BONUS FACCIATE

Con la Legge di bilancio 2020 è stato introdotto un ulteriore bonus fiscale, volto ad incentivare gli interventi sugli immobili, il cd. “bonus facciate”.

 

 

 

AMMONTARE DELLA DETRAZIONE

  • la detrazione è fissata ad una misura pari al 90% della spesa sostenuta ripartito su 10 anni con rate di pari importo.
  • l’intero costo sostenuto può dare diritto al beneficio fiscale.

 

A CHI SPETTA L’AGEVOLAZIONE

  • proprietari o titolari di altri diritti reali;
  • familiari conviventi (purché si tratti di immobili nei quali si esplichi la convivenza, quindi non locati o concessi in comodato a terzi);
  • inquilini e comodatari (in possesso di contratti registrati e con autorizzazione dei lavori da parte del proprietario dell’immobile).

L’agevolazione può essere usufruita da

  1. persone fisiche e soggetti equiparati (società semplici ed enti),
  2. professionisti (anche associati)
  3. soggetti titolari di redditi d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

 

SPESE AGEVOLABILI

Le spese agevolabili sono quelle relative ad interventi finalizzati a recuperare la facciata esterna degli edifici che si trovino nelle zone urbanistiche A e B (così come indicate nel D.M. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Tanto la norma, quanto la circolare, offrono un ventaglio molto ampio di interventi, con il prerequisito che essi interessino l’esterno dell’immobile (quindi non solo la “facciata” in senso stretto, ma ogni lato che sia visibile dalla strada pubblica o suolo pubblico). Al contrario va notato che il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dall’esterno.

La detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata,
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura,
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Il bonus compete per interventi finalizzati al consolidamento, al ripristino e al miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie. Inoltre sarà possibile agevolare gli interventi di consolidamento, ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi. Analogamente l’agevolazione compete per i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Sono escluse le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare sia i requisiti minimi energetici del D.M. 26.06.2015, così come i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio ai sensi del D.M. 11.03.2008.