Spese scolastiche ed extrascolastiche: quali posso detrarre?

Spese scolastiche

E’ prevista una detrazione del 19% per le seguenti spese di frequenza di:

  1. scuole dell’infanzia
  2. primo ciclo di istruzione
  3. scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali,

La spesa massima detraibile è di 800 euro.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Oltre alle spese relative all’iscrizione e alla frequenza, è possibile portare in detrazione anche:

  1. le erogazioni liberali e i contributi volontari o obbligatori sostenuti per la frequenza scolastica, deliberati dagli istituti scolastici
  2. il servizio mensa
  3. altri servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto, il pre e il dopo scuola, anche se erogati dal Comune o da soggetti terzi, e non direttamente somministrati dalla scuola, perché istituzionalmente previsti.
  4. le spese sostenute per l’assicurazione della scuola
  5. le gite scolastiche, e qualunque contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto, come i corsi di teatro e di lingua, anche se non è previsto l’obbligo di frequenza e anche se effettuati al di fuori dell’orario scolastico.

Non è prevista alcuna detrazione per l’acquisto di libri scolastici o di materiale di cancelleria.

Asili nido

E’ prevista una detrazione del 19% delle spese fino ad un massimo di 632 euro

La detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1 comma 355 della legge n. 232/2016, erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Disturbi specifici dell’apprendimento

E’ prevista una detrazione del 19% delle spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Musica

E’ prevista una  di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

  • conservatori di musica,
  • istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge n. 508/1999,
  • scuole di musica iscritte nei registri regionali;
  • cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

La detrazione è soggetta alla condizione di possedere un reddito complessivo non superiore a 36.000 euro

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi 

E’ prevista una  detrazione di un importo pari al 19% per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni. La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il DM 28 marzo 2007.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma e per ogni soggetto fiscalmente a carico.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Istruzione universitaria

E’ prevista una  di un importo pari al 19%, delle spese sostenute per la frequenza di:

  1. corsi di laurea presso università statali e non statali,
  2. di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale.

Nel caso di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.

La detrazione spetta per le seguenti spese:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione, anche per gli studenti fuori corso;
  • c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
  • frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Abbonamento al trasporto pubblico

E’ prevista una  di un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR,

L’ammontare massimo di spesa detraibile è di 250 euro.

Scambio sul Posto energia elettrica: le eccedenze liquidate hanno rilevanza fiscale?

Nel caso di una persona fisica o di un ente non commerciale, il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del Tuir che andrà dichiarato nel Modello 730 o nel Modello Unico Persone fisiche nella Sezione 2° del Quadro RL – ALTRI REDDITI e fatto concorrere alla determinazione della base imponibile.

L’importo da tassare può essere rilevato dalla certificazione delle eccedenze ricevute, documento rilasciato dal GSE, da portare al proprio commercialista per la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Per sapere come scaricare la certificazione delle eccedenze, clicca qui.

 

Acquisto tramite Amazon da soggetto extraUE con rappresentante fiscali italiano che emette fattura per merce che si trova in Italia

L’articolo 17 c. 2 del Dpr 633/72 prevede che “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, …., sono adempiuti dai cessionari o committenti”.

Pertanto in caso di acquisto di beni territorialmente rilevanti in IT da fornitore extra UE, l’acquirente nazionale IT ha l’obbligo di emettere autofattura.

La fattura emessa con P. IVA dal rappresentante fiscale non rileva ai fini IVA e deve essere richiesta la fattura dal fornitore extraUE (ris. 21/2015).

Sovente le fatture emesse tramite Amazon riportano i dati del fornitore senza il relativo identificativo fiscale estero. Viene riportata poi la P. IVA del rappresentante fiscale italiano.

In alcuni casi vengono addirittura emesse fatture con Iva Italiana.

In questi casi si ritiene opportuno adottare questa procedura:

  • In caso di fattura senza l’esposizione dell’Iva (in “reverse charge”)
    • Emissione di autofattura, tipo documento TD19 integrazione o autofattura per acquisto art. 17 c. 2 DPR. 633/72.
    • Destinatario il fornitore estero, con identificativo fiscale attribuito dal suo paese, in mancanza indicare 999 999 999 99 (undici 9).
  • Nel caso invece nella fattura sia esposta l’Iva Italiana occorre chiedere al fornitore l’emissione di una nota credito per la fattura errata con riemissione di un  nuovo documento in reverse charge ex articolo 17 c. 2 del DPR 633/72

Quale documento devo emettere se vendo ad un privato consumatore estero?

Per le operazioni di commercio elettronico indiretto effettuate nei confronti di privati consumatori trovano applicazione le semplificazioni previste, ai fini della certificazione fiscale dei corrispettivi, per le vendite per corrispondenza, per cui non risulta obbligatoria:

• né l’emissione della fattura, salvo che sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione;
• né il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale;

I corrispettivi delle vendite devono essere annotati nel registro dei corrispettivi.

Non ho presentato il modello F24 con saldo a zero. Quali sono le sanzioni? Posso ravvederlo?

L’omessa presentazione del modello di versamento a zero, contenente i dati relativi alla compensazione vede applicata la sanzione di euro 100, che viene però ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

E’ possibile ravvedere l’omessa presentazione pagando la sanzione in misura ridotta contestualmente alla presentazione del modello F24 a zero.

L’importo della sanzione da versare è calcolato in base al momento in cui avviene la presentazione:

euro 5,56 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 5 giorni dall’omissione
euro 11,11
se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 90 giorni dall’omissione
euro 12,50 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 1 anno dall’omissione
euro 14,29 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 2 anni dall’omissione
euro 16,67 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre 2 anni dall’omissione
euro 20
se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione mediante PVC

Importi aggiornati al 24/10/2022

Come ricevere le fatture elettroniche

Puoi ricevere le fatture dei tuoi fornitori in tre modi.

1. Sul sito web dell’Agenzia delle entrate

Puoi consultare e scaricare le fatture elettroniche che hai ricevuto all’interno della tua area riservata sul sito web dell’Agenzia delle entrate.

2. Via PEC

Se hai un indirizzo PEC, puoi farlo presente al fornitore: la fattura elettronica arriverà nella tua casella di posta certificata.

3. Con un software di fatturazione elettronica (abbinato a Codice Destinatario) SOLUZIONE PREFERIBILE

Registrandoti a un canale telematico accreditato con il Sistema di Interscambio per trasmettere e ricevere fatture elettroniche ti verrà dato un Codice Destinatario.

Se comunichi questo codice al tuo fornitore, potrai ricevere le fatture elettroniche all’interno del canale da te scelto.

In alternativa puoi inserire il tuo codice destinatario sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso le fatture ti verranno recapitate indipendentemente dal codice inserito dal fornitore.

Per inserire il codice destinatario consulta la Faq “Come inserire il Codice Destinatario

Codice destinatario GBSoftware: QULXG4S

Come si fa una fattura elettronica per omaggi

Ai fini Iva costituiscono cessioni di beni (e quindi sono soggette ad iva):

  • le cessioni gratuite di beni prodotti o commercializzati dall’impresa;
  • le cessioni gratuite di beni diversi da quelli prodotti o commercializzati dall’impresa se di costo unitario superiore ad euro cinquanta
  • la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta.

Le descritte operazioni vanno assoggettate ad Iva.

In caso di cessioni gratuite è possibile:

  • esercitare la rivalsa facendo pagare l’iva al cliente
  • non esercitare la rivalsa

Cedente che esercita la rivalsa (cioè addebita l’iva al cessionario)

In tale circostanza, il cedente nazionale deve emettere una “normale fattura elettronica utilizzando il Tipo documento TD01 (in caso di fattura immediata) oppure il TD24 (in caso di fattura differita, con obbligo di emissione del ddt utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione).

Resta inteso che, trattandosi di omaggi/campioni gratuiti, il cliente sarà tenuto a versare alla controparte solo l’importo dell’imposta applicata in fattura.

Cedente che non esercita la rivalsa (non fa pagare l’iva al cessionario)

In tale ipotesi occorre emettere o:

  • un’autofattura singola per ciascuna cessione
  • un’autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese.

Nell’autofattura occorre indicare

  • il valore dei beni (prezzo di acquisto o di costo);
  • l’aliquota applicabile
  • l’imposta
  • una annotazione che trattasi di “autofatturazione per omaggi”.

Esempio di compilazione della fattura elettronica

Tipo di documento TD27 – fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Modalità di compilazione 

CedentePrestatore dati del Cedente
CessionarioCommittente dati del Cedente
Data data di effettuazione dell’operazione
Imponibile valore dell’omaggio (prezzo di acquisto o di costo)
Imposta imposta relativa
Campo 2.1.1.4 <Numero>  numerazione progressiva.

L’autofattura TD27 andrà annotata nel solo registro delle fatture emesse.

DDT

Si ricorda che in caso di cessioni gratuite è sempre opportuno emettere un documento di trasportospecificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

In alternativa è possibile effettuare l’annotazione dell’omaggio su un apposito registro “registro degli omaggi”.

Acquisti da San Marino con IVA

Il soggetto passivo IVA residente che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve emette una fattura, inviandola al sistema SDI, con tipo documento TD28.

In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD17 o TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.

Modalità di compilazione del documento XML TD28

CedentePrestatore dati del Cedente residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell’imposta.
CessionarioCommittente dati del Cessionario
Data data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal Cedente sammarinese
Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità, come indicato nella fattura ricevuta
Campo 2.1.1.4 <Numero>  numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese.

 

Fattura elettronica per autoconsumo

Spesso capita che alcuni imprenditori o professionisti si trovino a dover destinare beni o servizi a finalità estranee rispetto all’attività propria dell’impresa.

Queste situazioni costituiscono delle casistiche di autoconsumo c.d. “esterno” per le quali la normativa IVA impone la necessità di emettere un’autofattura in formato elettronico.

In questo caso la fattura elettronica deve essere emessa nel seguente modo:

Campo <CodiceDestinatario> Indicare il codice destinatario, se disponibile (in alternativa riportare la PEC utilizzata). o “0000000” (sette 0)
 Campo <PECDestinatario>  Inserire l’indirizzo di posta elettronica certificata, nel caso in cui non sia stato fornito il codice destinatario.
 Codice <TipoDocumento>  TD27
Campo <CedentePrestatore> Dati del soggetto passivo che emette il documento
 Campo <CessionarioCommittente>  Dati del soggetto passivo che emette il documento
Campo <Data> Data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, da determinarsi secondo le regole previste dall’articolo 6 del DPR 633/72.
Campo <Numero> Utilizzare la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto passivo
Campo <TipoCessionePrestazione> Descrizione dell’operazione   (Ade esempio estromissione di 1 telefono modello marca dalla propria attività professionale –  autoconsumo)
Campo <ImponibileImporto> Imponibile
Campo <Imposta> Imposta calcolata secondo l’aliquota corrispondente
 Campo <Aliquota> Indicare l’aliquota IVA
Campo <Natura>  Indicare il codice rappresentativo della natura delle operazioni non rientranti tra quelle imponibili

Come richiedere la conservazione all’Agenzia delle Entrate

Per richiedere la conservazione elettronica all’AdE occorre effettuare i seguenti passaggi:

1 Accedere alla pagina riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate

Link Agenzia delle Entrate

2 Accedere alla Sezione Fattura Elettronica

  3 Selezionare Fatture e corrispettivi

In questa sezione, selezionando le tue fatture, le persone fisiche possono visionare le fatture ricevute in qualità di consumatori finali

4 Accedere alla sezione “Fatturazione elettronica e conservazione”

 

4 Accedere alla sezione conservazione

5. Aderire alla Conservazione