Una risposta alle domande più frequenti

In questa sezione sono raccolte le risposte alle domande sui temi di maggiore interesse raggruppate per argomenti in modo da facilitare la ricerca.

Regime forfettario

Chi può accedere

Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori;

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

 Chi non può accedere

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, salvo alcune eccezioni;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Attenzione: il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

 

Contribuenti già in attività

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

Contribuenti che iniziano l’attività

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12).

Questa comunicazione non ha valore di opzione, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. Pertanto, l’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

I forfettari sono obbligati a ricevere fatture elettroniche?

Dal 1° luglio 2022 i contribuenti che nell’anno precedente hanno ottenuto ricavi o compensi superiori al € 65.000 sono sottoposti all’obbligo di fatturazione elettronica per il forfettario. Possono quindi ricevere fatture elettroniche tramite PEC o un canale telematico accreditato con il Sistema di Interscambio (i punti 2 e 3 del paragrafo successivo).

I forfettari che al momento rimangono esonerati dall’obbligo possono continuare a ricevere la fattura in copia analogica o in PDF.

Come ricevere le fatture in regime forfettario

Puoi ricevere le fatture dei tuoi fornitori in quattro modi.

1. In copia analogica (cartacea o PDF)

Se non hai l’obbligo di fatturazione elettronica, puoi ricevere la fattura in copia analogica.

Prima che il fornitore emetta la fattura elettronica, comunicagli che:

  • sei esonerato dalla fatturazione elettronica,
  • non vuoi specificare una PEC,
  • non hai hai un codice destinatario.

In questo caso lui, come indicato dall’Agenzia delle entrate, ti dovrà rilasciare una copia analogica della fattura (cartacea o in PDF).

2. Sul sito web dell’Agenzia delle entrate

Puoi consultare e scaricare le fatture elettroniche che hai ricevuto all’interno della tua area riservata sul sito web dell’Agenzia delle entrate.

3. Via PEC

Se hai un indirizzo PEC, puoi farlo presente al fornitore: la fattura elettronica arriverà nella tua casella di posta certificata.

4. Con un software di fatturazione elettronica (abbinato a Codice Destinatario) SOLUZIONE PREFERIBILE

Registrandoti a un canale telematico accreditato con il Sistema di Interscambio per trasmettere e ricevere fatture elettroniche ti verrà dato un Codice Destinatario.

Se comunichi questo codice al tuo fornitore, potrai ricevere le fatture elettroniche all’interno del canale da te scelto.

In alternativa puoi inserire il tuo codice destinatario sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso le fatture ti verranno recapitate indipendentemente dal codice inserito dal fornitore.

Per inserire il codice destinatario consulta la Faq “Come inserire il Codice Destinatario

Codice destinatario GBSoftware: QULXG4S

Per emettere fattura elettronica è necessario avere un software di fatturazione elettronica. Si tratta di un apposito programma che genera la fattura in XML (il linguaggio informatico richiesto dalla normativa) e la invia al Sistema di Interscambio o SdI (che esamina la fattura e la recapita al destinatario).

E’ possibile utilizzare il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ma risulta poco agevole l’utilizzo.

Inserisci i tuoi dati (questa operazione deve essere fatta solo la prima volta):

Nome della ditta/denominazione/ragione sociale, nome e cognome, indirizzo

Numero di partita IVA

Inoltre, configura il tuo profilo di fatturazione con:

Regime fiscale (RF02 per Contribuenti minimi o RF19 per Regime Forfettario)

Cassa previdenziale, ad esempio: Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti (INARCASSA), Cassa di previdenza e assistenza geometri (CIPAG), cassa di previdenza e assistenza forense, etc.

Inserisci i dati sul destinatario (il cliente/consumatore)

Ora passiamo al destinatario della fattura; di lui dovrai specificare:

Nome della ditta/denominazione/ragione sociale, nome e cognome, indirizzo

Numero di partita IVA

Codice destinatario o codice univoco: ecco il primo dato (e uno dei pochi) che differenzia la fattura elettronica da quella cartacea.

È un codice che identifica il destinatario della fattura e aiuta il Sistema di Interscambio a recapitare la fattura; ha 6 cifre se il destinatario è un’azienda o un libero professionista, oppure 7 se si tratta di una Pubblica Amministrazione. Invece, se stai emettendo fattura verso un privato senza partita IVA, dovrai inserire nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “0000000” (7 zeri) e specificare solo ed esclusivamente il “CodiceFiscale”.

Come e dove trovare il codice destinatario di un’azienda, un professionista o una Pubblica Amministrazione? Puoi:

  • chiederlo direttamente al cliente,
  • cercarlo nelle banche dati (come il portale IPA nel caso delle Pubbliche Amministrazioni),
  • PEC: in alternativa al codice destinatario, puoi indicare l’indirizzo di PEC del cliente

Numerazione

E’ possibile proseguire nella numerazione, il passaggio da fatture cartacee ad elettroniche non comporta una nuova numerazione, né l’obbligo di tenere registri sezionali.

Come già chiarito dalle FAQ dell’Agenzia delle entrate, la numerazione delle fatture elettroniche e cartacee può proseguire ininterrottamente, a patto di garantire l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dal fatto che sia analogica o elettronica.

Quindi, ad esempio, come riporta la stessa FAQ: “alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali.”

Tuttavia è consigliabile iniziare una numerazione ad hoc ad esempio la prima fattura elettronica potrebbe essere numerata con “1/FE”

Compila i dati della fattura

Veniamo ora ai dati che caratterizzano la singola fattura:

  • Numero progressivo: in molti casi è il software stesso a suggerire il numero, tenendo il conteggio, così da prevenire gli errori di numerazione.
  • Data
  • Prodotti e servizi: con unità vendute, prezzo e natura IVA N2.2 (prodotti o servizi non soggetti ad IVA, in quanto il regime forfettario è esente dall’applicazione dell’IVA). Anche qui puoi impostare i dati la prima volta, salvarli in un listino e inserirli in pochi secondi nelle fatture seguenti.
  • Dati di pagamento

Imposta di bollo virtuale

Sulle fatture di importo superiore a 77,47€ i forfettari devono applicare l’imposta di bollo di 2€, come da regola generale.

L’imposta di bollo in fattura elettronica deve essere indicata tramite la valorizzazione a “SI” del campo “Bollo Virtuale”.

Al termine di ogni trimestre solare, all’interno della tua area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, troverai un elenco delle fatture assoggettate all’imposta di bollo e l’importo da versare tramite indicazione dell’IBAN o modello F24.

Diciture obbligatorie

Infine, come nelle fatture cartacee, ricordati di inserire le diciture obbligatorie:

“Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”.

“Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”

Ecco l’esempio di una fattura elettronica fatta con il software GBSoftware compilata con tutti i dati elencati.

Firma e invia la fattura al Sistema di Interscambio

Una volta compilata la fattura, la dovrai:

  • firmare, tramite firma digitale
  • inviare al Sistema di Interscambio.

In alcuni software, basta un clic per compiere entrambe le operazioni.

La procedura che abbiamo descritto contiene gli step fondamentali per emettere una fattura elettronica verso un’altra Partita IVA (impresa o professionista) o un privato senza partita IVA.

Nel caso della Pubblica Amministrazione, dovrai compilare anche altri campi e tenere conto di alcune situazioni che si potrebbero verificare dopo l’invio della fattura: puoi approfondire l’argomento nel capitolo sulla come fatturare alla PA.

Mentre si compila una fattura, può capitare di commettere errori. Te ne puoi accorgere subito, oppure quando l’hai già inviata. Non preoccuparti, nulla è perduto: ogni errore ha una sua possibile soluzione.

Hai ricevuto una fattura elettronica, ora la devi conservare. Infatti, tra i (pochi) obblighi per i contribuenti in regime forfettario vi è la conservazione delle fatture di acquisto.

Dal 1° luglio 2022 i forfettari che nell’anno precedente hanno percepito compensi o ricavi superiori a € 25.000 sono obbligati alla fatturazione elettronica.

Questo vuol dire che, oltre ad emettere, hanno anche l’obbligo di conservare fatture elettroniche.

I contribuenti in regime forfettario che non superano la soglia di compensi/ricavi invece possono continuare a conservare le fatture in formato cartaceo, almeno fino al 31 dicembre 2023. Infatti, dal 1 gennaio 2024, scatta anche per loro l’obbligo di fatturazione elettronica.

Conservazione digitale per i forfettari: come funziona e quali sono i vantaggi

I forfettari obbligati alla fatturazione elettronica devono conservare le fatture tramite conservazione digitale a norma.

Ma non solo: possono ricorrere a questa modalità anche i forfettari esonerati dall’obbligo, ma che desiderano conservare le fatture in modo più semplice e comodo rispetto al formato cartaceo.

La conservazione digitale è un processo regolamentato tecnicamente dalla legge che permette di conservare le fatture in modalità digitale, mantenendo il valore legale del documento. Questo tipo di conservazione si definisce “sostitutiva” proprio perché “sostituisce” la fattura cartacea. In questo modo, non devi più stampare e archiviare le fatture nei faldoni e annulli il rischio di perderle o danneggiarle.

La conservazione sostitutiva può essere alternativamente:

  1. Effettuata tramite il software di fatturazione elettronica utilizzato (questa soluzione è normalmente a pagamento;
  2. Richiesta gratuitamente all’Agenzia delle Entrate

Per richiedere la conservazione all’Ade consulta la sezione: “Come richiedere la conservazione all’Agenzia delle Entrate”

Sulla fattura occorre indicare: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1 comma 54-89 L 190/2014” Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 1 comma 67 L 190/2014. Sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro deve essere apposta una marca da bollo da 2,00 euro.

Facsimile fattura

Semplificazioni ai fini Iva

I contribuenti che applicano il regime forfetario

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti
  • sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale
  • non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti
  • non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica

Restano invece soggetti agli obblighi di

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
  • certificazione dei corrispettivi
  • integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione
  • fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi

I contribuenti in regime forfetario

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie
  • sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
  • non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati.
  • non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 – pdf alla legge n. 145/2018).

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Superbonus

Le caldaie a condensazione possono godere della detrazione fiscale alle seguenti condizioni:

  • la caldaia deve possedere una determinata efficienza energetica stagionale (per le caldaie dotate anche di sistemi di termoregolazione evoluti si ha diritto alla detrazione più elevata del 65%; l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, invece, sono escluse dalle agevolazioni)
  • per impianti di potenza termica non superiore a 100 kW occorre la certificazione del produttore, dalla quale risultino i requisiti tecnici richiesti (per potenze superiori occorre l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato)
  • occorre trasmettere telematicamente una scheda informativa all’Enea
  • il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale e indicato nel modello di versamento la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori.

La cessione del credito d’imposta va poi comunicata in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Per poter concedere lo sconto in fattura è necessario che nella stessa siano inseriti i seguenti elementi:

  • Nel campo 2.1.1.11 Causale Documento va inserito il riferimento normativo, ovvero “sconto praticato in base all’121 del D.L. 19/05/2020, n°34;”
  • Nel campo 2.1.1.8 Sconto/Maggiorazione va appunto riportata la percentuale e l’importo dello sconto;

Per i lavori edili sulle parti comuni condominiali e per le prestazioni professionali verso condomini o altri sostituti d’imposta, agevolati con i bonus edili (110, ecobonus, sismabonus, bonus casa, mobili o giardini, eccetera), le fatture non devono essere assoggettate alle ritenute d’acconto (4% per i condomini e 20% per i professionisti, in quanto il pagamento deve essere effettuato sempre con bonifico «parlante», soggetto alla ritenuta d’acconto dell’8% operata delle banche o delle poste prevale. Questa ritenuta prevale sulle altre.

Ravvedimento operoso

Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari a:

  • 30% se il pagamento è effettuato oltre i 90 giorni
  • 15% se il pagamento è effettuato entro 90 giorni
  • un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:

  • l’imposta di bollo,
  • la sanzione prevista ridotta a un terzo,
  • gli interessi.

La sanzione è ridotta di un terzo se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione

È possibile effettuare il ravvedimento operoso applicando le seguenti sanzioni ridotte previste dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997 :

Data ravvedimento Sanzione ridotta
Entro 30 giorni 1/10 del minimo
Entro 90 giorni 1/9 del minimo
Entro 1 anno 1/8 del minimo
Entro 2 anni 1/7 del minimo

 

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 2525 -Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni;
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi.

Esempio di calcolo del ravvedimento:

Importo dovuto per imposta di bollo: euro 200,00

Scadenza del versamento 31/5/2021

Data del ravvedimento 30/9/2021

calcolo sanzione: euro 7,5 (200×30%/8)

calcolo interessi: euro 0,1 (200*0,01%/365*122)

Attenzione:  0,01% sono gli interessi legali per l’anno 2021 (prima di effettuare il versamento verificare gli interessi in vigore).

122 sono i giorni di ritardo nel pagamento.

Facsimile di compilazione del modello F24

 

Dichiarazione dei redditi

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19/E 2020

La detrazione spetta:

  • al genitore a cui è intestato il documento comprovante la spesa.
    Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio la detrazione spetta ad entrambi i genitori,
    nella misura del 50% ciascuno. Qualora la spesa sia stata sostenuta in percentuali differenti dai
    genitori è possibile annotare sul documento comprovante la spesa la diversa percentuale di
    ripartizione;
  • se un coniuge risulta fiscalmente a carico, l’altro potrà detrarre interamente la spesa.

Per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici il versamento in contanti continua ad essere ammesso, senza pregiudicare il diritto alla detrazione.


I dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia se dallo scontrino o dalla fattura risulta:

  • il contribuente che sostiene la spesa;
  • la descrizione del dispositivo medico e se lo stesso è contrassegnato dalla marcatura CE o dal codice AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)

In caso contrario, per i dispositivi compresi nell’elenco fornito dal Ministero della Salute (allegato alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/2011) è sufficiente conservare la documentazione dalla quale risulta che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per quelli non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
Riguardo alle modalità di pagamento, infine, si ricorda che per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici il versamento in contanti continua ad essere ammesso, senza pregiudicare il diritto alla detrazione.

Nel caso di una persona fisica o di un ente non commerciale, il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del Tuir che andrà dichiarato nel Modello 730 o nel Modello Unico Persone fisiche nella Sezione 2° del Quadro RL – ALTRI REDDITI e fatto concorrere alla determinazione della base imponibile.

L’importo da tassare può essere rilevato dalla certificazione delle eccedenze ricevute, documento rilasciato dal GSE, da portare al proprio commercialista per la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Per sapere come scaricare la certificazione delle eccedenze, clicca qui.

 

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione d’imposta (o una deduzione dal reddito complessivo) vanno indicati, in linea generale, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati.

Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carte di credito o di debito, per l’individuazione del periodo d’imposta nel quale compete la detrazione o la deduzione assume rilevanza il momento in cui è stata utilizzata la carta e non quello, successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della stessa (risoluzione n. 77/2007).

Spese scolastiche

E’ prevista una detrazione del 19% per le seguenti spese di frequenza di:

  1. scuole dell’infanzia
  2. primo ciclo di istruzione
  3. scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali,

La spesa massima detraibile è di 800 euro.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Oltre alle spese relative all’iscrizione e alla frequenza, è possibile portare in detrazione anche:

  1. le erogazioni liberali e i contributi volontari o obbligatori sostenuti per la frequenza scolastica, deliberati dagli istituti scolastici
  2. il servizio mensa
  3. altri servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto, il pre e il dopo scuola, anche se erogati dal Comune o da soggetti terzi, e non direttamente somministrati dalla scuola, perché istituzionalmente previsti.
  4. le spese sostenute per l’assicurazione della scuola
  5. le gite scolastiche, e qualunque contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto, come i corsi di teatro e di lingua, anche se non è previsto l’obbligo di frequenza e anche se effettuati al di fuori dell’orario scolastico.

Non è prevista alcuna detrazione per l’acquisto di libri scolastici o di materiale di cancelleria.

Asili nido

E’ prevista una detrazione del 19% delle spese fino ad un massimo di 632 euro

La detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1 comma 355 della legge n. 232/2016, erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Disturbi specifici dell’apprendimento

E’ prevista una detrazione del 19% delle spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Musica

E’ prevista una  di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

  • conservatori di musica,
  • istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge n. 508/1999,
  • scuole di musica iscritte nei registri regionali;
  • cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

La detrazione è soggetta alla condizione di possedere un reddito complessivo non superiore a 36.000 euro

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi 

E’ prevista una  detrazione di un importo pari al 19% per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni. La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il DM 28 marzo 2007.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma e per ogni soggetto fiscalmente a carico.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Istruzione universitaria

E’ prevista una  di un importo pari al 19%, delle spese sostenute per la frequenza di:

  1. corsi di laurea presso università statali e non statali,
  2. di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale.

Nel caso di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.

La detrazione spetta per le seguenti spese:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione, anche per gli studenti fuori corso;
  • c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
  • frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Abbonamento al trasporto pubblico

E’ prevista una  di un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR,

L’ammontare massimo di spesa detraibile è di 250 euro.

Vendite all'estero

Le vendite in germania o in altro paese dell’unione europea sono non imponibili ex art. 41 d.l. n. 331/93 alle seguenti condizioni:

a) sia il cedente che il cessionario sono soggetti passivi;
b) la merce oggetto della cessione viene trasportata o spedita da uno Stato membro a un altro;
c) si ha il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni ceduti;
d) la cessione si realizza a titolo oneroso;
Se non ricorrono tutte le condizioni occorre emettere fattura con iva italiana.

Per le operazioni di commercio elettronico indiretto effettuate nei confronti di privati consumatori trovano applicazione le semplificazioni previste, ai fini della certificazione fiscale dei corrispettivi, per le vendite per corrispondenza, per cui non risulta obbligatoria:

• né l’emissione della fattura, salvo che sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione;
• né il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale;

I corrispettivi delle vendite devono essere annotati nel registro dei corrispettivi.

Registratori telematici

In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente deve

1. tempestivamente richiedere l’intervento di un tecnico abilitato per effettuare la riparazione del RT;
2. segnalare, anche tramite il tecnico abilitato, all’Agenzia delle entrate il malfunzionamento del RT mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate;
3. fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero nel caso in cui il punto vendita non sia dotato di altro RT in servizio, provvedere all’annotazione su apposito registro dei dati dei corrispettivi delle operazioni giornaliere.

4. Se il registratore torna in funzione LO STESSO GIORNO inviare in giornata il totale dei corrispettivi annotati sul REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DI EMERGENZA cartaceo.

5. Se il registratore torna in funzione un giorno successivo bisognerà inviare tramite il portale FATTURE E CORRISPETTIVI l’importo totale dei corrispettivi giornalieri annotati sul REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DI EMERGENZA cartaceo. Questo fino a che il Registratore non sarà ripristinato.

Come inviare i dati all’Agenzia delle Entrate

Tag: scontrino

Fattura elettronica

Il soggetto passivo IVA residente che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve emette una fattura, inviandola al sistema SDI, con tipo documento TD28.

In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD17 o TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.

Modalità di compilazione del documento XML TD28

CedentePrestatore dati del Cedente residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell’imposta.
CessionarioCommittente dati del Cessionario
Data data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal Cedente sammarinese
Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità, come indicato nella fattura ricevuta
Campo 2.1.1.4  numerazione progressiva indicata nella fattura cartacea ricevuta ed emessa dal fornitore sammarinese.

 

E’ possibile comunicare ad ogni fornitore il Codice Destinatario Sdi od inserirlo direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

In questo secondo caso, le fatture vengono ricevute sul proprio software anche se il codice destinatario è comunicato errato o se sono comunicati “0000000” come codice SDI.

Per inserire il codice destinatario sul sito dell’AdE occorre effettuare i seguenti passaggi:

1 Accedere alla pagina riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate

Link Agenzia delle Entrate

2 Accedere alla Sezione Fattura Elettronica

  3 Selezionare Fatture e corrispettivi

In questa sezione, selezionando le tue fatture, le persone fisiche possono visionare le fatture ricevute in qualità di consumatori finali

4 Accedere alla sezione “Registrazione dell’indirizzo telematico”

4 Inserire il codice ricevuto dal proprio fornitore di fatturazione elettronica

Puoi ricevere le fatture dei tuoi fornitori in tre modi.

1. Sul sito web dell’Agenzia delle entrate

Puoi consultare e scaricare le fatture elettroniche che hai ricevuto all’interno della tua area riservata sul sito web dell’Agenzia delle entrate.

2. Via PEC

Se hai un indirizzo PEC, puoi farlo presente al fornitore: la fattura elettronica arriverà nella tua casella di posta certificata.

3. Con un software di fatturazione elettronica (abbinato a Codice Destinatario) SOLUZIONE PREFERIBILE

Registrandoti a un canale telematico accreditato con il Sistema di Interscambio per trasmettere e ricevere fatture elettroniche ti verrà dato un Codice Destinatario.

Se comunichi questo codice al tuo fornitore, potrai ricevere le fatture elettroniche all’interno del canale da te scelto.

In alternativa puoi inserire il tuo codice destinatario sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso le fatture ti verranno recapitate indipendentemente dal codice inserito dal fornitore.

Per inserire il codice destinatario consulta la Faq “Come inserire il Codice Destinatario

Codice destinatario GBSoftware: QULXG4S

Per richiedere la conservazione elettronica all’AdE occorre effettuare i seguenti passaggi:

1 Accedere alla pagina riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate

Link Agenzia delle Entrate

2 Accedere alla Sezione Fattura Elettronica

  3 Selezionare Fatture e corrispettivi

In questa sezione, selezionando le tue fatture, le persone fisiche possono visionare le fatture ricevute in qualità di consumatori finali

4 Accedere alla sezione “Fatturazione elettronica e conservazione”

 

4 Accedere alla sezione conservazione

5. Aderire alla Conservazione

Ai fini Iva costituiscono cessioni di beni (e quindi sono soggette ad iva):

  • le cessioni gratuite di beni prodotti o commercializzati dall’impresa;
  • le cessioni gratuite di beni diversi da quelli prodotti o commercializzati dall’impresa se di costo unitario superiore ad euro cinquanta
  • la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta.

Le descritte operazioni vanno assoggettate ad Iva.

In caso di cessioni gratuite è possibile:

  • esercitare la rivalsa facendo pagare l’iva al cliente
  • non esercitare la rivalsa

Cedente che esercita la rivalsa (cioè addebita l’iva al cessionario)

In tale circostanza, il cedente nazionale deve emettere una “normale fattura elettronica utilizzando il Tipo documento TD01 (in caso di fattura immediata) oppure il TD24 (in caso di fattura differita, con obbligo di emissione del ddt utile a comprovare la data di effettuazione dell’operazione).

Resta inteso che, trattandosi di omaggi/campioni gratuiti, il cliente sarà tenuto a versare alla controparte solo l’importo dell’imposta applicata in fattura.

Cedente che non esercita la rivalsa (non fa pagare l’iva al cessionario)

In tale ipotesi occorre emettere o:

  • un’autofattura singola per ciascuna cessione
  • un’autofattura globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese.

Nell’autofattura occorre indicare

  • il valore dei beni (prezzo di acquisto o di costo);
  • l’aliquota applicabile
  • l’imposta
  • una annotazione che trattasi di “autofatturazione per omaggi”.

Esempio di compilazione della fattura elettronica

Tipo di documento TD27 – fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Modalità di compilazione 

CedentePrestatore dati del Cedente
CessionarioCommittente dati del Cedente
Data data di effettuazione dell’operazione
Imponibile valore dell’omaggio (prezzo di acquisto o di costo)
Imposta imposta relativa
Campo 2.1.1.4  numerazione progressiva.

L’autofattura TD27 andrà annotata nel solo registro delle fatture emesse.

DDT

Si ricorda che in caso di cessioni gratuite è sempre opportuno emettere un documento di trasportospecificando la causale del trasporto – omaggio, cessione gratuita – al fine di identificare il destinatario finale dell’omaggio e dimostrare l’inerenza della spesa.

In alternativa è possibile effettuare l’annotazione dell’omaggio su un apposito registro “registro degli omaggi”.

Il soggetto passivo IVA che ha acquistato beni o servizi senza ricevere la relativa fattura o che ha ricevuto un documento irregolare dovrà procedere alla regolarizzazione trasmettendo un’autofattura al Sistema di Interscambio con codice “TipoDocumento” TD20.

Mancata ricezione della fattura

Per regolarizzare la fattura che non è stata emessa dal cedente o prestatore, il cessionario o committente soggetto passivo, decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione deve:

  1. emettere un’autofattura, a titolo di “denuncia”, entro il 30° giorno successivo;
  2. versare l’IVA dovuta mediante F24, entro il medesimo termine.

Come si compilare l’autofattura

Fattura irregolare

Per regolarizzare la fattura irregolare,  il cessionario o committente soggetto passivo deve:

  1. emettere un documento integrativo, entro il 30° giorno successivo a quello di registrazione della fattura originaria;
  2. versare la maggiore IVA dovuta mediante F24, entro il medesimo termine.

Come si compila l’autofattura

TD20
Dati del fornitore
Identificativo IVA di colui che effettua la regolarizzazione o integrazione
Data di effettuazione dell’operazione di cessione o prestazione di servizi
Numerazione progressiva
Imponibile non fatturato o non indicato nella fattura inviata dal cedente o prestatore Imposta relativa all’imponibile non fatturato o non indicato in fattura Da compilare nel caso di regimi di non imponibilità o esenzione da IVA
 Estremi della fattura irregolare inviata dal cedente o prestatore (da compilare solo nel caso di emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore)

Adempimenti ulteriori: versamento dell’Iva e registrazione della fattura

Entro 30 giorni:

  • versare l’Iva dovuta con modello F24 codice tributo 9399.
  • registrare la fattura sul registro iva degli acquisti.

Esempi:

Fattura non ricevuta

Alfa srl ha effettuato una cessione di beni nei confronti di Beta srl con consegna il 15 gennaio 2024 per un imponibile di euro 27.272,72 + IVA 22% (6.000,00)

Beta srl, al 15 maggio 2024, non ha ancora ricevuto la fattura da parte di Alfa srl.

Per regolarizzare l’acquisto dovrà entro il 15 giugno 2024:

  1. emettere autofattura
  2. versare l’Iva di 6.000,00 euro con codice tributo 9399
  3. registrare la fattura sul registro Iva degli acquisti
TD20
Alfa Srl
Beta Srl
15/01/2024
Numerazione progressiva
27.272,72
22%

Fattura irregolare

In data 15.01.2024, Alfa S.r.l. effettua una cessione di beni a Beta S.r.l. per un ammontare pari ad euro 100.000,00 + IVA 22%, emettendo, alla stessa data, una fattura pari ad euro72.727,28 + IVA 22%.

Beta S.r.l. registra la fattura di acquisto alla stessa data di ricezione dei beni.

Per regolarizzare l’importo fatturato Beta dovrà entro il 15 febbraio 2024:

  1. emettere autofattura
  2. versare l’Iva di 6.000,00 euro con codice tributo 9399
  3. registrare la fattura sul registro Iva degli acquisti

 

TD20
Alfa Srl
Beta Srl
15/01/2024
Numerazione progressiva
27.272,72
22%
Estremi della fattura irregolare inviata a Beta srl

RICEVUTA DI SCARTO

Nel caso in cui una fattura elettronica non sia conforme allo standard accettato, il Sistema d’Interscambio provvederà entro 5 giorni dall’invio a inoltrare all’emittente della fattura una Ricevuta di scarto. Tale ricevuta conterrà la motivazione dello scarto, in modo da poter provvedere alla correzione dell’errore segnalato.

Come indicato dalla Circolare 13/E del 2 luglio 2018, una fattura scartata viene considerata come non emessa, pertanto l’emittente dovrà provvedere a effettuare l’invio del documento entro 5 giorni dall’invio precedente, mantenendo lo stesso numero e data documento.

VERIFICA DELLO SCARTO

Per poter verificare lo scarto è necessario accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite il software utilizzato procedere allo Scarico delle Ricevute/Notifiche.

Nella ricevuta possiamo trovare il codice dell’errore e la descrizione dello stesso, in modo da poter risolvere il problema riscontrato nell’SdI. L’elenco completo dei controlli effettuati dal SdI è disponibile a questa pagina.

MODIFICA DOCUMENTO E NUOVO INVIO

Siccome una fattura scartata viene considerata come non emessa, possiamo utilizzare il medesimo numero e data del documento.

NUOVO INVIO OLTRE I TERMINI DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA

Nel caso in cui sia già stata effettuata la liquidazione IVA del periodo e non sia stato controllato lo scarto nel periodo interessato, dobbiamo comunque procedere a ricreare la fattura e provvedere di nuovo all’invio con la medesima modalità vista precedentemente.

In tal caso il soggetto sarà comunque tenuto a pagare la sanzione per il ritardo dell’invio e provvedere al ravvedimento per il mancato versamento dell’IVA, pertanto è bene verificare periodicamente il corretto esito d’invio dei propri documenti.

Spesso capita che alcuni imprenditori o professionisti si trovino a dover destinare beni o servizi a finalità estranee rispetto all’attività propria dell’impresa.

Queste situazioni costituiscono delle casistiche di autoconsumo c.d. “esterno” per le quali la normativa IVA impone la necessità di emettere un’autofattura in formato elettronico.

In questo caso la fattura elettronica deve essere emessa nel seguente modo:

Campo Indicare il codice destinatario, se disponibile (in alternativa riportare la PEC utilizzata). o “0000000” (sette 0)
 Campo  Inserire l’indirizzo di posta elettronica certificata, nel caso in cui non sia stato fornito il codice destinatario.
 Codice  TD27
Campo Dati del soggetto passivo che emette il documento
 Campo  Dati del soggetto passivo che emette il documento
Campo Data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, da determinarsi secondo le regole previste dall’articolo 6 del DPR 633/72.
Campo Utilizzare la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto passivo
Campo Descrizione dell’operazione   (Ade esempio estromissione di 1 telefono modello marca dalla propria attività professionale –  autoconsumo)
Campo Imponibile
Campo Imposta calcolata secondo l’aliquota corrispondente
 Campo Indicare l’aliquota IVA
Campo  Indicare il codice rappresentativo della natura delle operazioni non rientranti tra quelle imponibili

Modello F24

L’omessa presentazione del modello di versamento a zero, contenente i dati relativi alla compensazione vede applicata la sanzione di euro 100, che viene però ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

E’ possibile ravvedere l’omessa presentazione pagando la sanzione in misura ridotta contestualmente alla presentazione del modello F24 a zero.

L’importo della sanzione da versare è calcolato in base al momento in cui avviene la presentazione:

euro 5,56 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 5 giorni dall’omissione
euro 11,11
se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 90 giorni dall’omissione
euro 12,50 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 1 anno dall’omissione
euro 14,29 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 2 anni dall’omissione
euro 16,67 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre 2 anni dall’omissione
euro 20
se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione mediante PVC

Importi aggiornati al 24/10/2022

Acquisti dall'estero

L’articolo 17 c. 2 del Dpr 633/72 prevede che “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, …., sono adempiuti dai cessionari o committenti”.

Pertanto in caso di acquisto di beni territorialmente rilevanti in IT da fornitore extra UE, l’acquirente nazionale IT ha l’obbligo di emettere autofattura.

La fattura emessa con P. IVA dal rappresentante fiscale non rileva ai fini IVA e deve essere richiesta la fattura dal fornitore extraUE (ris. 21/2015).

Sovente le fatture emesse tramite Amazon riportano i dati del fornitore senza il relativo identificativo fiscale estero. Viene riportata poi la P. IVA del rappresentante fiscale italiano.

In alcuni casi vengono addirittura emesse fatture con Iva Italiana.

In questi casi si ritiene opportuno adottare questa procedura:

  • In caso di fattura senza l’esposizione dell’Iva (in “reverse charge”)
    • Emissione di autofattura, tipo documento TD19 integrazione o autofattura per acquisto art. 17 c. 2 DPR. 633/72.
    • Destinatario il fornitore estero, con identificativo fiscale attribuito dal suo paese, in mancanza indicare 999 999 999 99 (undici 9).
  • Nel caso invece nella fattura sia esposta l’Iva Italiana occorre chiedere al fornitore l’emissione di una nota credito per la fattura errata con riemissione di un  nuovo documento in reverse charge ex articolo 17 c. 2 del DPR 633/72

IVA

Di seguito un utile vademecum per quando e come devo fatturare in reverse charge.

QUANDO DEVO FATTURARE ex articolo 17 lettera a) ter.

La lettera a) ter:

  • riguarda tutte le prestazioni di servizi rese nei confronti di titolari di partita iva (B2B) – anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile
  • è limitata alle prestazioni relative ad edifici e non alla totalità dei beni immobili
  • riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento e non la generalità delle prestazioni rese nel settore edile

NOZIONE DI EDIFICIO

La disposizione in tema di reverse charge è riferita tanto ai fabbricati abitativi quanto ai fabbricati strumentali, compresi gli “edifici in corso di costruzione” (classificati a livello catastale come F/3) e le “unità in corso di definizione” (classificati a livello catastale come F/4), dando di fatto una rilevanza “catastale” al manufatto stesso.

Risultano, dunque, escluse dell’ambito applicativo della norma in questione, le prestazioni aventi ad oggetto, ad esempio:

  • terreni;
  • parti del suolo;
  • parcheggi;
  • piscine;
  • giardini,

salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).

QUALI PRESTAZIONI?

La lettera a) ter deve essere utilizzata per fatturare le seguenti prestazioni:

ATTENZIONE: la classificazione ATECO 2007 va utilizzata per individuare le attività svolte dal prestatore. Non è dunque rilevante il codice attività del prestatore e del committente, ma che la prestazione, dal punto di vista oggettivo, corrisponda ad una di quelle descritte in uno dei codici ATECO indicati nelle tabelle.

SERVIZI DI PULIZIA

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici Pulizia generale (non specializzata) di edifici di ogni tipo (quali uffici, case o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici).

Pulizia generale (non specializzata) di altre strutture commerciali e professionali.

Pulizia generale (non specializzata) di condomìni.

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali Pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo (inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomìni).

Pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari (ad esempio, la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi).

È esclusa l’attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di “edifici”.

Sono escluse la pulizia con vapore, sabbiatura e simili attività di pulitura di facciate di edifici.

Sono da ritenersi escluse dall’applicazione del reverse charge:

  • le prestazioni di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, ancorché infissi al suolo, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.
  • i servizi relativi alle attività di derattizzazione (81.29.10), di spurgo delle fosse biologiche, dei tombini (37.00.00) e di rimozione della neve

DEMOLIZIONI DI EDIFICI

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
43.11.00 Demolizione Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture.

Sono escluse dall’applicazione del reverse charge:

  • Sgombero dei cantieri edili.
  • Movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di fossi, rimozione di materiale roccioso, abbattimento con l’esplosivo eccetera.
  • Preparazione del sito per l’estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari (esclusi quelli destinati all’estrazione di petrolio e gas).
  • Drenaggio del cantiere edile.
  • Drenaggio di terreni agricoli e forestali.
  • Preparazione delle risaie.
  • Impermeabilizzazione dei terreni.
  • Preparazione di piste da sci.
  • Scavi archeologici.
  • Trivellazioni, perforazioni di sondaggio e carotaggio per le costruzioni edili per scopi geofisici, geologici o simili.

CASI PARTICOLARI

Fattispecie Reverse charge Commento
contratto unico di appalto, avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio NO l’attività di demolizione deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione della nuova costruzione.
Demolizione del muro di separazione tra unità immobiliari NO Tali prestazioni sono estranee al codice Ateco 43.11.00, in quanto si riferiscono alle sole attività di preparazione di un cantiere edile per i successivi lavori di costruzione. Nel caso di specie, invece, si è in presenza di una prestazione caratteristica delle fasi iniziali di un intervento di ristrutturazione edilizia.
Demolizione della porta di accesso NO In quanto intervento di demolizione di una parte dell’edificio, la prestazione non rientra nel codice Ateco 43.11.00.
Micro demolizione e perforazione per la posa di condutture NO Tali prestazioni costituiscono non un’opera di smantellamento di strutture preesistenti, quanto una prestazione modificativa dell’edificio, riconducibile ad altri lavori specializzati di costruzione (codice Ateco 43.99.00).

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettrici in tutti i tipi di edifici e nelle strutture di genio civile: cablaggio e connessioni elettriche, impianti di illuminazione.

Installazione di impianti di collegamento di elettrodomestici e apparecchi elettrici.

Installazione di impianti fotovoltaici.

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Cablaggio per telecomunicazioni, reti di elaboratori e sistemi televisivi via cavo, incluse le fibre ottiche, parabole satellitari, impianti di segnalazione d’incendio, sistemi di allarme antifurto.
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: impianti di riscaldamento (elettrici, a gas e petrolio), caldaie, torri di raffreddamento, collettori di energia solare non elettrici, impianti idraulico-sanitari, impianti e condotte di ventilazione e di condizionamento dell’aria.
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di raccordi per il gas, distributori di vapore.
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione di sistemi di spegnimento antincendio inclusi quelli integrati.
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: ascensori, scale mobili inclusa riparazione e manutenzione.
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: materiali isolanti per isolamento termico, acustico o antivibrazioni.
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca Installazione in edifici o in altre opere di costruzione di: porte automatiche e girevoli, parafulmini, sistemi di aspirazione.

Installazione di impianti pubblicitari.

Installazione di cancelli automatici.

Installazione di insegne elettriche e non.

Montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni.

Installazione di linee vita68.

Rientrano nell’ambito di applicazione del reverse charge “solo quelle relative a «parti integranti» del fabbricato ossia «installazioni permanenti» ovvero non rimovibili senza significative modifiche o trasformazioni del fabbricato stesso.

Sono escluse dall’applicazione del reverse charge:

  • Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
  • Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
  • Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)

CASI PARTICOLARI

Fattispecie Reverse charge Commento
impianti posizionati in parte internamente ed in parte all’esterno dell’edificio SI occorre considerare l’unicità dell’impianto che serve l’edificio, anche se alcune parti sono posizionate all’esterno per necessità tecniche o logistiche. Pertanto, se l’installazione di un impianto è funzionale all’edificio, anche se in parte è posizionato all’esterno, trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile, così come per i servizi relativi ai seguenti impianti:

–     videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, per motivi funzionali e tecnici;

–     citofono che necessita di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio;

–     climatizzazione con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio. ’impianto è unico e relativo all’edificio, anche se il motore è collocato all’esterno;

–     impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne

Installazione di una cisterna NO Tale prestazione è riconducibile al codice 33.20.04 (Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori di metallo) di cui alla sezione C della Tabella Ateco 2007. Poiché il macchinario installato è dotato di autonomia funzionale propria rispetto all’edificio, non integra il presupposto per l’applicazione del reverse charge.
Installazione di un impianto

di spegnimento antincendio

SI La prestazione è riconducibile al codice Ateco 43.22.03, nel quale sono incluse le installazioni di impianti di spegnimento antincendio. Questa prestazione riguarda un impianto al servizio dell’edificio, strettamente connesso al fabbricato da un nesso funzionale. L’impianto dev’essere installato in modo permanente, così che non possa essere rimosso senza alterare l’edificio.
Posa in opera di casseforti SI Trattasi di prestazioni (e non di cessioni) di cui al codice Ateco 43.32.01 (Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate).
Montaggio di arredi NO Prestazione riconducibile al codice Ateco 43.32.02 (Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili), espressamente esclusa dalla nozione di completamento relativo a edifici.
Installazione di cucine NO È una prestazione relativa ad un bene mobile, installato in modo non permanente all’interno dell’edificio. Le cucine sono fissate al fabbricato solo mediante allacciamenti elettrici e idrici, rimovibili senza modificazioni significative dell’edificio.
Posa di pavimenti in legno SI La prestazione è riconducibile al codice Ateco

43.33.00 (Rivestimento di pavimenti e di muri). È opportuno operare una valutazione caso per caso, verificando che la prestazione non risulti accessoria alla cessione del bene.

Installazione di serramenti SI Tale prestazione è riconducibile al codice Ateco

43.32.02 (Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili). È opportuno operare una valutazione caso per caso, verificando che la prestazione non risulti accessoria alla cessione del bene.

Installazione di un cancello

automatizzato collocato all’interno dell’edificio

SI La prestazione rientra nel codice Ateco 43.29.09 (Altri lavori di costruzione e installazione), purché sia relativa a edifici. L’installazione del cancello è soggetta al reverse charge se il bene è parte integrante del fabbricato.
Installazione di un impianto

per la distribuzione del gas

SI Tali prestazioni sono riconducibili al codice Ateco

43.22.02 (Installazione di impianti per la distribuzione del gas), in quanto risultano relative all’edificio. L’impianto installato non potrebbe essere rimosso senza apportare modifiche all’edificio stesso.

Collaudo dell’impianto

di riscaldamento

NO Le prestazioni di collaudo autonomamente individuabili sono riconducibili al codice Ateco

71.20.10 (Collaudi e analisi tecniche di prodotti).

Verifica di impianti NO Le attività di verifica prescindono dall’effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione sugli impianti stessi

 

Impianti fotovoltaici SI/NO Gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (impianti fotovoltaici “a terra”), sempre che non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al meccanismo del reverse charge.

Diversamente, l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata all’inversione contabile.

 

COMPLETAMENTO DI EDIFICI 

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
43.31.00 Intonacatura e stuccatura Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura.
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Installazione di casseforti.
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili Installazione di porte (escluse quelle automatiche e girevoli e i cancelli automatici), finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali.
Completamenti di interni come controsoffitti, pareti mobili eccetera.E’ espressamente escluso il montaggio di arredi
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri Posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, carta da parati.

Applicazione di stucchi ornamentali.

Trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura ecc.

Realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento eccetera.

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri Tinteggiatura interna ed esterna di edifici.

Verniciatura di strutture di genio civile.

Verniciatura di infissi già installati.

Posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri eccetera.

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) Piccoli lavori edili.
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca Installazione di caminetti.

Costruzione di sottofondi per pavimenti.

Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione.

Sono comprese nell’ambito di applicazione del reverse charge in esame anche le prestazioni riconducibili alla nozione di “manutenzione ordinaria”. Per cui, ad esempio, si applica il reverse charge alla posa in opera di piastrelle, anche se la prestazione non è posta in essere nella fase di completamento dell’edificio, bensì su un fabbricato già esistente.

CASI PARTICOLARI

Fattispecie Reverse charge Commento
Tinteggiatura delle pareti interne all’edificio SI La prestazione di tinteggiatura rientra fra le prestazioni riconducibili al codice Ateco

43.34.00 (Tinteggiatura e posa in opera di vetri).

Intonacatura delle pareti dell’edificio SI La prestazione rientra fra quelle riconducibili al codice Ateco 43.31.00 (Intonacatura e stuccatura).
Realizzazione della copertura del tetto NO La prestazione è riconducibile al codice Ateco

43.91.00 (Realizzazione di coperture) e, quindi, estranea all’ambito di applicazione del reverse charge.

Tinteggiatura delle mura perimetrali del giardino NO Le mura perimetrali del giardino sono considerate parti esterne al fabbricato. Pertanto, la prestazione di tinteggiatura non può considerarsi riferita all’edificio.

 

DISTINZIONE TRA CESSIONE CON POSA IN OPERA E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Il reverse charge si applica:

  1. alle sole “prestazioni di servizi” rese su edifici (in genere dipendenti da contratti d’appalto di servizi)
  2. restando assoggettati ad Iva le cessioni di beni con posa in opera accessoria.

DIFFERENZA TRA APPALTO E FORNITURA CON POSA IN OPERA

Se l’accordo ha come scopo principale la cessione di un bene e la realizzazione dell’opera è esclusivamente diretta a adattare il bene alle esigenze del cliente o a consentirne la fruizione senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile come cessione con posa in opera. Se la volontà contrattuale è quella di addivenire ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato.

Contratto scritto: è sempre consigliabile stipulare contratti per iscritto (anche nella forma di conferma d’ordine via fax, e-mail, ecc.) indicando chiaramente l’inquadramento attribuito e prevedendo delle clausole in linea con il codice civile in relazione alla tipologia di contratto pattuita.

Riassumendo se ricorrono tutti i requisiti indicati:

  • Entrambi i soggetti sono titolari di partita Iva;
  • La prestazione è riconducibile al contratto di appalto o al contratto di opera e non ad una cessione con posa in opera;
  • Il servizio reso rientra tra quelli sopra indicati

la fattura deve essere emessa in reverse charge ex articolo 17 lettera a) ter del D.p.r. 633/1972

QUANDO DEVO FATTURARE ex articolo 17 lettera a)

Se non ricorrono tutti i requisiti per emettere la fattura in reverse charge ex lettera a) ter, e solo in questo caso, devo verificare se emettere la fattura in reverse charge ex art. 17 lettera a)

La lettera a):

  • Riguarda le prestazioni rese da un subappaltatore nei confronti dell’appaltatore o di un altro subappaltatore
  • Riguarda tutte le prestazioni di servizi rese nel settore edile sia quelle relative a terreni che quelle relative a fabbricati
  • Riguarda esclusivamente le fatture emesse in seguito ad un contratto di subappalto

APPALTATORE SUBAPPALTATORE COMMITTENTE

E’ necessaria la presenza di 3 soggetti:

  • Un committente
  • Un appaltatore principale
  • Un subappaltatore

PRESTAZIONI RESE NEL SETTORE EDILE

La disposizione fa riferimento alle prestazioni rese “nel settore edile”: un soggetto passivo deve ritenersi operante in questo settore qualora le prestazioni rese siano ricomprese nelle attività della sezione F della tabella ATECO 2007 (sotto riportata). Tale condizione deve riferirsi sia all’appaltatore principale che al subappaltatore.

Non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice ATECO della Sezione F, essendo comunque necessario fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta. Anche in assenza di un codice ATECO della Sezione F da parte del subappaltatore, infatti, se tale soggetto svolge nella sostanza un’attività rientrante nella predetta sezione F, alle prestazioni da questi rese è comunque applicabile il meccanismo del reverse charge.

 

Codice ATECO Fattispecie Descrizione
41.10.00 Costruzione di edifici Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzioni
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
42.11.00 Ingegneria civile Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43.11.00 Lavori di costruzione specializzati Demolizione
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03 Installazione di impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.3909 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.91.00 Realizzazione di coperture
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

 

La nota di variazione ai fini IVA in caso di fallimento richiede attenzione a diversi aspetti normativi e procedurali.

Quando deve essere emessa

La tempistica per l’emissione della nota di variazione in caso di fallimento dipende dalla data di apertura della procedura concorsuale:

  1. Procedure avviate prima del 26 maggio 2021:
    • La nota di variazione in diminuzione può essere emessa solo al termine della procedura concorsuale, una volta accertata l’infruttuosità della stessa. Questo può avvenire alla chiusura della procedura o quando si ha la certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.
    • Esempio: Se il piano di riparto è stato completato e il creditore non ha ottenuto somme sufficienti, la nota può essere emessa trascorsi 15 giorni dalla comunicazione inviata a tutti i creditori per le osservazioni al piano di ripartizione finale.
  2. Procedure avviate dal 26 maggio 2021:
    • La nota di variazione può essere emessa a partire dalla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura concorsuale. Non è necessario attendere la conclusione della stessa per determinare l’infruttuosità.

A chi deve essere emessa

La nota di variazione viene emessa dal cedente o prestatore a favore del cessionario o committente. Nella fattispecie del fallimento, si tratta del fallito, ossia l’impresa o il professionista per cui è stata aperta la procedura concorsuale.

Come si compila la fattura elettronica

La compilazione della fattura elettronica per una nota di variazione in caso di fallimento comporta alcuni passaggi specifici. Ecco come procedere:

  1. Dati obbligatori della fattura elettronica:
    • Tipo documento: TD04 (Nota di credito per variazione IVA)
    • Codice destinatario: Codice identificativo del cliente (fallito)
    • Data documento: Data di emissione della nota di variazione
    • Numero documento: Numero progressivo univoco della nota di variazione
    • Causale: Deve chiaramente indicare il riferimento normativo (“nota di variazione ex articolo 26 del DPR 633/72”) e il motivo (“per fallimento del debitore”).
    • Importi:  deve essere indicato l’imponibile e l’iva della fattura non incassata.
    • Aliquota IVA: Deve essere la stessa della fattura originaria. Ad esempio, se l’aliquota originaria è 22%, quella della nota di variazione deve essere 22%.
  2. Riferimento alla fattura originaria:
    • DatiDocumentoCorrelato: Inserire i riferimenti della fattura originaria oggetto di variazione
    • NumeroDocumento: Numero della fattura originaria
    • DataDocumento: Data della fattura originaria
  3. Causale:
    • Nella sezione “Causale” indicare chiaramente il motivo della variazione (esempio: “Variazione IVA per fallimento del debitore”).

Ecco un esempio di come potrebbe apparire una parte rilevante della fattura elettronica (in XML):

xml TD04 EUR 2023-10-15 12345 Variazione IVA per fallimento del debitore 54321 2022-09-30

Procedura di invio

  1. Firma digitale: La nota di variazione deve essere firmata digitalmente dal cedente o prestatore.
  2. Invio tramite SDI: La nota di variazione deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SDI) che provvederà a consegnarla al destinatario.

La deduzione dal reddito della perdita derivante da un fallimento di un cliente segue specifiche regole previste dalla normativa fiscale. Ecco come e quando è possibile dedurre tali perdite:

1. Regime di deducibilità delle perdite su crediti:

Secondo le norme fiscali (art. 101, comma 5, del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi), le perdite su crediti possono essere dedotte dal reddito imponibile quando si verifica una delle seguenti situazioni:

  • Certezza e precisione della perdita: La perdita su un credito può essere dedotta quando è certo che non sarà più incassata. Questo accade, ad esempio, quando si verifica un’insolvenza definitiva del debitore.
  • Fallimento del debitore: La perdita può essere dedotta dal reddito già alla data di apertura del fallimento o di altre procedure concorsuali (come concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa). Non è necessario attendere la chiusura della procedura.
    • Nota importante: Non è richiesto l’accertamento definitivo della perdita (cioè la chiusura del fallimento). La semplice dichiarazione di fallimento da parte del tribunale è sufficiente per dedurre il credito dal reddito.

2. Momento della deduzione:

La perdita è deducibile nel periodo d’imposta in cui si verifica uno degli eventi che conferma l’impossibilità di incassare il credito. Nel caso di fallimento, il momento della deduzione coincide con:

  • La data di dichiarazione del fallimento da parte del tribunale.
  • Oppure, in alcuni casi, la data in cui viene depositata la sentenza di apertura della procedura concorsuale.

Quindi, se un cliente viene dichiarato fallito nel corso dell’anno fiscale 2024, la perdita su crediti diventa deducibile nel reddito d’impresa per il periodo d’imposta 2024.

3. Importo deducibile:

L’importo deducibile è costituito dal credito netto, cioè l’importo al netto di eventuali recuperi effettuabili (ad esempio, tramite garanzie o beni ricevuti in pagamento). In pratica, deduci dal reddito solo la parte del credito che, a seguito del fallimento, è definitivamente persa.

4. Documentazione necessaria:

Per dedurre correttamente le perdite, devi essere in grado di dimostrare che:

  • Il cliente è stato dichiarato fallito (o che si è aperta una procedura concorsuale).
  • Il credito è effettivamente non più recuperabile (a meno di eventuali distribuzioni di attivi nel corso della procedura fallimentare).

Questo significa che dovrai conservare documenti come:

  • La sentenza di fallimento.
  • Eventuali relazioni del curatore fallimentare che attestano lo stato dei beni del debitore e le prospettive di recupero.

5. Esclusione IVA:

L’IVA non costituisce parte del credito deducibile, perché è già stata recuperata tramite la nota di variazione in diminuzione (art. 26 DPR 633/1972) emessa al momento del fallimento.

6. Riferimenti normativi:

  • Art. 101, comma 5 del TUIR: Regola la deducibilità delle perdite su crediti.
  • Art. 26 del DPR 633/1972: Regola la variazione IVA in caso di procedure concorsuali.

Riassumendo:

  • Puoi dedurre le perdite su crediti derivanti da un fallimento nel periodo d’imposta in cui è stata dichiarata l’insolvenza.
  • La perdita si deduce dal reddito imponibile una volta che il fallimento è stato dichiarato, senza aspettare la conclusione della procedura.
  • L’importo deducibile è il credito netto, al netto di eventuali recuperi, e l’IVA è già recuperata tramite la nota di variazione.

1. Contesto della Nota di Credito in Split Payment

Quando un’operazione soggetta a split payment viene meno o si riduce l’importo fatturato (per esempio, a causa del mancato pagamento), si può emettere una nota di credito in diminuzione anche oltre l’anno dalla data della fattura originale. Questo è previsto in casi specifici, come nel mancato incasso, secondo quanto riportato nell’articolo 26 del DPR n. 633/1972.

2. Emissione della Nota di Credito

  • La nota di credito deve:
    • Essere numerata;
    • Indicare l’importo della variazione e l’IVA corrispondente;
    • Fare esplicito riferimento alla fattura originale emessa in regime di split payment.
  • Non sarà possibile portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione. Pertanto, la nota andrà registrata come semplice rettifica senza impatti sulla liquidazione IVA del periodo.

3. Adempimenti del Cedente e del Cessionario

  • Cedente (chi emette la nota): Deve annotare la rettifica nel registro IVA, ma non ha diritto a detrarre l’imposta poiché questa non influisce sulla liquidazione periodica.
  • Cessionario/Committente (cliente): Se non ha anticipato l’esigibilità dell’IVA, dovrà anch’egli fare un semplice storno contabile, senza influire sulla propria liquidazione periodica IVA.

In questo modo, il cliente può ridurre contabilmente l’importo senza impattare sui versamenti periodici, poiché la nota di credito è trattata solo come una rettifica contabile​

COME DEVE ESSERE COMPILATA LA NOTA DI CREDITO ELETTRONICA

Per compilare correttamente una nota di credito elettronica per un’operazione in split payment, è necessario seguire alcuni passaggi specifici e assicurarsi che tutti i campi rilevanti siano completati. Di seguito ti indico le informazioni chiave da inserire e alcune note per la compilazione:

1. Dati della Fattura di Riferimento

  • Numero e Data della Fattura: Indica chiaramente il numero e la data della fattura originale a cui si riferisce la nota di credito.
  • Descrizione della Modifica: Spiega brevemente la ragione della variazione, come per esempio il mancato pagamento o la correzione di un importo.

2. Dati del Cedente/Prestatore e Cessionario/Committente

  • Compila i dati dell’emittente (cedente o prestatore) e del destinatario (cessionario o committente), come previsto dalla normativa per i documenti fiscali.

3. Codice Tipo Documento

  • Seleziona il codice tipo documento TD04, che è il codice specifico per le note di credito elettroniche.

4. Imponibile e IVA

  • Inserisci l’importo dell’imponibile e l’importo dell’IVA relativo alla parte da stornare. Anche se, nel regime di split payment, l’IVA non viene liquidata dal cedente, è comunque necessario riportarla.

5. Codice Natura IVA

  • Indica il codice natura IVA N6.3 (Scissione dei pagamenti), che identifica l’operazione come soggetta al meccanismo dello split payment.

6. Dati di Rettifica nei Registri IVA

  • Registra la nota di credito nei registri IVA (Registro delle Fatture Emesse) per aggiornare correttamente la tua contabilità, senza però detrarre l’IVA se questa non è stata incassata (nel regime di split payment, l’IVA è versata direttamente all’Erario).