Informativa privacy

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016

La presente Informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679), al fine di informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Definizioni

Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si riportano le seguenti definizioni di cui all’art. 4 Regolamento UE:

  1. a)  “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 
  2. b) “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 
  3. c) “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; 
  4. d) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare.

Titolare del trattamento 

Ai sensi dell’art. 4 n. 7 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati personali è la “UNI-COM società tra professionisti S. r. l.” con sede in Ciriè, via Torino n. 71, Partita I.V.A. n. 11737700010, P.E.C. uni-comservizi@legalmail.it, iscritta nella Sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 96/2001 con n. TO-1236818 e iscritta nella sezione speciale dell’Albo istituito ai sensi dell’art. 9 del d.m. n. 34/2012 presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino con n. 2058, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, successivamente denominata “S.t.p.”,

Luogo del trattamento 

Il trattamento dei dati si svolgerà presso la sede della S.t.p, sita in Ciriè, via Torino n. 71,  

Base giuridica del trattamento

I Suoi dati saranno trattati lecitamente laddove il trattamento:

  • sia necessario per l’esecuzione del mandato o di un contratto di cui Lei è parte;
  • sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge gravante sulla S.t.p.;
  • sia basato sul consenso espresso (per il trattamento di dati particolari, per l’invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, per l’invio di newsletter).

Modalità del trattamento 

I dati verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del Regolamento UE e mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza ivi previste.

Nello specifico, il trattamento potrà avvenire:

in modalità digitale a mezzo di calcolatori elettronici;

in modalità cartacea a mezzo di archivi. 

Finalità di trattamento

I dati personali saranno trattati ed utilizzati ai fini dello svolgimento dell’incarico conferito con il mandato sottoscritto in data odierna.

I dati verranno trattati, altresì, per le finalità connesse all’attuazione degli adempimenti relativi ad obblighi normativi.

Il trattamento dei dati personali si rende necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare avvisa, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità, da parte del Titolare, di garantire la congruità del trattamento stesso.

Comunicazione 

I Suoi dati potranno essere comunicati a Organismi di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, Enti pubblici e Privati nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venirne a conoscenza le persone autorizzate dal Titolare del trattamento ed eventuali responsabili esterni ai quali saranno fornite specifiche istruzioni scritte circa il loro trattamento.

Diffusione e profilazione 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 lett. e) del Regolamento UE, il periodo di conservazione dei dati personali è: 

– stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l’esecuzione del rapporto;

– stabilito, in ogni caso, nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”  ovvero l’esistenza di condanne penali o reati. Tali categorie di dati saranno trattati solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

Diritti dell’interessato

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE. In particolare, potrà 

  1. chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
  2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
  3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
  4. ottenere la limitazione del trattamento;
  5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
  6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
  7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
  8. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  9. proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a “UNI-COM società tra professionisti S. r. l.” con sede in Ciriè, via Torino n. 71, Partita I.V.A. n. 11737700010, P.E.C. uni-comservizi@legalmail.it  

Reclamo al Garante Privacy

L’interessato può proporre reclamo dinanzi l’Autorità Garante Privacy contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it/.

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Proroghe e rinnovi dei contratti a termine

Ildecreto “Rilancio”, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza da COVID-19, ha previsto che, in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, i datori di lavoro possono rin­novare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in esse­re alla data del 23.2.2020 anche in assenza di esigenze:

  • temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o
  • di sostituzione di altri lavoratori, o
  • connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Restano fermi gli altri limiti disposti dal DLgs. 81/2015 in materia di rinnovi e proroghe dei contratti a tempo determinato, essendo la deroga (fino al 30.8.2020) limitata alla specificazione delle cau­sali.

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Misure in materia di integrazioni salariali e sostegno all’occupazione

Il decreto “Rilancio” apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto “Cu­ra Italia”) e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19.

Novità in materia di CIGO e assegno ordinario COVID-19

In sintesi, i principali interventi riguardano:

  • l’estensione della durata massima del trattamento ordinario;
  • l’ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari;
  • il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare ai percettori dell’assegno ordinario;
  • il nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO;
  • la fruizione agevolata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).

Estensione dei trattamenti

La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’at­tività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di:

  • 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
  • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamen­to per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.

Tale estensione della durata trova applicazione anche per la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) concessa alle aziende già in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti all’1.9.2020.

Ampliamento del novero dei beneficiari

Viene ampliata la platea dei beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario, indicando come destinatari i lavoratori in forza ai datori di lavoro richiedenti la prestazione al 25.3.2020. Viene quindi derogato il precedente limite del 17.3.2020.

ANF per i beneficiari di assegno ordinario

Un’ulteriore misura di favore consente la fruizione dell’assegno per il nucleo familiare ai beneficiari di assegno ordinario COVID-19, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Obbligo di consultazione sindacale

La norma reintroduce l’obbligo – per il datore di lavoro – di informazione, consultazione e esa­me congiunto con le rappresentanze sindacali ai fini della presentazione della domanda di trattamento ordinario.

Nuovo termine di presentazione della domanda di CIGO

Il termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di integrazione ordinaria viene ora fissato entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, e non più entro il quarto come da disposizione previgente.

Misure speciali per la CISOA

Si inserisce una speciale disposizione che riguarda il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda.

I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23.2.2020 al 31.10.2020 e comunque con termine del periodo entro il 31.12.2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Novità in materia di CIG in deroga

Anche in questo caso si prevede l’estensione della durata del trattamento:

  • di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
  • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.

Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.

A fronte di tali interventi estensivi, la norma in esame restringe il campo di applicazione dell’eso­nero dall’obbligo di raggiungimento dell’accordo sindacale, necessario ai fini della presentazione del­la domanda di accesso al trattamento in deroga, limitandolo ai soli datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Sempre in tema di CIG in deroga, l’art. 71 del decreto in esame definisce, per l’accesso al trattamen­to successivamente alle prime 9 settimane di fruizione, la procedura di richiesta diretta al­l’INPS.

Per quanto concerne invece il pagamento diretto della prestazione, si stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

Aiuti per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti du­rante la pandemia di COVID-19

Le Regioni, le Provincie autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio possono concedere alle imprese aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni per contribuire al pagamento dei salari dei dipendenti ed evitare i licenziamenti durante il periodo di emergenza COVID-19.

Tali aiuti devono soddisfare le condizioni di cui alla “Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final” – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

La sovvenzione per il pagamento dei salari non può superare l’80% della retribuzione mensile lor­da del personale beneficiario e viene concessa:

  • per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione, se anteriore;
  • per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della ridu­zione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19.

Si richiede, altresì, che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’atti­vità lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto.

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Detrazione del 110% (cd. “Superbonus”)

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’in­volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’in­stal­la­zione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

  • 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

  • dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
  • sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Miglioramento della classe energetica dell’edificio

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
  • ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Interventi ANTISISMICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

IMPIANTI solari FOTOVOLTAICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’in­stallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di ri­qualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

COLONNINE di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
  • effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  • effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%
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Credito d’imposta per i pubblici esercizi

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ri­storanti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spe­se sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

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Credito d’imposta per la sanificazione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

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