Emergenza Coronavirus – Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi

Con il DL n. 23 (c.d. “decreto liquidità”),  in vigore dal 9.4.2020, sono state previste ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali.

Tabella riassuntiva

 

 

 

In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a se­conda:

  • dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
  • della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
  • dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
  • dell’attività svolta.

REMISSIONE IN TERMINI PER I PAGAMENTI SCADUTI AL 16/03/2020

I versamenti in scadenza il 16/3, inizialmente prorogati al 20/3 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.

Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio:

  • tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
  • il versamento dell’IVA relativa a febbraio;
  • il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
  • il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
  • i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI APRILE E MAGGIO

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sono sospesi fino al 30/6/2020 i versamenti che cadono nei mesi di aprile e maggio relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali;
  • IVA;
  • Contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione si applica a condizione che l’impresa od il professionista abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  • tra il mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019: per la sospensione dei versamenti di aprile 2020
  • tra il mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019: per la sospensione dei versamenti di maggio 2020

La riduzione del fatturato deve essere almeno pari al:

  • 33% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni nel periodo d’imposta antecedente;
  • al 50% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 50 milioni in tale periodo.

N.B. La sospensione riguarda esclusivamente i tributi/contributi espressamente indicati non estendendosi ad altri versamenti (es: ritenute sui professionisti, ritenute sulle locazioni brevi; ecc.)

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

ENTI NON COMMERCIALI

La medesima sospensione (per i medesimi tributi/contributi) opera anche a favore degli enti non commerciali (compresi gli ETS – Onlus, OdV e APS – ed enti religiosi civilmente riconosciuti) che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.