Pubblicazione aiuti di Stato

La norma europea sulla concorrenza impone a tutte le imprese di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno (termine prorogato per il 2021 al 31/12/2022), tutti gli aiuti, sovvenzioni, crediti d’imposta, ecc., ricevuti nell’anno precedente.

ATTENZIONE: A partire dal 1 gennaio 2023 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata pertanto è importante verificare che siano pubblicati i contributi ricevuti nel 2021 entro il 31/12/2022.

Soggetti obbligati

Sono obbligati i soggetti che risultano iscritti al Registro delle Imprese, quali:

  • Ditte individuali esercenti attività d’impresa (a prescindere dal regime contabile adottato, compresi regimi speciali come minimi e forfettari);
  • Società di persone (S.n.c./S.a.s.);
  • Società di capitali (S.r.l./S.p.A./S.a.p.a.);
  • Società cooperative, incluse le sociali.

Sono esonerati:

  • i liberi professionisti.
  • le società che redigono il bilancio in forma ordinaria poiché assolvono l’obbligo di pubblicità in Nota Integrativa in sede di deposito del bilancio d’esercizio.

ATTENZIONE! la pubblicazione volontaria in Nota Integrativa, per coloro che depositano il Bilancio in forma abbreviata non esonera gli stessi dall’obbligo di pubblicazione

Quali aiuti vanno pubblicati

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato ricevuti di importo complessivo sia superiore a 10.000 € annui. Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000 € complessivi, decade l’obbligo di pubblicazione.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione. Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2021 (scadenza pubblicazione 31/12/2022!):

  • aiuti e contributi concessi in anni precedenti, incassati nel 2021
  • aiuti e contributi concessi / incassati nel 2021

Non rientrano nel calcolo gli aiuti e i contributi concessi nell’anno 2021 ma che verranno incassati nel corso dell’anno successivo e seguenti.

Contributi soggetti alla pubblicazione:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
  • vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse; inoltre non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese. (es. Credito imposta beni strumentali).

Dove pubblicarli

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale; i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono.

Elementi da pubblicare:

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito alla data di effettivo utilizzo;
  • data di incasso e causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

– Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, possono adempiere agli obblighi pubblicitari semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

Sanzioni

A partire dal 1° gennaio 2023 la norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Dove verificare gli aiuti di stato ricevuti

Per verificare la soglia dei 10.000 è opportuno collegarsi all’area trasparenza del Registro Nazionale Aiuti di Stato: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx e inserire come chiave di ricerca il codice fiscale dell’impresa. Agli eventuali contributi presenti (di cui al punto 2 sopra indicato) sarà necessario sommare quanto ricevuto nell’anno e non soggetto a tale pubblicazione (es. ristori, crediti d’imposta, contributi a fondo perduto, di cui al punto 1)