Fattura elettronica: nuovi soggetti esonerati

Esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica anche le A.S.D. e i dati trasmessi al Sistema TS.

Sono esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica:

  • i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio (cd. minimi);
  • i soggetti che applicano il regime forfetario;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
  • i soggetti passivi che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’ambito della propria attività commerciale (disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. 119/2018);
  • coloro che sono tenuti all’invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, eccetera). Si noti che l’esonero è limitato al solo periodo d’imposta 2019 e alle sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS (disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. 119/2018).