CRISI D’IMPRESA NON FATEVI COGLIERE IMPREPARATI

Il nuovo Codice sulla Crisi d’impresa entrato definitivamente in vigore il 15 luglio, prevede in capo all’imprenditore individuale o collettivo nuovi obblighi organizzativi e per l’organo di controllo interno delle società nuovi obblighi di verifica e di segnalazione.

Il Codice della crisi definisce lacrisi” di impresa come lo “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

L’articolo 3 del Codice della crisi pone precisi obblighi in capo agli imprenditori ed in particolare:

  • l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
  • l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Tali obblighi devono consentire di:

  1. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  2. verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare particolari segnali di seguito meglio precisati;
  3. ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Il legislatore individua quali segnali per la previsione tempestiva dell’emersione della crisi di impresa:

  1. l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  4. l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti dei c.d. creditori pubblici qualificati come di seguito individuabili in relazione a determinate tempistiche e soglie di valore:
  • Inps: Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:
    • al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a euro 15.000,00 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
    • a euro 5.000,00 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
  • Inail: Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a euro 5.000,00.
  • Agenzia entrate: Esistenza di debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione Lipe, superiore a euro 5.000,00 e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari di quanto indicato nella dichiarazione Iva dell’anno precedente.
  • Agenzia entrate-Riscossione: Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:
    • euro 100.000,00 per imprese individuali;
    • euro 200.000,00 per società di persone;
    • euro 500.000,00 per altre società.

Tutti i predetti soggetti segnalano all’imprenditore, nonché all’organo di controllo della società (se esistente), a mezzo pec o, in mancanza, raccomandata A/R la sussistenza delle predette situazioni debitorie.

Tali segnalazioni costituiscono i c.d. “sistemi di allerta esterna”.

Si deve precisare che si tratta di un sollecito che non può essere ignorato, dovendosi accertare se il mancato pagamento rappresenti:

  • una situazione transitoria e comunque non determinante sugli equilibri finanziari dell’impresa,
  • oppure fattispecie rappresentative di situazione di crisi. In tale ultimo caso il mancato intervento potrà dare luogo al deterioramento dell’attivo e all’assunzione di debiti non onorabili, e conseguentemente a elementi di responsabilità sia a carico degli amministratori che dei sindaci.

Si rammenta che la precoce rilevazione della crisi rappresenta un obbligo gestorio.

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  • Rilevare con tempestività gli indizi di crisi
  • Anticipare l’emersione della crisi
  • Limitarne l’aggravamento
  • Eseguire un monitoraggio della crisi
  • Scongiurare la progressiva dispersione del valore aziendale
  •  Evitare che il ritardo nel percepire i segnali di crisi possa poi portare a una degenerazione della stessa e infine ad uno stato di irreversibilità e insolvenza

Eseguiamo:

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Ecco alcuni esempi di report: