Come si compila la fattura elettronica

Per emettere fattura elettronica è necessario avere un software di fatturazione elettronica. Si tratta di un apposito programma che genera la fattura in XML (il linguaggio informatico richiesto dalla normativa) e la invia al Sistema di Interscambio o SdI (che esamina la fattura e la recapita al destinatario).

E’ possibile utilizzare il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ma risulta poco agevole l’utilizzo.

Inserisci i tuoi dati (questa operazione deve essere fatta solo la prima volta):

Nome della ditta/denominazione/ragione sociale, nome e cognome, indirizzo

Numero di partita IVA

Inoltre, configura il tuo profilo di fatturazione con:

Regime fiscale (RF02 per Contribuenti minimi o RF19 per Regime Forfettario)

Cassa previdenziale, ad esempio: Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti (INARCASSA), Cassa di previdenza e assistenza geometri (CIPAG), cassa di previdenza e assistenza forense, etc.

Inserisci i dati sul destinatario (il cliente/consumatore)

Ora passiamo al destinatario della fattura; di lui dovrai specificare:

Nome della ditta/denominazione/ragione sociale, nome e cognome, indirizzo

Numero di partita IVA

Codice destinatario o codice univoco: ecco il primo dato (e uno dei pochi) che differenzia la fattura elettronica da quella cartacea.

È un codice che identifica il destinatario della fattura e aiuta il Sistema di Interscambio a recapitare la fattura; ha 6 cifre se il destinatario è un’azienda o un libero professionista, oppure 7 se si tratta di una Pubblica Amministrazione. Invece, se stai emettendo fattura verso un privato senza partita IVA, dovrai inserire nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “0000000” (7 zeri) e specificare solo ed esclusivamente il “CodiceFiscale”.

Come e dove trovare il codice destinatario di un’azienda, un professionista o una Pubblica Amministrazione? Puoi:

  • chiederlo direttamente al cliente,
  • cercarlo nelle banche dati (come il portale IPA nel caso delle Pubbliche Amministrazioni),
  • PEC: in alternativa al codice destinatario, puoi indicare l’indirizzo di PEC del cliente

Numerazione

E’ possibile proseguire nella numerazione, il passaggio da fatture cartacee ad elettroniche non comporta una nuova numerazione, né l’obbligo di tenere registri sezionali.

Come già chiarito dalle FAQ dell’Agenzia delle entrate, la numerazione delle fatture elettroniche e cartacee può proseguire ininterrottamente, a patto di garantire l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dal fatto che sia analogica o elettronica.

Quindi, ad esempio, come riporta la stessa FAQ: “alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali.”

Tuttavia è consigliabile iniziare una numerazione ad hoc ad esempio la prima fattura elettronica potrebbe essere numerata con “1/FE”

Compila i dati della fattura

Veniamo ora ai dati che caratterizzano la singola fattura:

  • Numero progressivo: in molti casi è il software stesso a suggerire il numero, tenendo il conteggio, così da prevenire gli errori di numerazione.
  • Data
  • Prodotti e servizi: con unità vendute, prezzo e natura IVA N2.2 (prodotti o servizi non soggetti ad IVA, in quanto il regime forfettario è esente dall’applicazione dell’IVA). Anche qui puoi impostare i dati la prima volta, salvarli in un listino e inserirli in pochi secondi nelle fatture seguenti.
  • Dati di pagamento

Imposta di bollo virtuale

Sulle fatture di importo superiore a 77,47€ i forfettari devono applicare l’imposta di bollo di 2€, come da regola generale.

L’imposta di bollo in fattura elettronica deve essere indicata tramite la valorizzazione a “SI” del campo “Bollo Virtuale”.

Al termine di ogni trimestre solare, all’interno della tua area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, troverai un elenco delle fatture assoggettate all’imposta di bollo e l’importo da versare tramite indicazione dell’IBAN o modello F24.

Diciture obbligatorie

Infine, come nelle fatture cartacee, ricordati di inserire le diciture obbligatorie:

“Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”.

“Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”

Ecco l’esempio di una fattura elettronica fatta con il software GBSoftware compilata con tutti i dati elencati.

Firma e invia la fattura al Sistema di Interscambio

Una volta compilata la fattura, la dovrai:

  • firmare, tramite firma digitale
  • inviare al Sistema di Interscambio.

In alcuni software, basta un clic per compiere entrambe le operazioni.

La procedura che abbiamo descritto contiene gli step fondamentali per emettere una fattura elettronica verso un’altra Partita IVA (impresa o professionista) o un privato senza partita IVA.

Nel caso della Pubblica Amministrazione, dovrai compilare anche altri campi e tenere conto di alcune situazioni che si potrebbero verificare dopo l’invio della fattura: puoi approfondire l’argomento nel capitolo sulla come fatturare alla PA.

Mentre si compila una fattura, può capitare di commettere errori. Te ne puoi accorgere subito, oppure quando l’hai già inviata. Non preoccuparti, nulla è perduto: ogni errore ha una sua possibile soluzione.

Cosa fare se la fattura elettronica è scartata dal sistema di interscambio?

RICEVUTA DI SCARTO

Nel caso in cui una fattura elettronica non sia conforme allo standard accettato, il Sistema d’Interscambio provvederà entro 5 giorni dall’invio a inoltrare all’emittente della fattura una Ricevuta di scarto. Tale ricevuta conterrà la motivazione dello scarto, in modo da poter provvedere alla correzione dell’errore segnalato.

Come indicato dalla Circolare 13/E del 2 luglio 2018, una fattura scartata viene considerata come non emessa, pertanto l’emittente dovrà provvedere a effettuare l’invio del documento entro 5 giorni dall’invio precedente, mantenendo lo stesso numero e data documento.

VERIFICA DELLO SCARTO

Per poter verificare lo scarto è necessario accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite il software utilizzato procedere allo Scarico delle Ricevute/Notifiche.

Nella ricevuta possiamo trovare il codice dell’errore e la descrizione dello stesso, in modo da poter risolvere il problema riscontrato nell’SdI. L’elenco completo dei controlli effettuati dal SdI è disponibile a questa pagina.

MODIFICA DOCUMENTO E NUOVO INVIO

Siccome una fattura scartata viene considerata come non emessa, possiamo utilizzare il medesimo numero e data del documento.

NUOVO INVIO OLTRE I TERMINI DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA

Nel caso in cui sia già stata effettuata la liquidazione IVA del periodo e non sia stato controllato lo scarto nel periodo interessato, dobbiamo comunque procedere a ricreare la fattura e provvedere di nuovo all’invio con la medesima modalità vista precedentemente.

In tal caso il soggetto sarà comunque tenuto a pagare la sanzione per il ritardo dell’invio e provvedere al ravvedimento per il mancato versamento dell’IVA, pertanto è bene verificare periodicamente il corretto esito d’invio dei propri documenti.

SPESE DETRAIBILI PAGATE CON CARTA DI CREDITO MA ADDEBITATE L’ANNO DOPO

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione d’imposta (o una deduzione dal reddito complessivo) vanno indicati, in linea generale, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati.

Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carte di credito o di debito, per l’individuazione del periodo d’imposta nel quale compete la detrazione o la deduzione assume rilevanza il momento in cui è stata utilizzata la carta e non quello, successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della stessa (risoluzione n. 77/2007).

Cosa occorre fare se il registratore telematico non funziona?

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente deve

1. tempestivamente richiedere l’intervento di un tecnico abilitato per effettuare la riparazione del RT;
2. segnalare, anche tramite il tecnico abilitato, all’Agenzia delle entrate il malfunzionamento del RT mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate;
3. fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero nel caso in cui il punto vendita non sia dotato di altro RT in servizio, provvedere all’annotazione su apposito registro dei dati dei corrispettivi delle operazioni giornaliere.

4. Se il registratore torna in funzione LO STESSO GIORNO inviare in giornata il totale dei corrispettivi annotati sul REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DI EMERGENZA cartaceo.

5. Se il registratore torna in funzione un giorno successivo bisognerà inviare tramite il portale FATTURE E CORRISPETTIVI l’importo totale dei corrispettivi giornalieri annotati sul REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DI EMERGENZA cartaceo. Questo fino a che il Registratore non sarà ripristinato.

Come inviare i dati all’Agenzia delle Entrate

Caldaia a condensazione. Quali sono le condizioni per la detrazione e quando deve essere comunicata la cessione del credito?

Le caldaie a condensazione possono godere della detrazione fiscale alle seguenti condizioni:

  • la caldaia deve possedere una determinata efficienza energetica stagionale (per le caldaie dotate anche di sistemi di termoregolazione evoluti si ha diritto alla detrazione più elevata del 65%; l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, invece, sono escluse dalle agevolazioni)
  • per impianti di potenza termica non superiore a 100 kW occorre la certificazione del produttore, dalla quale risultino i requisiti tecnici richiesti (per potenze superiori occorre l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato)
  • occorre trasmettere telematicamente una scheda informativa all’Enea
  • il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale e indicato nel modello di versamento la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori.

La cessione del credito d’imposta va poi comunicata in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Devo applicare la ritenuta su una parcella soggetta ai bonus edilizi?

Per i lavori edili sulle parti comuni condominiali e per le prestazioni professionali verso condomini o altri sostituti d’imposta, agevolati con i bonus edili (110, ecobonus, sismabonus, bonus casa, mobili o giardini, eccetera), le fatture non devono essere assoggettate alle ritenute d’acconto (4% per i condomini e 20% per i professionisti, in quanto il pagamento deve essere effettuato sempre con bonifico «parlante», soggetto alla ritenuta d’acconto dell’8% operata delle banche o delle poste prevale. Questa ritenuta prevale sulle altre.

Quali sono i dispositivi medici detraibili? Posso pagarli in contanti?

Per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici il versamento in contanti continua ad essere ammesso, senza pregiudicare il diritto alla detrazione.


I dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia se dallo scontrino o dalla fattura risulta:

  • il contribuente che sostiene la spesa;
  • la descrizione del dispositivo medico e se lo stesso è contrassegnato dalla marcatura CE o dal codice AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)

In caso contrario, per i dispositivi compresi nell’elenco fornito dal Ministero della Salute (allegato alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/2011) è sufficiente conservare la documentazione dalla quale risulta che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per quelli non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
Riguardo alle modalità di pagamento, infine, si ricorda che per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici il versamento in contanti continua ad essere ammesso, senza pregiudicare il diritto alla detrazione.

Devo vendere un bene in germania cosa devo indicare in fattura?

Le vendite in germania o in altro paese dell’unione europea sono non imponibili ex art. 41 d.l. n. 331/93 alle seguenti condizioni:

a) sia il cedente che il cessionario sono soggetti passivi;
b) la merce oggetto della cessione viene trasportata o spedita da uno Stato membro a un altro;
c) si ha il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni ceduti;
d) la cessione si realizza a titolo oneroso;
Se non ricorrono tutte le condizioni occorre emettere fattura con iva italiana.

Posso detrarre le spese scolastiche dei figli se la ricevuta è intestata al coniuge?

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19/E 2020

La detrazione spetta:

  • al genitore a cui è intestato il documento comprovante la spesa.
    Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio la detrazione spetta ad entrambi i genitori,
    nella misura del 50% ciascuno. Qualora la spesa sia stata sostenuta in percentuali differenti dai
    genitori è possibile annotare sul documento comprovante la spesa la diversa percentuale di
    ripartizione;
  • se un coniuge risulta fiscalmente a carico, l’altro potrà detrarre interamente la spesa.

Non ho versato l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Qual’è la sanzione? Posso ravvederla?

Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari a:

  • 30% se il pagamento è effettuato oltre i 90 giorni
  • 15% se il pagamento è effettuato entro 90 giorni
  • un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:

  • l’imposta di bollo,
  • la sanzione prevista ridotta a un terzo,
  • gli interessi.

La sanzione è ridotta di un terzo se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione

È possibile effettuare il ravvedimento operoso applicando le seguenti sanzioni ridotte previste dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997 :

Data ravvedimento Sanzione ridotta
Entro 30 giorni 1/10 del minimo
Entro 90 giorni 1/9 del minimo
Entro 1 anno 1/8 del minimo
Entro 2 anni 1/7 del minimo

 

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 2525 -Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni;
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi.

Esempio di calcolo del ravvedimento:

Importo dovuto per imposta di bollo: euro 200,00

Scadenza del versamento 31/5/2021

Data del ravvedimento 30/9/2021

calcolo sanzione: euro 7,5 (200×30%/8)

calcolo interessi: euro 0,1 (200*0,01%/365*122)

Attenzione:  0,01% sono gli interessi legali per l’anno 2021 (prima di effettuare il versamento verificare gli interessi in vigore).

122 sono i giorni di ritardo nel pagamento.

Facsimile di compilazione del modello F24