Entro il 28 febbraio la richiesta all’INPS per la contribuzione ridotta dei contribuenti forfettari

I contribuenti:

  • in regime forfettario
  • iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani e Commercianti (no Gestione Separata!)

possono, su base facoltativa, richiedere la riduzione del 35% dei contributi – sia fissi che proporzionali dovuti.

Al fine di potersi avvalere di questa possibilità, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita domanda, entro il 28 febbraio 2023 (termine perentorio), tramite il Cassetto Previdenziale INPS.

N.B.  il contribuente che ha già richiesto la riduzione contributiva in passato, non è tenuto a presentare alcunché: la comunicazione effettuata negli anni passati resta infatti valida sino a revoca o sino alla perdita dei requisiti di permanenza nel regime agevolato forfettario.

RINUNCIA O PERDITA DEI REQUISITI

Qualora:

  • i requisiti di permanenza nel regime forfettario siano venuti meno nel 2023
  • oppure si intenda rinunciare volontariamente all’agevolazione;

deve essere comunicata la rinuncia alla contribuzione ridotta – sempre tramite Cassetto Previdenziale – entro la medesima data cui sopra, 28 febbraio 2023.

Se la comunicazione di rinuncia non viene effettuata in tempo utile, occorre distinguere se trattasi di rinuncia obbligatoria o volontaria.

  1. In caso di uscita dal regime forfetario la contribuzione verrà emessa in misura ridotta e la differenza sarà oggetto di sanzione.
  2. In caso di rinuncia volontaria, la tardiva comunicazione della rinuncia comporterà che la contribuzione tornerà ad essere piena solo dal 2024, invece che dal 2023.

Attenzione: in caso di rinuncia o di perdita dei requisiti non sarà più possibile usufruire dell’agevolazione

EFFETTI PENSIONISTICI

La scelta per la riduzione dei contributi deve essere fatta tenendo in attenta considerazione i riflessi pensionistici. Infatti, a fronte di minori versamenti, proporzionalmente minore risulta l’accredito della contribuzione. In caso di versamenti ridotti del 35%, infatti, viene accreditata un’intera annualità solo laddove siano versati contributi (tra fissi e proporzionali) in misura almeno pari a quelli calcolati sui redditi minimali (pieni), mentre in caso contrario sarà accreditato un numero inferiore di mensilità.

CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L’agevolazione qui in esame, peraltro, non è cumulabile con altre previsioni, quali la riduzione di tre punti prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni, e la riduzione al 50% della contribuzione, prevista per i soggetti aventi oltre 65 anni di età.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di riduzione, o la comunicazione di rinuncia, devono essere inoltrate tramite l’area riservata MyInps presente sul sito www.inps.it, sezione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, area “Domande telematizzate”, Regime agevolato come da art. 1, comma 111 ss., della Legge n. 208/2015.

Accedendo alla sezione “Adesione”, peraltro, è possibile verificare se l’opzione è già stata espressa in precedenza, e viene impedito l’inserimento di una nuova richiesta in tal senso.