Manutenzione del verde pubblico e privato

Nuovi obblighi formativi per le imprese che esercitano le attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato

L’art. 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ha previsto specifici requisiti professionali per lo svolgimento dell’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, prevedendo che possa essere esercitata:

  • da coloro che sono iscritti al Registro ufficiale dei produttori previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
  • da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 9 maggio 2019 sono stati definiti i profili formativi per poter esercitare l’attività di manutenzione del verde.

ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE

Imprese iscritte tra il 25/8/2016 ed il 22/2/2020

Devono comunicare al Registro delle imprese, entro il 22 febbraio 2020, il nominativo del soggetto in possesso dell’attestato di idoneità conseguito a seguito di frequenza di corsi di qualificazione professionale, o dei requisiti di esonero/esenzione del percorso formativo, qualora sussista una delle casistiche indicate dall’art. 11 della DGR n. 39-8764 (titolo di studio idoneo, iscrizione in ordini o collegi professionali inerenti il settore agrario o forestale).
Durante tale regime transitorio, le imprese che presentano domanda di iscrizione devono allegare alla Comunicazione unica apposita dichiarazione di impegno, eventualmente, qualora in possesso dei requisiti prescritti, provvedendo alla nomina del responsabile tecnico dell’attività e alla produzione di idonea documentazione.

Imprese già iscritte al 25/08/2016

Per essere esonerate dalla frequenza del percorso formativo devono dimostrare un’esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22/02/2018, oppure il possesso dei titoli di studio o dell’iscrizione negli ordini professionali sopra citati, nominando il responsabile tecnico dell’attività e producendo specifica documentazione al Registro delle imprese.

ATTENZIONE! : L’ESENZIONE VALE SOLO SE L’IMPRESA HA IL CODICE ATECO 81.3.

Tale richiesta deve essere presentata entro il 22 febbraio 2020.