SANZIONI PER VIOLAZIONE DIVIETO PAGAMENTO CONTANTI DEGLI STIPENDI

Dal 01/07/2018 è vietato il pagamento delle retribuzioni (o compensi) in contanti. La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori tramite i seguenti strumenti: bonifico sull’IBAN indicato dal lavoratore; tramite strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento o tramite un assegno consegnato direttamente al lavoratore o suo delegato.

2.1 Quali sono le sanzioni

L’art. 1, c. 913 della Legge 205/2017 stabilisce che chi viola tale obbligo è tenuto a pagare una sanzione che varia da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

L’INL, con nota n. 5828 del 04/07/2018 precisa che il regime sanzionatorio trova applicazione in riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di lavoratori oggetto di violazione. Si precisa inoltre che si applicano tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è verificato l’illecito. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a:

  • euro 1.666,66×3 = euro 5.000.

Il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

L’INL, con nota n. 6201 del 16/07/2018, precisa che possono continuare ad essere corrisposti in contanti gli anticipi di cassa relativi a spese che i lavoratori sostengono nell’esecuzione della prestazione: rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio. Il divieto infatti riguarda esclusivamente gli elementi della retribuzione.