Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 pari a:

  • 30% se il pagamento è effettuato oltre i 90 giorni
  • 15% se il pagamento è effettuato entro 90 giorni
  • un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:

  • l’imposta di bollo,
  • la sanzione prevista ridotta a un terzo,
  • gli interessi.

La sanzione è ridotta di un terzo se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione

È possibile effettuare il ravvedimento operoso applicando le seguenti sanzioni ridotte previste dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997 :

Data ravvedimento Sanzione ridotta
Entro 30 giorni 1/10 del minimo
Entro 90 giorni 1/9 del minimo
Entro 1 anno 1/8 del minimo
Entro 2 anni 1/7 del minimo

 

I codici tributo da utilizzare sono:

  • 2525 -Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – sanzioni;
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – interessi.

Esempio di calcolo del ravvedimento:

Importo dovuto per imposta di bollo: euro 200,00

Scadenza del versamento 31/5/2021

Data del ravvedimento 30/9/2021

calcolo sanzione: euro 7,5 (200×30%/8)

calcolo interessi: euro 0,1 (200*0,01%/365*122)

Attenzione:  0,01% sono gli interessi legali per l’anno 2021 (prima di effettuare il versamento verificare gli interessi in vigore).

122 sono i giorni di ritardo nel pagamento.

Facsimile di compilazione del modello F24