Detrazione del 110% (cd. “Superbonus”)

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’in­volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’in­stal­la­zione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

  • 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

  • dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
  • sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche (al di fuori di attività di impresa, arti e professioni) si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Miglioramento della classe energetica dell’edificio

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
  • ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Interventi ANTISISMICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

IMPIANTI solari FOTOVOLTAICI

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’in­stallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di ri­qualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

COLONNINE di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
  • effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  • effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%
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Credito d’imposta per i pubblici esercizi

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ri­storanti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spe­se sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

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Credito d’imposta per la sanificazione

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

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Credito d’imposta sui canoni di locazione non abitativi

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
  • i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
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Contributo a fondo perduto

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di la­voro autonomo.

Sono tuttavia esclusi:

  • i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
  • i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui al­l’art. 38 del DL 18/2020);
  • i professionisti iscritti ad un Ordine.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fat­tu­rato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

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Esclusione dei versamenti IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), so­no esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).

Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

  • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
  • le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
  • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97

Esclusione dell’importo non versato dall’imposta dovuta a saldo

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichia­razione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

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Differimento al 16.9.2020 del termine di effettuazione dei versamenti sospesi

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

Versamenti sospesi Vecchio termine di effettuazione Nuovo termine
di effettuazione
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, nonché versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dal­­l’emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ri­sto­razione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle atti­vi­tà culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.). 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­­­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro­fessione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”). 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fat­turato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso me­se del 2019. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a par­tire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede ope­rativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. 31.5.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o profes­sione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia professionistiche che dilettantistiche. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­­te delle federazioni sportive nazionali, degli enti di pro­mozione sportiva, delle associazioni e delle società spor­tive, sia profes­sio­nistiche che dilettantistiche. 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai con­tributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da par­te de­gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo set­tore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono at­tività isti­tuzionale di interesse generale non in regime d’impresa. 30.6.2020 in unica soluzione o massi­mo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 16.9.2020 in unica soluzione o massi­mo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
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