Entro il 28 febbraio la richiesta all’INPS per la contribuzione ridotta dei contribuenti forfettari
I contribuenti:
- in regime forfettario
- iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani e Commercianti (no Gestione Separata!)
possono, su base facoltativa, richiedere la riduzione del 35% dei contributi – sia fissi che proporzionali dovuti.
Al fine di potersi avvalere di questa possibilità, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un’apposita domanda, entro il 28 febbraio 2023 (termine perentorio), tramite il Cassetto Previdenziale INPS.
N.B. il contribuente che ha già richiesto la riduzione contributiva in passato, non è tenuto a presentare alcunché: la comunicazione effettuata negli anni passati resta infatti valida sino a revoca o sino alla perdita dei requisiti di permanenza nel regime agevolato forfettario.
RINUNCIA O PERDITA DEI REQUISITI
Qualora:
- i requisiti di permanenza nel regime forfettario siano venuti meno nel 2023
- oppure si intenda rinunciare volontariamente all’agevolazione;
deve essere comunicata la rinuncia alla contribuzione ridotta – sempre tramite Cassetto Previdenziale – entro la medesima data cui sopra, 28 febbraio 2023.
Se la comunicazione di rinuncia non viene effettuata in tempo utile, occorre distinguere se trattasi di rinuncia obbligatoria o volontaria.
- In caso di uscita dal regime forfetario la contribuzione verrà emessa in misura ridotta e la differenza sarà oggetto di sanzione.
- In caso di rinuncia volontaria, la tardiva comunicazione della rinuncia comporterà che la contribuzione tornerà ad essere piena solo dal 2024, invece che dal 2023.
Attenzione: in caso di rinuncia o di perdita dei requisiti non sarà più possibile usufruire dell’agevolazione
EFFETTI PENSIONISTICI
La scelta per la riduzione dei contributi deve essere fatta tenendo in attenta considerazione i riflessi pensionistici. Infatti, a fronte di minori versamenti, proporzionalmente minore risulta l’accredito della contribuzione. In caso di versamenti ridotti del 35%, infatti, viene accreditata un’intera annualità solo laddove siano versati contributi (tra fissi e proporzionali) in misura almeno pari a quelli calcolati sui redditi minimali (pieni), mentre in caso contrario sarà accreditato un numero inferiore di mensilità.
CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
L’agevolazione qui in esame, peraltro, non è cumulabile con altre previsioni, quali la riduzione di tre punti prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni, e la riduzione al 50% della contribuzione, prevista per i soggetti aventi oltre 65 anni di età.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di riduzione, o la comunicazione di rinuncia, devono essere inoltrate tramite l’area riservata MyInps presente sul sito www.inps.it, sezione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, area “Domande telematizzate”, Regime agevolato come da art. 1, comma 111 ss., della Legge n. 208/2015.
Accedendo alla sezione “Adesione”, peraltro, è possibile verificare se l’opzione è già stata espressa in precedenza, e viene impedito l’inserimento di una nuova richiesta in tal senso.