Il Bonus Mobili è stato prorogato anche per le spese sostenute nel 2025, grazie alla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), con l’obiettivo di incentivare l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad abitazioni oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.
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Legge di bilancio 2025: nuovi limiti alle spese detraibili in base al reddito
Con l’arrivo della Legge di Bilancio 2025, ci sono importanti novità per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro. Il nuovo articolo 16-ter del TUIR introduce un tetto massimo per le spese detraibili dall’Irpef, che sarà calcolato sulla base del reddito complessivo dichiarato e della composizione familiare.
Vediamo nel dettaglio come funzionano le nuove regole e cosa cambia.
Le Novità della Legge di Bilancio 2025 per Imprese e Famiglie
La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), in vigore dal 1° gennaio 2025, introduce importanti misure fiscali e agevolazioni per sostenere imprese e famiglie. Di seguito, una sintesi delle principali novità:
Entro il 31 Gennaio l’invio dei dati delle spese sanitarie (sistema tessera sanitaria)
Il 31 gennaio scade il termine per l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts) delle spese sanitarie pagate nel secondo semestre 2023 .
Informativa privacy
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Titolare del trattamento
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Luogo del trattamento
Il trattamento dei dati si svolgerà presso la sede della S.t.p, sita in Ciriè, via Torino n. 71,
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I Suoi dati saranno trattati lecitamente laddove il trattamento:
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I dati verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del Regolamento UE e mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza ivi previste.
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I dati personali saranno trattati ed utilizzati ai fini dello svolgimento dell’incarico conferito con il mandato sottoscritto in data odierna.
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Il trattamento dei dati personali si rende necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare avvisa, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità, da parte del Titolare, di garantire la congruità del trattamento stesso.
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Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE. In particolare, potrà
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- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a “UNI-COM società tra professionisti S. r. l.” con sede in Ciriè, via Torino n. 71, Partita I.V.A. n. 11737700010, P.E.C. uni-comservizi@legalmail.it
Reclamo al Garante Privacy
L’interessato può proporre reclamo dinanzi l’Autorità Garante Privacy contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it/.
DL Aiuti – quater: le principali novità
E’ stato pubblicato il 18/11 il d.l. 176/2018 (c.d. Aiuti quater) che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.
Segue un riepilogo delle principali novità contenute nel decreto.
Sanzioni mancata accettazione pagamenti POS
Il DL PNRR2 ha anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 la decorrenza delle sanzioni previste per la mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte di commercianti e professionisti.
Coronavirus – le nuove misure di sostegno previste dalla Regione Piemonte
La legge Regionale n. 13/2020 ha previsto ulteriori misure per il sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid 2019.
In sintesi:
Proroghe e rinnovi dei contratti a termine
Ildecreto “Rilancio”, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza da COVID-19, ha previsto che, in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23.2.2020 anche in assenza di esigenze:
- temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o
- di sostituzione di altri lavoratori, o
- connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Restano fermi gli altri limiti disposti dal DLgs. 81/2015 in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato, essendo la deroga (fino al 30.8.2020) limitata alla specificazione delle causali.
Misure in materia di integrazioni salariali e sostegno all’occupazione
Il decreto “Rilancio” apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19.
Novità in materia di CIGO e assegno ordinario COVID-19
In sintesi, i principali interventi riguardano:
- l’estensione della durata massima del trattamento ordinario;
- l’ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari;
- il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare ai percettori dell’assegno ordinario;
- il nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO;
- la fruizione agevolata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).
Estensione dei trattamenti
La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di:
- 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.
Tale estensione della durata trova applicazione anche per la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) concessa alle aziende già in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti all’1.9.2020.
Ampliamento del novero dei beneficiari
Viene ampliata la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25.3.2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020.
ANF per i beneficiari di assegno ordinario
Un’ulteriore misura di favore consente la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario COVID-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
Obbligo di consultazione sindacale
La norma reintroduce l’obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione e esame congiunto con le rappresentanze sindacali ai fini della presentazione della domanda di trattamento ordinario.
Nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO
Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione ordinaria viene ora fissato entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente.
Misure speciali per la CISOA
Si inserisce una speciale disposizione che riguarda il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.
I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23.2.2020 al 31.10.2020 e comunque con termine del periodo entro il 31.12.2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Novità in materia di CIG in deroga
Anche in questo caso si prevede l’estensione della durata del trattamento:
- di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.
Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.
A fronte di tali interventi estensivi, la norma in esame restringe il campo di applicazione dell’esonero dall’obbligo di raggiungimento dell’accordo sindacale, necessario ai fini della presentazione della domanda di accesso al trattamento in deroga, limitandolo ai soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
Sempre in tema di CIG in deroga, l’art. 71 del decreto in esame definisce, per l’accesso al trattamento successivamente alle prime 9 settimane di fruizione, la procedura di richiesta diretta all’INPS.
Per quanto concerne invece il pagamento diretto della prestazione, si stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.
Aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19
Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio possono concedere alle imprese aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti ed evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.
Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui alla “Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final” – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
La sovvenzione per il pagamento dei salari non può superare l’80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario e viene concessa:
- per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione, se anteriore;
- per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.
Si richiede, altresì, che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.