🧾 ETS: nuovo rendiconto per cassa “semplificato” (Modello E) – cosa cambia dal 2026
Il Ministero del Lavoro ha introdotto un’importante semplificazione contabile per gli Enti del Terzo Settore (ETS): il nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata (Modello E), operativo dal 2026.
Vediamo in modo chiaro e operativo cosa cambia 👇
⚖️ 1. Riferimenti normativi
- Art. 13, comma 2-bis, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
- D.M. 18 febbraio 2026
- Circolare MLPS n. 6/2026
👉 Il modello E è stato introdotto per semplificare gli adempimenti contabili degli ETS di piccole dimensioni
👥 2. Soggetti obbligati ed esonerati
✅ Possono utilizzare il modello E
- ETS con entrate ≤ € 60.000 annui
- Anche con personalità giuridica
- Indipendentemente dalla forma (ODV, APS, altri ETS)
👉 Si tratta di una facoltà, non di un obbligo
❌ Sono esclusi
- Imprese sociali
- ETS commerciali (art. 79 CTS)
- ETS che superano € 60.000 di entrate
👉 Questi soggetti devono utilizzare:
- rendiconto per cassa ordinario (Mod. D)
- oppure bilancio completo (Mod. A+B+C)
📊 3. Regimi contabili ETS (schema sintetico)
| Tipologia ETS | Entrate | Bilancio |
|---|---|---|
| ETS ≤ € 60.000 | 👉 facoltà | Rendiconto per cassa aggregato (Mod. E) |
| ETS ≤ € 300.000 (senza personalità giuridica) | 👉 facoltà | Rendiconto per cassa (Mod. D) |
| ETS > € 300.000 | 👉 obbligo | Bilancio completo (Mod. A, B e C) |
📌 Fonte: sintesi normativa e documento operativo
🧩 4. Cos’è il modello E (in concreto)
Il Modello E NON cambia la contabilità, ma solo la rappresentazione.
✔️ Cosa resta invariato
- Principio di cassa
- Rilevazione basata su incassi e pagamenti
✔️ Cosa cambia
- Dati esposti in forma aggregata (macro-voci)
- Niente dettaglio analitico delle singole voci
👉 È quindi una semplificazione “formale” e non sostanziale
🧾 5. Struttura del rendiconto semplificato
Il modello è articolato in 3 sezioni:
- Gestione corrente
- attività di interesse generale
- attività diverse
- raccolta fondi
- attività finanziarie/patrimoniali
- supporto generale
- Gestione investimenti
- investimenti e disinvestimenti
- Situazione liquidità
- cassa
- conti bancari/postali
➕ Possibile prospetto sugli oneri figurativi
📌 Dettaglio da schema operativo
📅 6. Decorrenza e termini
🗓️ Quando si applica
- Dal bilancio dell’esercizio in corso al 21/03/2026
- Quindi:
- esercizi solari → dal bilancio 2026
- esercizi “a cavallo” → già dal 2026 se in corso al 21/03
👉 Il modello NON si applica al bilancio 2025
⚠️ 7. Vincoli operativi
- L’adozione è facoltativa
- Ma una volta scelta → diventa vincolante
- Va utilizzata esattamente la modulistica ministeriale
👉 Non sono ammesse personalizzazioni dello schema
💡 8. Casi pratici
📌 Caso 1 – Associazione sportiva (ETS)
- Entrate: € 45.000
- Nessuna attività commerciale prevalente
👉 Può scegliere:
- Modello E (consigliato ✔️)
- oppure Modello D
📌 Caso 2 – Fondazione con personalità giuridica
- Entrate: € 55.000
- Bilancio 2025 già chiuso
👉 Deve usare:
- Modello D per il 2025
- Modello E possibile solo dal 2026
⚠️ 9. Conseguenze e sanzioni
Non esistono sanzioni specifiche per il modello E, ma:
🚨 Rischi operativi
- Bilancio non conforme → irregolarità RUNTS
- Possibile perdita qualifica ETS
- Problemi in caso di controlli o contributi pubblici
👉 È quindi fondamentale:
- scegliere correttamente il modello
- rispettare la soglia dei € 60.000
🧠 10. Ragionamento tecnico (step-by-step)
- Verifica soglia dimensionale (€ 60.000)
- Verifica natura ETS (non commerciale)
- Valuta facoltà tra:
- Mod. E
- Mod. D
- Bilancio ordinario
- Considera esercizio (solare / a cavallo)
- Applica decorrenza normativa (post 21/03/2026)
👉 Output: scelta modello contabile coerente e conforme
🔍 11. Criticità e punti di attenzione (self-check)
- ⚠️ Divergenza interpretativa:
- norma originaria limitava semplificazioni ai soggetti senza personalità giuridica
- circolare 2026 estende il modello E anche ai soggetti con personalità giuridica
- ⚠️ Attenzione alla qualificazione “ETS commerciale”
⚠️ Monitoraggio costante soglia € 60.000