EDILIZIA REVERSE CHARGE: QUALE DEVO APPLICARE?

Di seguito un utile vademecum per quando e come devo fatturare in reverse charge.

QUANDO DEVO FATTURARE ex articolo 17 lettera a) ter.

La lettera a) ter:

  • riguarda tutte le prestazioni di servizi rese nei confronti di titolari di partita iva (B2B) – anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile
  • è limitata alle prestazioni relative ad edifici e non alla totalità dei beni immobili
  • riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento e non la generalità delle prestazioni rese nel settore edile

NOZIONE DI EDIFICIO

La disposizione in tema di reverse charge è riferita tanto ai fabbricati abitativi quanto ai fabbricati strumentali, compresi gli “edifici in corso di costruzione” (classificati a livello catastale come F/3) e le “unità in corso di definizione” (classificati a livello catastale come F/4), dando di fatto una rilevanza “catastale” al manufatto stesso.

Risultano, dunque, escluse dell’ambito applicativo della norma in questione, le prestazioni aventi ad oggetto, ad esempio:

  • terreni;
  • parti del suolo;
  • parcheggi;
  • piscine;
  • giardini,

salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).

QUALI PRESTAZIONI?

La lettera a) ter deve essere utilizzata per fatturare le seguenti prestazioni:

ATTENZIONE: la classificazione ATECO 2007 va utilizzata per individuare le attività svolte dal prestatore. Non è dunque rilevante il codice attività del prestatore e del committente, ma che la prestazione, dal punto di vista oggettivo, corrisponda ad una di quelle descritte in uno dei codici ATECO indicati nelle tabelle.

SERVIZI DI PULIZIA

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici Pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo (quali uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici).

Pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali.

Pulizia generale (non specializzata) di condomìni.

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali Pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo (inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomìni).

Pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari (ad esempio, la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi).

È esclusa l’attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di “edifici”.

Sono escluse la pulizia con vapore, sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici.

Sono da ritenersi escluse dall’applicazione del reverse charge:

  • le prestazioni di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, ancorché infissi al suolo, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.
  • i servizi relativi alle attività di derattizzazione (81.29.10), di spurgo delle fosse biologiche, dei tombini (37.00.00) e di rimozione della neve

DEMOLIZIONI DI EDIFICI

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
43.11.00 Demolizione Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture.

Sono escluse dall’applicazione del reverse charge:

  • Sgombero dei cantieri edili.
  • Movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di fossi, rimozione di materiale roccioso, abbattimento con l’esplosivo eccetera.
  • Preparazione del sito per l’estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari (esclusi quelli destinati all’estrazione di petrolio e gas).
  • Drenaggio del cantiere edile.
  • Drenaggio di terreni agricoli e forestali.
  • Preparazione delle risaie.
  • Impermeabilizzazione dei terreni.
  • Preparazione di piste da sci.
  • Scavi archeologici.
  • Trivellazioni, perforazioni di sondaggio e carotaggio per le costruzioni edili per scopi geofisici, geologici o simili.

CASI PARTICOLARI

Fattispecie Reverse charge Commento
contratto unico di appalto, avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio NO l’attività di demolizione deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione della nuova costruzione.
Demolizione del muro di separazione tra unità immobiliari NO Tali prestazioni sono estranee al codice Ateco 43.11.00, in quanto si riferiscono alle sole attività di preparazione di un cantiere edile per i successivi lavori di costruzione. Nel caso di specie, invece, si è in presenza di una prestazione caratteristica delle fasi iniziali di un intervento di ristrutturazione edilizia.
Demolizione della porta di accesso NO In quanto intervento di demolizione di una parte dell’edificio, la prestazione non rientra nel codice Ateco 43.11.00.
Micro demolizione e perforazione per la posa di condutture NO Tali prestazioni costituiscono non un’opera di smantellamento di strutture preesistenti, quanto una prestazione modificativa dell’edificio, riconducibile ad altri lavori specializzati di costruzione (codice Ateco 43.99.00).

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile: cablaggio e connessioni elettriche, impianti di illuminazione.

Installazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici.

Installazione di impianti fotovoltaici.

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche, parabole satellitari, impianti di segnalazione d’incendio, sistemi di allarme antifurto.
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio), caldaie, torri di raffreddamento, collettori di energia solare non elettrici, impianti idraulico-sanitari, impianti e condotte di ventilazione e di condizionamento dell’aria.
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di raccordi per il gas, distributori di vapore.
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione di sistemi di spegnimento antincendio inclusi quelli integrati.
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: ascensori, scale mobili inclusa riparazione e manutenzione.
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni.
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: porte automatiche e girevoli, parafulmini, sistemi di aspirazione.

Installazione di impianti pubblicitari.

Installazione di cancelli automatici.

Installazione di insegne elettriche e non.

Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni.

Installazione di linee vita68.

Rientrano nell’ambito di applicazione del reverse charge “solo quelle relative a «parti integranti» del fabbricato ossia «installazioni permanenti» ovvero non rimovibili senza significative modifiche o trasformazioni del fabbricato stesso.

Sono escluse dall’applicazione del reverse charge:

  • Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
  • Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
  • Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

CASI PARTICOLARI

Fattispecie Reverse charge Commento
impianti posizionati in parte internamente ed in parte all’esterno dell’edificio SI occorre considerare l’unicità dell’impianto che serve l’edificio, anche se alcune parti sono posizionate all’esterno per necessità tecniche o logistiche. Pertanto, se l’installazione di un impianto è funzionale all’edificio, anche se in parte è posizionato all’esterno, trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile, così come per i servizi relativi ai seguenti impianti:

–     videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, per motivi funzionali e tecnici;

–     citofono che necessita di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio;

–     climatizzazione con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio. ’impianto è unico e relativo all’edificio, anche se il motore è collocato all’esterno;

–     impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne

Installazione di una cisterna NO Tale prestazione è riconducibile al codice 33.20.04 (Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori di metallo) di cui alla sezione C della Tabella Ateco 2007. Poiché il macchinario installato è dotato di autonomia funzionale propria rispetto all’edificio, non integra il presupposto per l’applicazione del reverse charge.
Installazione di un impianto

di spegnimento antincendio

SI La prestazione è riconducibile al codice Ateco 43.22.03, nel quale sono incluse le installazioni di impianti di spegnimento antincendio. Questa prestazione riguarda un impianto al servizio dell’edificio, strettamente connesso al fabbricato da un nesso funzionale. L’impianto dev’essere installato in modo permanente, così che non possa essere rimosso senza alterare l’edificio.
Posa in opera di casseforti SI Trattasi di prestazioni (e non di cessioni) di cui al codice Ateco 43.32.01 (Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate).
Montaggio di arredi NO Prestazione riconducibile al codice Ateco 43.32.02 (Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili), espressamente esclusa dalla nozione di completamento relativo a edifici.
Installazione di cucine NO È una prestazione relativa ad un bene mobile, installato in modo non permanente all’interno dell’edificio. Le cucine sono fissate al fabbricato solo mediante allacciamenti elettrici e idrici, rimovibili senza modificazioni significative dell’edificio.
Posa di pavimenti in legno SI La prestazione è riconducibile al codice Ateco

43.33.00 (Rivestimento di pavimenti e di muri). È opportuno operare una valutazione caso per caso, verificando che la prestazione non risulti accessoria alla cessione del bene.

Installazione di serramenti SI Tale prestazione è riconducibile al codice Ateco

43.32.02 (Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili). È opportuno operare una valutazione caso per caso, verificando che la prestazione non risulti accessoria alla cessione del bene.

Installazione di un cancello

automatizzato collocato all’interno dell’edificio

SI La prestazione rientra nel codice Ateco 43.29.09 (Altri lavori di costruzione e installazione), purché sia relativa a edifici. L’installazione del cancello è soggetta al reverse charge se il bene è parte integrante del fabbricato.
Installazione di un impianto

per la distribuzione del gas

SI Tali prestazioni sono riconducibili al codice Ateco

43.22.02 (Installazione di impianti per la distribuzione del gas), in quanto risultano relative all’edificio. L’impianto installato non potrebbe essere rimosso senza apportare modifiche all’edificio stesso.

Collaudo dell’impianto

di riscaldamento

NO Le prestazioni di collaudo autonomamente individuabili sono riconducibili al codice Ateco

71.20.10 (Collaudi e analisi tecniche di prodotti).

Verifica di impianti NO Le attività di verifica prescindono dall’effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi

 

Impianti fotovoltaici SI/NO Gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (impianti fotovoltaici “a terra”), sempre che non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al meccanismo del reverse charge.

Diversamente, l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata all’inversione contabile.

 

COMPLETAMENTO DI EDIFICI 

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
43.31.00 Intonacatura e stuccatura Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura.
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Installazione di casseforti.
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili Installazione di porte (escluse quelle automatiche e girevoli e i cancelli automatici), finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali.
Completamenti di interni come controsoffitti, pareti mobili eccetera.E’ espressamente escluso il montaggio di arredi
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri Posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, carta da parati.

Applicazione di stucchi ornamentali.

Trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura ecc.

Realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento eccetera.

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri Tinteggiatura interna ed esterna di edifici.

Verniciatura di strutture di genio civile.

Verniciatura di infissi già installati.

Posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri eccetera.

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) Piccoli lavori edili.
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca Installazione di caminetti.

Costruzione di sottofondi per pavimenti.

Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione.

Sono comprese nell’ambito di applicazione del reverse charge in esame anche le prestazioni riconducibili alla nozione di “manutenzione ordinaria”. Per cui, ad esempio, si applica il reverse charge alla posa in opera di piastrelle, anche se la prestazione non è posta in essere nella fase di completamento dell’edificio, bensì su un fabbricato già esistente.

CASI PARTICOLARI

Fattispecie Reverse charge Commento
Tinteggiatura delle pareti interne all’edificio SI La prestazione di tinteggiatura rientra fra le prestazioni riconducibili al codice Ateco

43.34.00 (Tinteggiatura e posa in opera di vetri).

Intonacatura delle pareti dell’edificio SI La prestazione rientra fra quelle riconducibili al codice Ateco 43.31.00 (Intonacatura e stuccatura).
Realizzazione della copertura del tetto NO La prestazione è riconducibile al codice Ateco

43.91.00 (Realizzazione di coperture) e, quindi, estranea all’ambito di applicazione del reverse charge.

Tinteggiatura delle mura perimetrali del giardino NO Le mura perimetrali del giardino sono considerate parti esterne al fabbricato. Pertanto, la prestazione di tinteggiatura non può considerarsi riferita all’edificio.

 

DISTINZIONE TRA CESSIONE CON POSA IN OPERA E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il reverse charge si applica:

  1. alle sole “prestazioni di servizi” rese su edifici (in genere dipendenti da contratti d’appalto di servizi)
  2. restando assoggettati ad Iva le cessioni di beni con posa in opera accessoria.

DIFFERENZA TRA APPALTO E FORNITURA CON POSA IN OPERA

Se l’accordo ha come scopo principale la cessione di un bene e la realizzazione dell’opera è esclusivamente diretta a adattare il bene alle esigenze del cliente o a consentirne la fruizione senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile come cessione con posa in opera. Se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato.

Contratto scritto: è sempre consigliabile stipulare contratti per iscritto (anche nella forma di conferma d’ordine via fax, e-mail, ecc.) indicando chiaramente l’inquadramento attribuito e prevedendo delle clausole in linea con il codice civile in relazione alla tipologia di contratto pattuita.

Riassumendo se ricorrono tutti i requisiti indicati:

  • Entrambi i soggetti sono titolari di partita Iva;
  • La prestazione è riconducibile al contratto di appalto o al contratto di opera e non ad una cessione con posa in opera;
  • Il servizio reso rientra tra quelli sopra indicati

la fattura deve essere emessa in reverse charge ex articolo 17 lettera a) ter del D.p.r. 633/1972

QUANDO DEVO FATTURARE ex articolo 17 lettera a)

Se non ricorrono tutti i requisiti per emettere la fattura in reverse charge ex lettera a) ter, e solo in questo caso, devo verificare se emettere la fattura in reverse charge ex art. 17 lettera a)

La lettera a):

  • Riguarda le prestazioni rese da un subappaltatore nei confronti dell’appaltatore o di un altro subappaltatore
  • Riguarda tutte le prestazioni di servizi rese nel settore edile sia quelle relative a terreni che quelle relative a fabbricati
  • Riguarda esclusivamente le fatture emesse in seguito ad un contratto di subappalto

APPALTATORE SUBAPPALTATORE COMMITTENTE

E’ necessaria la presenza di 3 soggetti:

  • Un committente
  • Un appaltatore principale
  • Un subappaltatore

PRESTAZIONI RESE NEL SETTORE EDILE

La disposizione fa riferimento alle prestazioni rese “nel settore edile”: un soggetto passivo deve ritenersi operante in questo settore qualora le prestazioni rese siano ricomprese nelle attività della sezione F della tabella ATECO 2007 (sotto riportata). Tale condizione deve riferirsi sia all’appaltatore principale che al subappaltatore.

Non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice ATECO della Sezione F, essendo comunque necessario fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta. Anche in assenza di un codice ATECO della Sezione F da parte del subappaltatore, infatti, se tale soggetto svolge nella sostanza un’attività rientrante nella predetta sezione F, alle prestazioni da questi rese è comunque applicabile il meccanismo del reverse charge.

 

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
41.10.00 Costruzione di edifici Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzioni
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.11.00 Ingegneria civile Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43.11.00 Lavori di costruzione specializzati Demolizione
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03 Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.3909 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.91.00 Realizzazione di coperture
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

 

Cosa devo fare se non ricevo la fattura o se la ricevo errata?

Il soggetto passivo IVA che ha acquistato beni o servizi senza ricevere la relativa fattura o che ha ricevuto un documento irregolare dovrà procedere alla regolarizzazione trasmettendo un’autofattura al Sistema di Interscambio con codice “TipoDocumento” TD20.

Mancata ricezione della fattura

Per regolarizzare la fattura che non è stata emessa dal cedente o prestatore, il cessionario o committente soggetto passivo, decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione deve:

  1. emettere un’autofattura, a titolo di “denuncia”, entro il 30° giorno successivo;
  2. versare l’IVA dovuta mediante F24, entro il medesimo termine.

Come si compilare l’autofattura

Fattura irregolare

Per regolarizzare la fattura irregolare,  il cessionario o committente soggetto passivo deve:

  1. emettere un documento integrativo, entro il 30° giorno successivo a quello di registrazione della fattura originaria;
  2. versare la maggiore IVA dovuta mediante F24, entro il medesimo termine.

Come si compila l’autofattura

<TipoDocumento> TD20
<CedentePrestatore> Dati del fornitore
<CessionarioCommittente> Identificativo IVA di colui che effettua la regolarizzazione o integrazione
<Data> Data di effettuazione dell’operazione di cessione o prestazione di servizi
<Numero> Numerazione progressiva
<ImponibileImporto> Imponibile non fatturato o non indicato nella fattura inviata dal cedente o prestatore <Imposta> Imposta relativa all’imponibile non fatturato o non indicato in fattura <Natura> Da compilare nel caso di regimi di non imponibilità o esenzione da IVA
<DatiFattureCollegate>  Estremi della fattura irregolare inviata dal cedente o prestatore (da compilare solo nel caso di emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore)

Adempimenti ulteriori: versamento dell’Iva e registrazione della fattura

Entro 30 giorni:

  • versare l’Iva dovuta con modello F24 codice tributo 9399.
  • registrare la fattura sul registro iva degli acquisti.

Esempi:

Fattura non ricevuta

Alfa srl ha effettuato una cessione di beni nei confronti di Beta srl con consegna il 15 gennaio 2024 per un imponibile di euro 27.272,72 + IVA 22% (6.000,00)

Beta srl, al 15 maggio 2024, non ha ancora ricevuto la fattura da parte di Alfa srl.

Per regolarizzare l’acquisto dovrà entro il 15 giugno 2024:

  1. emettere autofattura
  2. versare l’Iva di 6.000,00 euro con codice tributo 9399
  3. registrare la fattura sul registro Iva degli acquisti
<TipoDocumento> TD20
<CedentePrestatore> Alfa Srl
<CessionarioCommittente> Beta Srl
<Data> 15/01/2024
<Numero> Numerazione progressiva
<ImponibileImporto> 27.272,72
<AliquotaIva> 22%

Fattura irregolare

In data 15.01.2024, Alfa S.r.l. effettua una cessione di beni a Beta S.r.l. per un ammontare pari ad euro 100.000,00 + IVA 22%, emettendo, alla stessa data, una fattura pari ad euro72.727,28 + IVA 22%.

Beta S.r.l. registra la fattura di acquisto alla stessa data di ricezione dei beni.

Per regolarizzare l’importo fatturato Beta dovrà entro il 15 febbraio 2024:

  1. emettere autofattura
  2. versare l’Iva di 6.000,00 euro con codice tributo 9399
  3. registrare la fattura sul registro Iva degli acquisti

 

<TipoDocumento> TD20
<CedentePrestatore> Alfa Srl
<CessionarioCommittente> Beta Srl
<Data> 15/01/2024
<Numero> Numerazione progressiva
<ImponibileImporto> 27.272,72
<AliquotaIva> 22%
<DatiFattureCollegate> Estremi della fattura irregolare inviata a Beta srl

Spese scolastiche ed extrascolastiche: quali posso detrarre?

Spese scolastiche

E’ prevista una detrazione del 19% per le seguenti spese di frequenza di:

  1. scuole dell’infanzia
  2. primo ciclo di istruzione
  3. scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali,

La spesa massima detraibile è di 800 euro.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Oltre alle spese relative all’iscrizione e alla frequenza, è possibile portare in detrazione anche:

  1. le erogazioni liberali e i contributi volontari o obbligatori sostenuti per la frequenza scolastica, deliberati dagli istituti scolastici
  2. il servizio mensa
  3. altri servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto, il pre e il dopo scuola, anche se erogati dal Comune o da soggetti terzi, e non direttamente somministrati dalla scuola, perché istituzionalmente previsti.
  4. le spese sostenute per l’assicurazione della scuola
  5. le gite scolastiche, e qualunque contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto, come i corsi di teatro e di lingua, anche se non è previsto l’obbligo di frequenza e anche se effettuati al di fuori dell’orario scolastico.

Non è prevista alcuna detrazione per l’acquisto di libri scolastici o di materiale di cancelleria.

Asili nido

E’ prevista una detrazione del 19% delle spese fino ad un massimo di 632 euro

La detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1 comma 355 della legge n. 232/2016, erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Disturbi specifici dell’apprendimento

E’ prevista una detrazione del 19% delle spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Musica

E’ prevista una  di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

  • conservatori di musica,
  • istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge n. 508/1999,
  • scuole di musica iscritte nei registri regionali;
  • cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

La detrazione è soggetta alla condizione di possedere un reddito complessivo non superiore a 36.000 euro

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi 

E’ prevista una  detrazione di un importo pari al 19% per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni. La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il DM 28 marzo 2007.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma e per ogni soggetto fiscalmente a carico.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Istruzione universitaria

E’ prevista una  di un importo pari al 19%, delle spese sostenute per la frequenza di:

  1. corsi di laurea presso università statali e non statali,
  2. di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale.

Nel caso di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.

La detrazione spetta per le seguenti spese:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione, anche per gli studenti fuori corso;
  • c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
  • frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Abbonamento al trasporto pubblico

E’ prevista una  di un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR,

L’ammontare massimo di spesa detraibile è di 250 euro.

Scambio sul Posto energia elettrica: le eccedenze liquidate hanno rilevanza fiscale?

Nel caso di una persona fisica o di un ente non commerciale, il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del Tuir che andrà dichiarato nel Modello 730 o nel Modello Unico Persone fisiche nella Sezione 2° del Quadro RL – ALTRI REDDITI e fatto concorrere alla determinazione della base imponibile.

L’importo da tassare può essere rilevato dalla certificazione delle eccedenze ricevute, documento rilasciato dal GSE, da portare al proprio commercialista per la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Per sapere come scaricare la certificazione delle eccedenze, clicca qui.

 

Acquisto tramite Amazon da soggetto extraUE con rappresentante fiscali italiano che emette fattura per merce che si trova in Italia

L’articolo 17 c. 2 del Dpr 633/72 prevede che “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, …., sono adempiuti dai cessionari o committenti”.

Pertanto in caso di acquisto di beni territorialmente rilevanti in IT da fornitore extra UE, l’acquirente nazionale IT ha l’obbligo di emettere autofattura.

La fattura emessa con P. IVA dal rappresentante fiscale non rileva ai fini IVA e deve essere richiesta la fattura dal fornitore extraUE (ris. 21/2015).

Sovente le fatture emesse tramite Amazon riportano i dati del fornitore senza il relativo identificativo fiscale estero. Viene riportata poi la P. IVA del rappresentante fiscale italiano.

In alcuni casi vengono addirittura emesse fatture con Iva Italiana.

In questi casi si ritiene opportuno adottare questa procedura:

  • In caso di fattura senza l’esposizione dell’Iva (in “reverse charge”)
    • Emissione di autofattura, tipo documento TD19 integrazione o autofattura per acquisto art. 17 c. 2 DPR. 633/72.
    • Destinatario il fornitore estero, con identificativo fiscale attribuito dal suo paese, in mancanza indicare 999 999 999 99 (undici 9).
  • Nel caso invece nella fattura sia esposta l’Iva Italiana occorre chiedere al fornitore l’emissione di una nota credito per la fattura errata con riemissione di un  nuovo documento in reverse charge ex articolo 17 c. 2 del DPR 633/72

Quale documento devo emettere se vendo ad un privato consumatore estero?

Per le operazioni di commercio elettronico indiretto effettuate nei confronti di privati consumatori trovano applicazione le semplificazioni previste, ai fini della certificazione fiscale dei corrispettivi, per le vendite per corrispondenza, per cui non risulta obbligatoria:

• né l’emissione della fattura, salvo che sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione;
• né il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale;

I corrispettivi delle vendite devono essere annotati nel registro dei corrispettivi.

Non ho presentato il modello F24 con saldo a zero. Quali sono le sanzioni? Posso ravvederlo?

L’omessa presentazione del modello di versamento a zero, contenente i dati relativi alla compensazione vede applicata la sanzione di euro 100, che viene però ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

E’ possibile ravvedere l’omessa presentazione pagando la sanzione in misura ridotta contestualmente alla presentazione del modello F24 a zero.

L’importo della sanzione da versare è calcolato in base al momento in cui avviene la presentazione:

euro 5,56 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 5 giorni dall’omissione
euro 11,11
se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 90 giorni dall’omissione
euro 12,50 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 1 anno dall’omissione
euro 14,29 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 2 anni dall’omissione
euro 16,67 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre 2 anni dall’omissione
euro 20
se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione mediante PVC

Importi aggiornati al 24/10/2022

Come ricevere le fatture elettroniche

Puoi ricevere le fatture dei tuoi fornitori in tre modi.

1. Sul sito web dell’Agenzia delle entrate

Puoi consultare e scaricare le fatture elettroniche che hai ricevuto all’interno della tua area riservata sul sito web dell’Agenzia delle entrate.

2. Via PEC

Se hai un indirizzo PEC, puoi farlo presente al fornitore: la fattura elettronica arriverà nella tua casella di posta certificata.

3. Con un software di fatturazione elettronica (abbinato a Codice Destinatario) SOLUZIONE PREFERIBILE

Registrandoti a un canale telematico accreditato con il Sistema di Interscambio per trasmettere e ricevere fatture elettroniche ti verrà dato un Codice Destinatario.

Se comunichi questo codice al tuo fornitore, potrai ricevere le fatture elettroniche all’interno del canale da te scelto.

In alternativa puoi inserire il tuo codice destinatario sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso le fatture ti verranno recapitate indipendentemente dal codice inserito dal fornitore.

Per inserire il codice destinatario consulta la Faq “Come inserire il Codice Destinatario

Codice destinatario GBSoftware: QULXG4S

Come si fa una fattura elettronica per omaggi

Ai fini Iva costituiscono cessioni di beni (e quindi sono soggette ad iva):

  • le cessioni gratuite di beni prodotti o commercializzati dall’impresa;
  • le cessioni gratuite di beni diversi da quelli prodotti o commercializzati dall’impresa se di costo unitario superiore ad euro cinquanta
  • la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta.

Le descritte operazioni vanno assoggettate ad Iva.

In caso di cessioni gratuite è possibile:

  • esercitare la rivalsa facendo pagare l’iva al cliente
  • non esercitare la rivalsa

Cedente che esercita la rivalsa (cioè addebita l’iva al cessionario)

In tale circostanza, il cedente nazionale deve emettere una “normale fattura elettronica utilizzando il Tipo documento TD01 (in caso di fattura immediata) oppure il TD24 (in caso di fattura differita, con obbligo di emissione del ddt utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione).

Resta inteso che, trattandosi di omaggi/campioni gratuiti, il cliente sarà tenuto a versare alla controparte solo l’importo dell’imposta applicata in fattura.

Cedente che non esercita la rivalsa (non fa pagare l’iva al cessionario)

In tale ipotesi occorre emettere o:

  • un’autofattura singola per ciascuna cessione
  • un’autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese.

Nell’autofattura occorre indicare

  • il valore dei beni (prezzo di acquisto o di costo);
  • l’aliquota applicabile
  • l’imposta
  • una annotazione che trattasi di “autofatturazione per omaggi”.

Esempio di compilazione della fattura elettronica

Tipo di documento TD27 – fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Modalità di compilazione 

CedentePrestatore dati del Cedente
CessionarioCommittente dati del Cedente
Data data di effettuazione dell’operazione
Imponibile valore dell’omaggio (prezzo di acquisto o di costo)
Imposta imposta relativa
Campo 2.1.1.4 <Numero>  numerazione progressiva.

L’autofattura TD27 andrà annotata nel solo registro delle fatture emesse.

DDT

Si ricorda che in caso di cessioni gratuite è sempre opportuno emettere un documento di trasportospecificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

In alternativa è possibile effettuare l’annotazione dell’omaggio su un apposito registro “registro degli omaggi”.