La prova delle cessioni intra-UE dal 2020

Dal 1/01/2020, verranno recepite nell’ordinamento interno, le regole IVA, contenute:

Tali norme vanno a modificare le condizioni necessarie per applicare la non imponibilità, alle operazioni di cessione comunitaria di beni, in particolare la prova di uscita della merce.

Nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, larticolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di “tassazione a destino” nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.

Ai fini della detassazione dell’operazione è necessario che:

  • entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione siano soggetti passivi Iva e devono essere iscritti al VIES;
  • l’operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
  • vi sia l’effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE.

N.B. – affinché possa applicarsi il regime di non imponibilità è necessario che tutte le condizioni siano verificate contemporaneamente (es. non sono operazioni non imponibili le cessioni gratuite, le cessioni a privati o le cessioni di beni immobili).

In mancanza anche solo di un requisito, l’operazione diventa imponibile Iva.

 

L’ISCRIZIONE AL VIES

La Direttiva UE impone l’obbligo di indicare correttamente il numero identificativo IVA dell’acquirente (quello che risulta al sistema VIES)

In caso di cessione a soggetti non ancora in possesso del numero identificativo la procedura da seguire è, la seguente:

  • emissione di fattura con IVA
  • successiva nota di variazione in diminuzione all’atto di ricezione del numero identificativo a condizione che l’efficacia di tale P.Iva non sia successiva a quella di effettuazione dell’operazione

ATTENZIONE – la mancata applicazione del regime di non imponibilità da parte del cedente

  • non permette all’acquirente di non assolvere l’IVA nel Paese UE in cui è effettuato l’acquisto
  • per evitare la doppia imposizione (l’acquisto rimane soggetto a reverse charge in Italia, in presenza di tutti i presupposti).

I MODELLI INTRASTAT

La Direttiva 2006/112/CE, come modificata, dispone che il regime di non imponibilità è pregiudicato:

  • qualora il cedente non abbia rispettato l’obbligo, di presentare un elenco riepilogativo
  • o l’elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione (partita IVA ed importo), a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle Autorità competenti.

LA PROVA DI USCITA DELLA MERCE

A partire dal 1/1/2020 il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 ha introdotto disposizioni specifiche circa la prova della spedizione o del trasporto.

ELEMENTI DI PROVA LETTERA A) ELEMENTI DI PROVA LETTERA B)
documento o una lettera CMR (lettera di vettura camionistica internazionale) firmata dal trasportatore per i trasporti stradali;

 

polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni

 

polizza di carico per i trasporti marittimi

 

documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni
fattura di trasporto aereo;

 

documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

 

fattura emessa dallo spedizioniere ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

 

In ogni caso, entrambi gli elementi devono essere rilasciati da due parti che siano:

  • indipendenti tra di loro;
  • indipendenti dal cedente e/o dal cessionario.

 

Beni trasportati o spediti dal venditore o da un terzo per suo conto, al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

  • di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) oppure, in alternativa;
  • di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b).

Beni trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto è necessario

  • una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.
  • di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) oppure, in alternativa;
  • di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b).

La dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Tale dichiarazione deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.