DICHIARAZIONI D’INTENTO: LE NOVITA’ DAL 1° GENNAIO 2020

A decorrere dal 1/01/2020:

– gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento;

– è abolito l’obbligo di numerare progressivamente le stesse e di annotarle in appositi registri ed indicarle nel mod. Iva;

– per il fornitore viene introdotto l’obbligo di indicare in fattura il numero di protocollo di ricezione fornito dall’esportatore abituale.

È previsto, inoltre, anche un inasprimento delle sanzioni in caso di inosservanza della nuova procedura

ADEMPIMENTI DAL 1/1/2020

 ESPORTATORE ABITUALE trasmette telematicamente alle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse, ottenendo apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione
invia al fornitore la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia

  FORNITORE

può effettuare la cessione/prestazione in non imponibilità IVA solo dopo:

–       aver ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica consegnategli dall’esportatore abituale (cartacea)

–       aver effettuato il “riscontro telematico” di tale presentazione, interrogando il sistema dell’Agenzia sulla scorta del protocollo di invio indicato dall’esportatore abituale

Indica in fattura il numero di protocollo di ricezione fornito dall’esportatore abituale

 

SANZIONI

 ESPORTATORE ABITUALE Rilascio di lettera d’intento in mancanza dei presupposti dal 100% al 200% dell’Iva

 FORNITORE

Fatturazione in non imponibilità IVA prima di:

aver ricevuto la comunicazione dell’esportatore abituale

aver effettuato il  riscontro telematico

dal 100% al 200% dell’Iva