCCHIERI, CENTRI ESTETICI, TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE E TUTTI I SERVIZI PER GLI ANIMALI

In attesa della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Ordinanza Regionale la Regione Piemonte finalmente si fa viva con un comunicato stampa.

Da lunedì 18 maggio in Piemonte riapriranno tutti i negozi al dettaglio, i saloni per parrucchieri, i centri estetici, gli studi di tatuaggio e piercing e tutti i servizi per gli animali (oltre alle toelettature già attive potranno riprendere l’attività i dog sitter, le pensioni e l’addestramento).

Sempre da lunedì riapriranno anche tutte le altre strutture ricettive al momento ancora chiuse.

Dal 20 maggio torneranno invece operativi nei mercati anche i banchi extralimentari, per consentire i tempi di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza.

Tra il 23 e il 25 maggio potranno riaprire anche bar e ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti: la data precisa deve ancora essere definita. Resta al momento consentito il servizio di asporto.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il protocollo con le nuove linee guida per la riapertura in sicurezza delle attività economiche, produttive e ricreative.

Bando Impresa sicura: rimborso fino al 100% per l’acquisto di dispositivi e strumenti di protezione individuale

Impresa SIcura è l’intervento previsto dal decreto Cura Italia (DL 18/2020, articolo 43, comma 1) che punta a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale.

Il bando di Invitalia consente alle aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Importo massimo rimborsabile: 500 euro per ciascun addetto dell’impresa – a cui sono destinati i DPI – e fino a un massimo di 150mila euro per impresa.

Importo minimo rimborsabile: non inferiore a 500 euro.

Le risorse disponibili sono 50 milioni di euro.

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BANDO PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANE

Specchio dei tempi, con un contributo di Reale Group, ha deciso di sostenere, con un assegno da 5000 euro, 220 piccole e piccolissime imprese, commerciali ed artigiane, della provincia di Torino.

ll bando si chiama “Un respiro per Torino” ed è improntato alla semplicità ed alla rapidità d’azione. Contano infatti di iniziare le erogazioni dei contributi già entro la fine del mese.

CHI PUÒ PARTECIPARE

IMPRESE DI TORINO E PROVINCIA CON RICAVI 2018 FINO A 30 MILA EURO

SCADENZA

18 MAGGIO ORE 24
Scarica il bando: Bando Specchio dei tempi1