UTILIZZO DEL CONTANTE – DAL 1 GENNAIO LA SOGLIA SCENDE A €. 1.000

Dal 1/1/2022 è vietato il trasferimento:

  • di denaro contante
  • di libretti di deposito bancari o postali al portatore
  • di titoli al portatore in euro o in valuta estera,

effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valorevoggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a €. 1.000. (

Il limite era 2.000,00 € fino al 31/12/2021)

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere all’intermediazione di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Il trasferimento in contanti sarà ammesso fino ad €. 999,99.

FRAZIONAMENTO

Il trasferimento superiore a tale limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

ASSEGNI

Gli assegni (bancari, postali e circolari) possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a €. 1.000 esclusivamente indicando:

  • il nome o la ragione sociale del beneficiario
  • la clausola di non trasferibilità

PRELIEVI E VERSAMENTI

Le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante non sono configurabili come trasferimento tra soggetti diversi quindi, non rappresentano automaticamente una violazione

REGIME SANZIONATORIO

Alle violazioni relative a tale disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro con un minimo di 1.000 €.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Dall’1/07/2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti  mezzi:

  • bonifico sull’IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da €. 1.000 a €. 5.000.