Rimanenze di magazzino: rottamazione del magazzino nella Legge di Bilancio 2024

La legge di Bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio prevede la possibilità di effettuare l’adeguamento del esistenze iniziali pagando una imposta, e a seconda dei casi anche l’IVA.

Soggetti interessati

L’adeguamento del valore del magazzino interessa tutte le imprese, ad esclusione di quelle che adottano i principi contabili internazionali.

Sono interessate tutte le società (di persone e di capitali) e le imprese individuali.

Devono ritenersi escluse le imprese individuali e le società di persone che adottano il regime di contabilità semplificate ed i contribuenti in regime forfettario, in quanto in entrambi i casi il magazzino non assume valenza fiscale.

Ambito oggettivo

Possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie e semilavorati di cui all’articolo 92, Tuir, relative al periodo d’imposta in corso alla data del 30 settembre 2023. Si tratta quindi in generale delle esistenze iniziali al 1° gennaio 2023. Il richiamo al solo articolo 92, Tuir comporta che non possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali di cui all’articolo 93, Tuir, ossia quelle riferite alle opere, forniture e servizi infrannuali e ultrannuali.

Modalità di adeguamento

La rottamazione del magazzino può avvenire con una delle 2 seguenti modalità:

  • eliminazione delle esistenze iniziali (totale o parziale);
  • iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In ogni caso, l’adeguamento dovrà essere indicato nel modello Redditi 2024 per il periodo d’imposta 2023.

1) Eliminazione delle esistenze iniziali

L’eliminazione delle esistenze iniziali eccedenti quelle effettive può avvenire sia per quantità che per valori. L’iscrizione di un magazzino eccessivo rispetto a quello reale è normalmente sintomo di vendite non contabilizzate o per ottenere utili maggiori rispetto a quelli effettivi (o per minori perdite).

L’adeguamento comporta il pagamento delle seguenti imposte:

  • IVA: va determinata  mediante la seguente formula aliquota Iva media 2023 x (valore eliminato x “coefficiente di maggiorazione”  stabilito con apposito DM, variabile in ragione delle diverse attività.)
  • imposta sostitutiva 18% x (ammontare calcolato ai fini Iva – valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 eliminato)

2) Iscrizione di rimanenze iniziali

L’adeguamento comporta il versamento unicamente dell’imposta sostitutiva:

18% x valore delle esistenze iniziali al 1/01/2023 iscritte

Versamento delle somme dovute

L’importo dovuto (imposta sostitutiva ed Iva) va versato in 2 rate di pari importo nei seguenti termini:

  •  1° rata (50%): entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2023 (30/06/2024, per le imprese con periodo d’imposta “solare”)
  • 2° rata (50%): entro il termine di versamento della 2° rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (30/11/2024, per le imprese con periodo d’imposta solare).

Effetti della regolarizzazione

L’adeguamento del magazzino non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. Pertanto, i nuovi valori:

  • sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali già a partire dal periodo d’imposta 2023;
  • non possono essere tenuti in considerazione dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento relativo ai periodi d’imposta antecedenti al 2023.

Infine, l’adeguamento non ha rilevanza su eventuali processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2024 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024).

Imposta sostitutiva: deducibilità

L’imposta sostitutiva non è deducibile dalle imposte sui redditi/IRAP