Professionisti: perché è importante emettere i documenti proforma – cosa dice la Cassazione

Con l’ordinanza 28253 del 2022 la Cassazione ha considerato incassati e, come tali imponibili quali reddito di lavoro autonomo i compensi indicati da un professionista in una parcella che non è mai stata saldata.

 

Nel caso esaminato il contribuente non è stato in grado di fornire la prova della mancata percezione e la Suprema Corte ha considerato i compensi imponibili nel periodo d’imposta di emissione della fattura, facendo coincidere tale momento con quello dell’incasso.

I giudici di legittimità hanno considerato pienamente giustificata la presunzione di pagamento della fattura,  presunzione collegata al principio per il quale, in base alla disciplina dell’IVA, la fattura deve essere emessa al momento del pagamento della prestazione.

Tale condivisione appare non condivisibile in quanto è vero che la norma prevede che per le prestazioni di servizi la fattura deve essere emessa al momento di pagamento del corrispettivo (quindi, a partire dal 1° luglio 2019 entro 12 giorni dal momento in cui viene pagato il corrispettivo,) ma prevede anche che la fattura può anche essere emessa anteriormente al pagamento.

Come evitare contestazioni

Per evitare contestazioni e la necessità di dover provare il mancato incasso, si suggerisce l’utilizzo della fattura proforma conosciuta anche come progetto di notula o preavviso di parcella (sinonimi di uno stesso documento contabile emesso dai liberi professionisti).

Cos’è una fattura proforma

La fattura proforma è un documento senza valore fiscale.

È una sorta di facsimile di fattura utile sia per il professionista, che non verserà l’Iva prima dell’incasso del compenso, sia per il cliente, il quale potrà prendere visione del documento riepilogativo dei costi prima di procedere al pagamento.

Come si compila una fattura proforma

Una fattura proforma include esattamente tutti gli elementi di una fattura ordinaria, con l’unica differenza che ha una numerazione autonoma e non ha alcun valore fiscale. Inoltre, nella proforma occorre indicare che è un documento sprovvisto di valore fiscale.

Quando si emette la fattura proforma?

Lo scopo è fornire al cliente un documento riepilogativo con tutti i riferimenti della prestazione per richiedere il pagamento, senza dover anticipare l’IVA.

Vantaggi fattura proforma

  1. ritardare l’emissione della fattura elettronica che deve essere emessa solo al momento del pagamento da parte del cliente;
  2. possibilità di cambiare la fattura pro forma quante volte si vuole senza dover modificare i documenti fiscali già emessi, in caso di errori o variazioni sugli importi;
  3. nessun anticipo di iva prima di aver ricevuto il pagamento del corrispettivo dal cliente

Come si compila fattura proforma?

Per una corretta compilazione è importante prestare attenzione ad alcuni necessari accorgimenti. Trattandosi di un documento che non ha alcuna validità fiscale non deve rispondere a precisi requisiti formali: il documento può avere il layout che si preferisce, non presenta particolari vincoli né a livello di impaginazione né a livello di contenuti.

Viene generalmente emesso un documento simile alla fattura vera e propria, ma che non deve tuttavia essere scambiato con una vera fattura fiscale. Pertanto è necessario indicare alcuni elementi che permettono di distinguere chiaramente che si tratta di una fattura pro forma quali:

  1. nel documento deve essere esplicitamente indicata la dicitura “fattura proforma”(oppure Avviso di Parcella o Progetto di Notula), meglio se nella parte iniziale che precede solitamente la parte descrittiva;
  2. se si usa una numerazione, questa deve essere del tutto estranea e indipendente alle numerazioni usate nelle fatture fiscali classiche;
  3. inserire comunque la descrizione dei servizi prestati e o dei beni venduti;

Occorre sempre riportare la seguente dicitura:

“Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633 26/10/1972 e successive modifiche. La fattura definitiva verrà emessa all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, c. 3, DPR 633/72”.