Devo applicare la ritenuta su una parcella soggetta ai bonus edilizi?

Per i lavori edili sulle parti comuni condominiali e per le prestazioni professionali verso condomini o altri sostituti d’imposta, agevolati con i bonus edili (110, ecobonus, sismabonus, bonus casa, mobili o giardini, eccetera), le fatture non devono essere assoggettate alle ritenute d’acconto (4% per i condomini e 20% per i professionisti, in quanto il pagamento deve essere effettuato sempre con bonifico «parlante», soggetto alla ritenuta d’acconto dell’8% operata delle banche o delle poste prevale. Questa ritenuta prevale sulle altre.

Quali sono i dispositivi medici detraibili? Posso pagarli in contanti?

Per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici il versamento in contanti continua ad essere ammesso, senza pregiudicare il diritto alla detrazione.


I dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia se dallo scontrino o dalla fattura risulta:

  • il contribuente che sostiene la spesa;
  • la descrizione del dispositivo medico e se lo stesso è contrassegnato dalla marcatura CE o dal codice AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)

In caso contrario, per i dispositivi compresi nell’elenco fornito dal Ministero della Salute (allegato alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/2011) è sufficiente conservare la documentazione dalla quale risulta che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per quelli non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
Riguardo alle modalità di pagamento, infine, si ricorda che per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici il versamento in contanti continua ad essere ammesso, senza pregiudicare il diritto alla detrazione.

Devo vendere un bene in germania cosa devo indicare in fattura?

Le vendite in germania o in altro paese dell’unione europea sono non imponibili ex art. 41 d.l. n. 331/93 alle seguenti condizioni:

a) sia il cedente che il cessionario sono soggetti passivi;
b) la merce oggetto della cessione viene trasportata o spedita da uno Stato membro a un altro;
c) si ha il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni ceduti;
d) la cessione si realizza a titolo oneroso;
Se non ricorrono tutte le condizioni occorre emettere fattura con iva italiana.

Posso detrarre le spese scolastiche dei figli se la ricevuta è intestata al coniuge?

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19/E 2020

La detrazione spetta:

  • al genitore a cui è intestato il documento comprovante la spesa.
    Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio la detrazione spetta ad entrambi i genitori,
    nella misura del 50% ciascuno. Qualora la spesa sia stata sostenuta in percentuali differenti dai
    genitori è possibile annotare sul documento comprovante la spesa la diversa percentuale di
    ripartizione;
  • se un coniuge risulta fiscalmente a carico, l’altro potrà detrarre interamente la spesa.

Non ho versato l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Qual’è la sanzione? Posso ravvederla?

Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari a:

  • 30% se il pagamento è effettuato oltre i 90 giorni
  • 15% se il pagamento è effettuato entro 90 giorni
  • un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:

  • l’imposta di bollo,
  • la sanzione prevista ridotta a un terzo,
  • gli interessi.

La sanzione è ridotta di un terzo se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione

È possibile effettuare il ravvedimento operoso applicando le seguenti sanzioni ridotte previste dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997 :

Data ravvedimento Sanzione ridotta
Entro 30 giorni 1/10 del minimo
Entro 90 giorni 1/9 del minimo
Entro 1 anno 1/8 del minimo
Entro 2 anni 1/7 del minimo

 

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 2525 -Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni;
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi.

Esempio di calcolo del ravvedimento:

Importo dovuto per imposta di bollo: euro 200,00

Scadenza del versamento 31/5/2021

Data del ravvedimento 30/9/2021

calcolo sanzione: euro 7,5 (200×30%/8)

calcolo interessi: euro 0,1 (200*0,01%/365*122)

Attenzione:  0,01% sono gli interessi legali per l’anno 2021 (prima di effettuare il versamento verificare gli interessi in vigore).

122 sono i giorni di ritardo nel pagamento.

Facsimile di compilazione del modello F24

 

Quali sono le semplificazioni e gli adempimenti?

Semplificazioni ai fini Iva

I contribuenti che applicano il regime forfetario

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti
  • sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale
  • non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti
  • non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica

Restano invece soggetti agli obblighi di

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
  • certificazione dei corrispettivi
  • integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione
  • fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi

I contribuenti in regime forfetario

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie
  • sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
  • non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati.
  • non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Come faccio ad accedere al regime forfetario?

Contribuenti già in attività

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

Contribuenti che iniziano l’attività

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12).

Questa comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. Pertanto, l’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

Quali sono le tasse che devo pagare?

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 – pdf alla legge n. 145/2018).

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Chi può accedere e chi non può accedere al regime forfettario?

Chi può accedere

Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori;

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

 Chi non può accedere

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, salvo alcune eccezioni;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Attenzione: il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

 

Cosa deve indicare la fattura soggetta a sconto per superbonus 110%

Per poter concedere lo sconto in fattura è necessario che nella stessa siano inseriti i seguenti elementi:

  • Nel campo 2.1.1.11 Causale Documento va inserito il riferimento normativo, ovvero “sconto praticato in base all’121 del D.L. 19/05/2020, n°34;”
  • Nel campo 2.1.1.8 Sconto/Maggiorazione va appunto riportata la percentuale e l’importo dello sconto;