Denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici.

Torna la denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici e la correlata licenza che erano state soppresse dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017)

Dal 30 giugno scorso, il nuovo art. 29, comma 2 del TUA prevede generalmente che “sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri”. La licenza di esercizio per la vendita di prodotti alcolici è soggetta al pagamento di un diritto annuale nella misura di 33,57 euro (art. 63, comma 2, lett. e) del TUA).

A seguito del ripristino dell’obbligo di denuncia fiscale, l’Agenzia delle dogane ha analizzato i possibili scenari a seconda di quando è stata avviata l’attività di vendita.

Attività iniziata tra il 29/8/2017 ed il 29/6/2019

Gli operatori dovranno presentare, entro il 31 dicembre prossimo, all’ufficio territorialmente competente e compilando un apposito modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici.

Attività iniziata anteriormente al 29/8/2017

Coloro che esercitano la vendita di prodotti alcolici e che sono già in possesso della licenza fiscale, non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora, tuttavia, nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore deve darne tempestiva comunicazione all’Ufficio, aggiornando la licenza.

Attività iniziata anteriormente al 29/8/2017 che non hanno completato il procedimento di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione

Gli operatori dovranno presentare, entro il 31 dicembre prossimo, all’ufficio territorialmente competente e compilando un apposito modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici.

Attività iniziata dopo il 30/6/2019

Per le attività di vendita avviate dopo il 30 giugno scorso, la comunicazione da presentare al SUAP all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici equivale alla denuncia fiscale all’autorità doganale.
In tale ipotesi, pertanto, l’interessato sarà esonerato dal denunciare l’esercizio anche all’Agenzia delle Dogane, sempreché si accerti che il SUAP abbia trasmesso all’Ufficio la relativa comunicazione.

Chi è tenuto alla denuncia

La normativa inerente enumera tra le tipologie di tali esercizi pubblici:

  1. a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Rimangono tuttavia esonerate da tale obbligo le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari, giacché hanno carattere temporaneo e di breve durata. Lo scopo della norma, che è garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di monitorare la filiera distributiva dei prodotti alcolici, presuppone infatti che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa o operino in forma permanente o comunque stagionale.