❓ FAQ: Posso continuare a detrarre le spese relative a un immobile che ho ceduto? 🏠

Sì, ma solo a determinate condizioni.
Se hai ceduto un immobile su cui avevi sostenuto spese agevolabili (es. ristrutturazioni, efficientamento energetico, Superbonus, ecc.), puoi continuare a detrarre le quote residue solo se nell’atto di cessione hai espressamente dichiarato di voler trattenere il beneficio fiscale. In caso contrario, la detrazione si trasferisce automaticamente all’acquirente.

📄 Cosa succede in pratica:

  • ✍️ Hai espresso la volontà di trattenere le detrazioni nell’atto di vendita?
    Continui tu a beneficiare delle quote residue.

  • 🤐 L’atto è “silente”?
    Le detrazioni passano al nuovo proprietario.

🔎 Eccezione importante:
Per il bonus barriere architettoniche al 75%, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è previsto il trasferimento della detrazione: quindi continua a spettare al vecchio proprietario, anche in assenza di dichiarazione nell’atto di vendita.


📌 Documentazione necessaria:

  • Copia dell’atto di cessione con indicazione della volontà espressa (se presente)

  • Ricevute e fatture delle spese sostenute

  • Prove di avvenuto pagamento tracciabile

  • Codici fiscali del beneficiario e dell’impresa esecutrice

  • Comunicazioni ENEA (se richieste per il tipo di bonus)


🔔 Suggerimento professionale:
Prima di vendere un immobile oggetto di detrazioni, valuta attentamente con il tuo consulente fiscale se trattenere il beneficio e inserisci sempre la tua volontà in modo chiaro nell’atto di cessione.

❄️ Posso detrarre nel 2025 la spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di un condizionatore?

Sì, nel 2025 puoi detrarre la spesa per un condizionatore, purché siano rispettate alcune condizioni previste dai bonus edilizi. Le agevolazioni fiscali applicabili sono due:

1. Bonus Casa (Art. 16-bis TUIR) – Detrazione 50% o 36%

Questa detrazione è valida anche per nuove installazioni, se il condizionatore (con pompa di calore) è destinato a soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione.
Requisiti:

  • L’impianto deve essere al servizio diretto dell’abitazione.

  • Deve garantire risparmio energetico, documentabile ad esempio con la scheda tecnica del produttore.

  • Detrazione del 50% se l’intervento riguarda l’abitazione principale, 36% negli altri casi.
    👉 Limite di spesa: 96.000 € per unità immobiliare.

2. Ecobonus (Art. 14 DL 63/2013) – Detrazione solo per sostituzione

L’ecobonus è applicabile solo se sostituisci un impianto di riscaldamento esistente con un sistema a pompa di calore ad alta efficienza.
👉 Limite massimo di detrazione: 30.000 €.

📅 Attenzione alle aliquote: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, le aliquote sono:

  • 50% per abitazione principale

  • 36% per altri immobili
    📌 Le detrazioni vanno ripartite in 10 rate annuali di pari importo.

📂 Quali documenti servono e quali comunicazioni fare?

Per poter usufruire correttamente della detrazione è necessario:

Conservare la seguente documentazione:

  • Fattura intestata al contribuente che richiede la detrazione, con descrizione dettagliata dell’intervento;

  • Bonifico parlante, con indicazione di: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario e partita IVA del fornitore;

  • Scheda tecnica del condizionatore che attesti il risparmio energetico (necessaria per bonus casa);

  • Certificazione del fornitore/installatore, ove richiesta;

  • Eventuali abilitazioni edilizie, se previste (CILA, SCIA o altra documentazione tecnica).

📢 Comunicazioni obbligatorie:

  • Invio della comunicazione ENEA (entro 90 giorni dalla fine lavori), se l’intervento comporta risparmio energetico, sia per bonus casa che per ecobonus.
    Il portale di riferimento è: https://bonusfiscali.enea.it

⚠ È fondamentale mantenere tutta la documentazione per eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di successione, l’erede può usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di recupero edilizio sostenuti dal defunto? 🏠🧾

Risposta aggiornata secondo normativa 2025:
Sì, ma solo a precise condizioni. Le quote residue della detrazione edilizia si trasferiscono all’erede solo se questi ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile, e possiede l’immobile al 31 dicembre dell’anno a cui la rata si riferisce.

📌 Cosa significa?

  • L’erede deve abitare direttamente nell’immobile o detenerlo a titolo personale (non basta esserne proprietario se l’immobile è affittato o in comodato a terzi);

  • Se più eredi sono coinvolti, la detrazione spetta interamente solo a chi detiene l’immobile in modo diretto;

  • Se l’immobile è stato ceduto in usufrutto a un legatario (es. coniuge superstite), nessuno può godere della detrazione, perché né il legatario ha la qualità di erede, né l’erede ha la detenzione;

  • La detenzione deve essere mantenuta anno per anno e sull’intero immobile per tutto l’anno. Basta affittarlo anche solo parzialmente o per pochi mesi per perdere la quota annuale.

🔍 In pratica, la detrazione si trasferisce all’erede solo se vive o utilizza l’immobile in via esclusiva e continuativa.

Caldaia a condensazione. Quali sono le condizioni per la detrazione e quando deve essere comunicata la cessione del credito?

Le caldaie a condensazione possono godere della detrazione fiscale alle seguenti condizioni:

  • la caldaia deve possedere una determinata efficienza energetica stagionale (per le caldaie dotate anche di sistemi di termoregolazione evoluti si ha diritto alla detrazione più elevata del 65%; l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, invece, sono escluse dalle agevolazioni)
  • per impianti di potenza termica non superiore a 100 kW occorre la certificazione del produttore, dalla quale risultino i requisiti tecnici richiesti (per potenze superiori occorre l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato)
  • occorre trasmettere telematicamente una scheda informativa all’Enea
  • il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale e indicato nel modello di versamento la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori.

La cessione del credito d’imposta va poi comunicata in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Devo applicare la ritenuta su una parcella soggetta ai bonus edilizi?

Per i lavori edili sulle parti comuni condominiali e per le prestazioni professionali verso condomini o altri sostituti d’imposta, agevolati con i bonus edili (110, ecobonus, sismabonus, bonus casa, mobili o giardini, eccetera), le fatture non devono essere assoggettate alle ritenute d’acconto (4% per i condomini e 20% per i professionisti, in quanto il pagamento deve essere effettuato sempre con bonifico «parlante», soggetto alla ritenuta d’acconto dell’8% operata delle banche o delle poste prevale. Questa ritenuta prevale sulle altre.

Cosa deve indicare la fattura soggetta a sconto per superbonus 110%

Per poter concedere lo sconto in fattura è necessario che nella stessa siano inseriti i seguenti elementi:

  • Nel campo 2.1.1.11 Causale Documento va inserito il riferimento normativo, ovvero “sconto praticato in base all’121 del D.L. 19/05/2020, n°34;”
  • Nel campo 2.1.1.8 Sconto/Maggiorazione va appunto riportata la percentuale e l’importo dello sconto;