Non ho versato l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Qual’è la sanzione? Posso ravvederla?
Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari a:
- 30% se il pagamento è effettuato oltre i 90 giorni
- 15% se il pagamento è effettuato entro 90 giorni
- un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo,
- la sanzione prevista ridotta a un terzo,
- gli interessi.
La sanzione è ridotta di un terzo se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione
È possibile effettuare il ravvedimento operoso applicando le seguenti sanzioni ridotte previste dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997 :
Data ravvedimento | Sanzione ridotta |
Entro 30 giorni | 1/10 del minimo |
Entro 90 giorni | 1/9 del minimo |
Entro 1 anno | 1/8 del minimo |
Entro 2 anni | 1/7 del minimo |
I codici tributo da utilizzare sono:
- 2525 -Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni;
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi.
Esempio di calcolo del ravvedimento:
Importo dovuto per imposta di bollo: euro 200,00
Scadenza del versamento 31/5/2021
Data del ravvedimento 30/9/2021
calcolo sanzione: euro 7,5 (200×30%/8)
calcolo interessi: euro 0,1 (200*0,01%/365*122)
Attenzione: 0,01% sono gli interessi legali per l’anno 2021 (prima di effettuare il versamento verificare gli interessi in vigore).
122 sono i giorni di ritardo nel pagamento.
Facsimile di compilazione del modello F24