Spese scolastiche ed extrascolastiche: quali posso detrarre?

Spese scolastiche

E’ prevista una detrazione del 19% per le seguenti spese di frequenza di:

  1. scuole dell’infanzia
  2. primo ciclo di istruzione
  3. scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali,

La spesa massima detraibile è di 800 euro.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Oltre alle spese relative all’iscrizione e alla frequenza, è possibile portare in detrazione anche:

  1. le erogazioni liberali e i contributi volontari o obbligatori sostenuti per la frequenza scolastica, deliberati dagli istituti scolastici
  2. il servizio mensa
  3. altri servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto, il pre e il dopo scuola, anche se erogati dal Comune o da soggetti terzi, e non direttamente somministrati dalla scuola, perché istituzionalmente previsti.
  4. le spese sostenute per l’assicurazione della scuola
  5. le gite scolastiche, e qualunque contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto, come i corsi di teatro e di lingua, anche se non è previsto l’obbligo di frequenza e anche se effettuati al di fuori dell’orario scolastico.

Non è prevista alcuna detrazione per l’acquisto di libri scolastici o di materiale di cancelleria.

Asili nido

E’ prevista una detrazione del 19% delle spese fino ad un massimo di 632 euro

La detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1 comma 355 della legge n. 232/2016, erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

Disturbi specifici dell’apprendimento

E’ prevista una detrazione del 19% delle spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Musica

E’ prevista una  di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

  • conservatori di musica,
  • istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge n. 508/1999,
  • scuole di musica iscritte nei registri regionali;
  • cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

La detrazione è soggetta alla condizione di possedere un reddito complessivo non superiore a 36.000 euro

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi 

E’ prevista una  detrazione di un importo pari al 19% per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni. La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il DM 28 marzo 2007.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma e per ogni soggetto fiscalmente a carico.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Istruzione universitaria

E’ prevista una  di un importo pari al 19%, delle spese sostenute per la frequenza di:

  1. corsi di laurea presso università statali e non statali,
  2. di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale.

Nel caso di iscrizione ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Miur, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.

La detrazione spetta per le seguenti spese:

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione, anche per gli studenti fuori corso;
  • c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
  • frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente.

L’onere è detraibile esclusivamente se è stato sostenuto con strumenti di pagamento tracciabili.

Abbonamento al trasporto pubblico

E’ prevista una  di un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR,

L’ammontare massimo di spesa detraibile è di 250 euro.

Scambio sul Posto energia elettrica: le eccedenze liquidate hanno rilevanza fiscale?

Nel caso di una persona fisica o di un ente non commerciale, il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del Tuir che andrà dichiarato nel Modello 730 o nel Modello Unico Persone fisiche nella Sezione 2° del Quadro RL – ALTRI REDDITI e fatto concorrere alla determinazione della base imponibile.

L’importo da tassare può essere rilevato dalla certificazione delle eccedenze ricevute, documento rilasciato dal GSE, da portare al proprio commercialista per la predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Per sapere come scaricare la certificazione delle eccedenze, clicca qui.

 

SPESE DETRAIBILI PAGATE CON CARTA DI CREDITO MA ADDEBITATE L’ANNO DOPO

Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una detrazione d’imposta (o una deduzione dal reddito complessivo) vanno indicati, in linea generale, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati.

Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carte di credito o di debito, per l’individuazione del periodo d’imposta nel quale compete la detrazione o la deduzione assume rilevanza il momento in cui è stata utilizzata la carta e non quello, successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della stessa (risoluzione n. 77/2007).

Quali sono i dispositivi medici detraibili? Posso pagarli in contanti?

Per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici il versamento in contanti continua ad essere ammesso, senza pregiudicare il diritto alla detrazione.


I dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia se dallo scontrino o dalla fattura risulta:

  • il contribuente che sostiene la spesa;
  • la descrizione del dispositivo medico e se lo stesso è contrassegnato dalla marcatura CE o dal codice AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)

In caso contrario, per i dispositivi compresi nell’elenco fornito dal Ministero della Salute (allegato alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/2011) è sufficiente conservare la documentazione dalla quale risulta che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per quelli non compresi in tale elenco, invece, occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
Riguardo alle modalità di pagamento, infine, si ricorda che per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici il versamento in contanti continua ad essere ammesso, senza pregiudicare il diritto alla detrazione.

Posso detrarre le spese scolastiche dei figli se la ricevuta è intestata al coniuge?

Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19/E 2020

La detrazione spetta:

  • al genitore a cui è intestato il documento comprovante la spesa.
    Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio la detrazione spetta ad entrambi i genitori,
    nella misura del 50% ciascuno. Qualora la spesa sia stata sostenuta in percentuali differenti dai
    genitori è possibile annotare sul documento comprovante la spesa la diversa percentuale di
    ripartizione;
  • se un coniuge risulta fiscalmente a carico, l’altro potrà detrarre interamente la spesa.