Devo applicare la ritenuta su una parcella soggetta ai bonus edilizi?

Per i lavori edili sulle parti comuni condominiali e per le prestazioni professionali verso condomini o altri sostituti d’imposta, agevolati con i bonus edili (110, ecobonus, sismabonus, bonus casa, mobili o giardini, eccetera), le fatture non devono essere assoggettate alle ritenute d’acconto (4% per i condomini e 20% per i professionisti, in quanto il pagamento deve essere effettuato sempre con bonifico «parlante», soggetto alla ritenuta d’acconto dell’8% operata delle banche o delle poste prevale. Questa ritenuta prevale sulle altre.