Contributi a fondo perduto DL Sostegni, pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

E’ stato pubblicato il provvedimento che fornisce le istruzioni per la compilazione della domanda per la richiesta del contributo previsto dal decreto sostegni.

Per maggiori info: Contributo decreto sostegni

Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 marzo fino al 28 maggio 2021.

L’invio dell’istanza dovrà essere effettuato in modalità telematica, mediante i canali online dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

La domanda potrà essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Contributi a fondo perduto Decreto Sostegni 2021: come e quando presentare la domanda

La domanda dovrà contenere i seguenti dati:

  • il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo;
  • l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono:
    •  inferiori o uguali a 100.000 euro,
    • superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
    • superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
    • superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
    • superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA a partire dal 1 gennaio 2019;
  • l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019;
  • l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020;
  • la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’intero importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
  • l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza;

Il contribuente dovrà inoltre autodichiarare di non rientrare tra i soggetti esclusi.

Pagamento contributi a fondo perduto, accredito sul conto corrente o credito d’imposta

L’erogazione della somma spettante è effettuata mediante accredito sul conto corrente indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

L’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto può essere utilizzato nella sua totalità come come credito di imposta, esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del modello F24 telematico.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile solo dopo i controlli degli esiti dell’istanza e dopo l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate della comunicazione di riconoscimento del contributo.