CORONAVIRUS – LE ULTERIORI DISPOSIZIONI

Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano le seguenti

INDENNITÀ PER PROFESSIONISTI, ARTIGIANI E COMMERCIANTI

E’ prevista una indennità forfettaria di €. 600 riferita al mese di marzo ai seguenti soggetti:

  • liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23/02/2020 e titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla precedente data che risultino:
    • iscritti alla Gestione separata Inps
    • non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • Artigiani e commercianti:
    • non titolari di pensione
    • e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che:
    • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1/01/2019 e il 17/03/2020
    • non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020.
  • operai agricoli a tempo determinato che:
    • non siano titolari di pensione
    • nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo
    • con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000,
    • non titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020.

Aspetti fiscali

Il contributo non concorre alla formazione del reddito;

Erogazione

All’erogazione provvede l’Inps previa presentazione di apposita domanda

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO E PMI

Sono introdotte alcune misure agevolative a favore delle microimprese e PMI:

  • che avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche/altri intermediari finanziari
  • da richiedere tramite specifica comunicazione (corredata di autocertificazione di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità a causa dell’emergenza sanitaria):
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO REQUISITI SOSPENSIONE FINO AL
– aperture di credito accordate “sino a revoca”

– prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti

Esistenti al 29/02/2020 Non possono essere revocati fino al 30/09/2020
– restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30/09/2020 è rinviata, senza alcuna formalità, fino al 30/09/2020 alle stesse condizioni (la proroga si estende agli elementi accessori)
pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti (leasing) Sono sospesi fino al 30/09/2020

(le imprese possono accordarsi per la sospensione anche solo delle quote c/capitale, pagando, dunque, i soli interessi)

Il piano di rimborso delle rate/canoni di leasing sospesi va riscadenziato di comune accordo, secondo modalità che non prevedano nuovi/maggiori oneri per entrambe le parti (es: allungamento del piano di ammortamento a parità di tasso)

ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ

Viene previsto che le società possono procedere alla prima convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio sociale anche in deroga alle previsioni dello Statuto della società.

SEMPLIFICAZIONI:

le società possono prevedere, anche in deroga alle previsioni dello Statuto:

  • il voto elettronico o per corrispondenza (consultazione scritta o per consenso espresso per
  • iscritto), nonché l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
  • che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che
  • garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto,
  • ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, co. 4, 2479-bis, co. 4, e 2538, co. 6, C.C.;
  • la mancata necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
  • Inoltre, viene previsto che le SPA quotate, banche popolari, le BCC, le società cooperative e le mutue
  • assicuratrici, possono designare il rappresentante per le assemblee ordinarie/straordinarie.

TERZO SETTORE

L’art. 35 dispone alcuni differimenti dei termini per gli Enti del terzo settore.

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI

L’adeguamento degli Statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore è differito dal 30 giugno 2020 al 31/10/2020.

APPROVAZIONE DEI BILANCI PER L’ANNO 2020

I seguenti soggetti possono approvare il bilancio entro il 31/10/2020, anche in deroga alle disposizioni di legge, regolamento o statuto:

  • ONLUS iscritte negli appositi registri;
  • ODV iscritte nei registri regionali e provinciali;
  • APS iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali.

Condizione per avvalersi del termine più lungo è che la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada nei sei mesi successivi al 31/01/2020.

FONDO PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19

L’art. 44 prevede l’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza” la cui finalità è quella di garantire il riconoscimento di un’indennità, nel limite di spesa di € 300 milioni per il 2020 per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica.

Attuazione: i criteri e le modalità saranno definiti da apposito Decreto Ministeriale

FONDO DI SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA

Viene previsto che per un periodo di 9 mesi dal 17/03/2020 sono ammessi ai benefici del Fondo anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Condizioni:

Per l’accesso non è richiesta la presentazione dell’ISEE ma è sufficiente presentare un’autocertificazione che attesti di aver registrato,

  • in un trimestre successivo al 21/02/2020 ovvero nel periodo di tempo intercorrente tra la data della domanda e la suddetta data,
  • una riduzione del fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 a causa delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria

Con successivo DM saranno disciplinate le misure di attuazione

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

Viene previsto che nel caso in cui una società provveda alla cessione onerosa, entro il 31/12/2020, dei crediti pecuniari che vanta verso i debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite alle seguenti componenti:

  • perdite fiscali non ancora portate in diminuzione del reddito imponibile;
  • importo del rendimento ACE eccedente il reddito complessivo netto non ancora portato in deduzione

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

A favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (sono esclusi i pensionati) che dichiarano nel periodo 2019 un reddito complessivo non superiore a € 40.000 spetta un premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel medesimo mese di marzo.

Regime del premio:

non è imponibile ai fini reddituali

è riconosciuto a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque nel termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine 2020.

Nota: se il datore di lavoro non sarà, in generale, a conoscenza del reddito complessivo del dipendente nel periodo 2019; potrà attendere la consegna del mod. 730/mod. Redditi 2020 da parte di quest’ultimo prima di procedere all’erogazione.

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

E’ riconosciuto un credito d’imposta, per il periodo d’imposta 2020, per le spese relative alla sanificazione degli ambienti di lavoro.

Destinatari soggetti esercenti attività d’impresa, arte/professione
Misura 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000 per ogni beneficiario, nel limite complessivo di € 50 milioni per l’anno 2020.
Attuazione criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito sono stabiliti con apposito D.M.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

E’ riconosciuto per l’anno 2020, a favore dei soggetti imprenditori un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione nel mod. F24 nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Esclusione:

Il credito d’imposta non si applica alle seguenti attività:

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Attività delle lavanderie industriali

Farmacie

Altre lavanderie, tintorie

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Ipermercati e Supermercati

Discount di alimentari

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono.

INCENTIVI FISCALI ALLE DONAZIONI

Sono previsti incentivi alle erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria.

DONAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI:

spetta una

  • detrazione del 30%
  • per un importo non superiore a € 30.000

per le erogazioni liberali effettuate in denaro o in natura a favore di:

  • Stato o enti pubblici territoriali (regioni province o comuni)
  • enti/istituzioni pubbliche
  • fondazioni/associazioni riconosciute senza scopo lucrativo

DONAZIONI EFFETTUATE DA IMPRESE:

Le erogazioni liberali:

  • in denaro: sono deducibili dal reddito e dall’Irap senza limite di importo se operate per il tramite di soggetti specificamente individuati (ONLUS, fondazioni, associazioni sindacali e di categoria, ecc.)
  • in natura: non si considerano destinate a finalità estranee ai fini dei redditi (ai fini Iva potrà applicarsi l’esenzione ex art. 10 n. 12 Dpr 633/72 o l’esclusione da Iva se si ricade nei beni ex L. 166/2016).