Aiuti di Stato COVID – Modalità e termini di presentazione dell’autodichiarazione
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.4.2022 n. 143438 sono stati individuati il contenuto, le modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che devono presentare i beneficiari delle misure di sostegno per l’emergenza epidemiologica da COVID-19
CHI DEVE PRESENTARLA
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle seguenti misure di aiuto:
- contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica;
- credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- esclusione dei versamenti IRAP;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
- definizione agevolata degli “avvisi bonari”;
- esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.
Dichiarazione già presentata per l’accesso agli aiuti del regime “quadro”
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati, la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.
OGGETTO DELL’AUTODICHIARAZIONE
Nell’autodichiarazione va attestato che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e il rispetto delle varie condizioni previste.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
L’autodichiarazione, redatta mediante l’apposito modello, va presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- dal 28.4.2022 al 30.6.2022;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.
Definizione agevolata degli “avvisi bonari”
In caso di definizione agevolata degli “avvisi bonari”, l’autodichiarazione deve essere presentata:
- entro il termine del 30.6.2022;
- ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30.6.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti devono presentare:
- una prima dichiarazione entro il 30.6.2022;
- una seconda dichiarazione, oltre il 30.6.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
SUPERAMENTO DEI MASSIMALI
Nella dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi degli aiuti ricevuti eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire.. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero.
Modalità di restituzione
Le somme da restituire sono versate con modello F24, esclusa la facoltà di compensazione con crediti fiscali o contributivi disponibili.
Con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione.
ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS
Secondo le istruzioni ai modelli REDDITI 2022, non vanno indicati nel prospetto “aiuti di Stato” di cui al quadro RS gli aiuti i cui dati sono già stati comunicati mediante l’autodichiarazione prevista dal DM 11.12.2021.
A tal fine, nell’autodichiarazione dovranno essere compilati gli specifici campi richiesti (settore, codice attività, forma giuridica e dimensione dell’impresa).