SPESE DETRAIBILI PAGATE CON CARTA DI CREDITO MA ADDEBITATE L’ANNO DOPO

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione d’imposta (o una deduzione dal reddito complessivo) vanno indicati, in linea generale, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati.

Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carte di credito o di debito, per l’individuazione del periodo d’imposta nel quale compete la detrazione o la deduzione assume rilevanza il momento in cui è stata utilizzata la carta e non quello, successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della stessa (risoluzione n. 77/2007).

Cosa occorre fare se il registratore telematico non funziona?

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente deve

1. tempestivamente richiedere l’intervento di un tecnico abilitato per effettuare la riparazione del RT;
2. segnalare, anche tramite il tecnico abilitato, all’Agenzia delle entrate il malfunzionamento del RT mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate;
3. fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero nel caso in cui il punto vendita non sia dotato di altro RT in servizio, provvedere all’annotazione su apposito registro dei dati dei corrispettivi delle operazioni giornaliere.

4. Se il registratore torna in funzione LO STESSO GIORNO inviare in giornata il totale dei corrispettivi annotati sul REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DI EMERGENZA cartaceo.

5. Se il registratore torna in funzione un giorno successivo bisognerà inviare tramite il portale FATTURE E CORRISPETTIVI l’importo totale dei corrispettivi giornalieri annotati sul REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DI EMERGENZA cartaceo. Questo fino a che il Registratore non sarà ripristinato.

Come inviare i dati all’Agenzia delle Entrate

Caldaia a condensazione. Quali sono le condizioni per la detrazione e quando deve essere comunicata la cessione del credito?

Le caldaie a condensazione possono godere della detrazione fiscale alle seguenti condizioni:

  • la caldaia deve possedere una determinata efficienza energetica stagionale (per le caldaie dotate anche di sistemi di termoregolazione evoluti si ha diritto alla detrazione più elevata del 65%; l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, invece, sono escluse dalle agevolazioni)
  • per impianti di potenza termica non superiore a 100 kW occorre la certificazione del produttore, dalla quale risultino i requisiti tecnici richiesti (per potenze superiori occorre l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato)
  • occorre trasmettere telematicamente una scheda informativa all’Enea
  • il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale e indicato nel modello di versamento la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori.

La cessione del credito d’imposta va poi comunicata in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Devo applicare la ritenuta su una parcella soggetta ai bonus edilizi?

Per i lavori edili sulle parti comuni condominiali e per le prestazioni professionali verso condomini o altri sostituti d’imposta, agevolati con i bonus edili (110, ecobonus, sismabonus, bonus casa, mobili o giardini, eccetera), le fatture non devono essere assoggettate alle ritenute d’acconto (4% per i condomini e 20% per i professionisti, in quanto il pagamento deve essere effettuato sempre con bonifico «parlante», soggetto alla ritenuta d’acconto dell’8% operata delle banche o delle poste prevale. Questa ritenuta prevale sulle altre.

Quali sono i dispositivi medici detraibili? Posso pagarli in contanti?

Per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici il versamento in contanti continua ad essere ammesso, senza pregiudicare il diritto alla detrazione.


I dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia se dallo scontrino o dalla fattura risulta:

  • il contribuente che sostiene la spesa;
  • la descrizione del dispositivo medico e se lo stesso è contrassegnato dalla marcatura CE o dal codice AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)

In caso contrario, per i dispositivi compresi nell’elenco fornito dal Ministero della Salute (allegato alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/2011) è sufficiente conservare la documentazione dalla quale risulta che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per quelli non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
Riguardo alle modalità di pagamento, infine, si ricorda che per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici il versamento in contanti continua ad essere ammesso, senza pregiudicare il diritto alla detrazione.

Devo vendere un bene in germania cosa devo indicare in fattura?

Le vendite in germania o in altro paese dell’unione europea sono non imponibili ex art. 41 d.l. n. 331/93 alle seguenti condizioni:

a) sia il cedente che il cessionario sono soggetti passivi;
b) la merce oggetto della cessione viene trasportata o spedita da uno Stato membro a un altro;
c) si ha il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni ceduti;
d) la cessione si realizza a titolo oneroso;
Se non ricorrono tutte le condizioni occorre emettere fattura con iva italiana.

Posso detrarre le spese scolastiche dei figli se la ricevuta è intestata al coniuge?

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19/E 2020

La detrazione spetta:

  • al genitore a cui è intestato il documento comprovante la spesa.
    Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio la detrazione spetta ad entrambi i genitori,
    nella misura del 50% ciascuno. Qualora la spesa sia stata sostenuta in percentuali differenti dai
    genitori è possibile annotare sul documento comprovante la spesa la diversa percentuale di
    ripartizione;
  • se un coniuge risulta fiscalmente a carico, l’altro potrà detrarre interamente la spesa.

Non ho versato l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Qual’è la sanzione? Posso ravvederla?

Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari a:

  • 30% se il pagamento è effettuato oltre i 90 giorni
  • 15% se il pagamento è effettuato entro 90 giorni
  • un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:

  • l’imposta di bollo,
  • la sanzione prevista ridotta a un terzo,
  • gli interessi.

La sanzione è ridotta di un terzo se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione

È possibile effettuare il ravvedimento operoso applicando le seguenti sanzioni ridotte previste dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997 :

Data ravvedimento Sanzione ridotta
Entro 30 giorni 1/10 del minimo
Entro 90 giorni 1/9 del minimo
Entro 1 anno 1/8 del minimo
Entro 2 anni 1/7 del minimo

 

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 2525 -Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni;
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi.

Esempio di calcolo del ravvedimento:

Importo dovuto per imposta di bollo: euro 200,00

Scadenza del versamento 31/5/2021

Data del ravvedimento 30/9/2021

calcolo sanzione: euro 7,5 (200×30%/8)

calcolo interessi: euro 0,1 (200*0,01%/365*122)

Attenzione:  0,01% sono gli interessi legali per l’anno 2021 (prima di effettuare il versamento verificare gli interessi in vigore).

122 sono i giorni di ritardo nel pagamento.

Facsimile di compilazione del modello F24

 

Quali sono le semplificazioni e gli adempimenti?

Semplificazioni ai fini Iva

I contribuenti che applicano il regime forfetario

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti
  • sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale
  • non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti
  • non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica

Restano invece soggetti agli obblighi di

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
  • certificazione dei corrispettivi
  • integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione
  • fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi

I contribuenti in regime forfetario

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie
  • sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
  • non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati.
  • non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Come faccio ad accedere al regime forfetario?

Contribuenti già in attività

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

Contribuenti che iniziano l’attività

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12).

Questa comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. Pertanto, l’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.