Fattura elettronica Nuovi obblighi dal 1° luglio 2022 per forfettari e ex-minimi

E’ stato pubblicato il 30 aprile il decreto che estende ai soggetti minimi e forfettari l’obbligo di emettere le fatture elettroniche.

I nuovi obblighi di emissione delle fatture esclusivamente in modalità elettronica entreranno in vigore secondo il seguente calendario:

A partire dal 1° luglio 2022 🡺 Per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati a periodo, 

superiori a 25.000 euro

A partire dal 1° gennaio 2024 🡺 Per tutti, senza eccezioni

 

ATTENZIONE! – Ai fini della verifica del superamento della soglia di 25.000 euro di ricavi / compensi, che comporta l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, occorre verificare l’ammontare dei ricavi / compensi stessi ragguagliandoli a periodo.

Esempio

Un contribuente in regime forfettario ha iniziato l’attività nel mese di agosto 2021 (cinque mesi), conseguendo ricavi per 20mila euro. Tale ammontare dei ricavi è apparentemente sottosoglia 25mila euro, ma ragguagliato a periodo (20.000 / 5 * 12 mesi), ammonta a 48.000 euro. In questo caso, pertanto, il contribuente sarà obbligato ad emettere fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022.

Il quadro dei nuovi obblighi

Essere obbligati all’emissione della fattura elettronica non è la sola novità: infatti, i “nuovi obbligati” vengono a tutti gli effetti attratti nel mondo del “fisco elettronico” e pertanto:

  1. dovranno emettere fattura esclusivamente in modalità elettronica (tramite le funzionalità messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un software);
  2. dovranno ricevere le fatture dai propri fornitori in modalità elettronica (su PEC o tramite un canale software);
  3. dovranno procedere alla conservazione elettronica delle fatture a norma del CAD, Codice di Amministrazione Digitale
  4. dovranno assolvere l’imposta di bollo in modalità virtuale, con versamento trimestrale, con modello F24 oppure tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi.

Come prepararsi ai nuovi obblighi

Per poter affrontare i nuovi obblighi del “fisco elettronico” prima di tutto è indispensabile valutare se per l’emissione delle e-fatture si intende:

  1. Utilizzare i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate
  2. Acquistare un software che consente di gestire le fatture elettroniche emesse e ricevute

Una valida soluzione, gratuita fino a 25 fatture all’anno ed integrata con i nostri software è fornita dalla GBsoftware visionabile al seguente link Fattura GB

Qualunque sia la strada prescelta, è indispensabile disporre delle chiavi di accesso alla propria area riservata di Fatture e Corrispettivi, il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato alla fattura elettronica:

  1. Spid di II livello;
  2. Carta CND
  3. Carta di identità elettronica

Una volta effettuato l’accesso è consigliabile:

  1. Delegare lo Studio ai servizi di fatturazione elettronica, in modo tale che possiamo assistervi;
  2. Sottoscrivere l’accordo di adesione al servizio di Conservazione offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
  3. Sottoscrivere l’accordo di adesione al servizio di Consultazione offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

I tempi della fatturazione elettronica

Le problematiche fondamentali da tenere in considerazione quando si è obbligati alla fatturazione elettronica sono innanzitutto legate ai tempi:

La fattura “immediata” 🡺 deve essere trasmessa entro 12 giorni
La fattura “differita” 🡺 deve essere trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificata l’esigibilità

Sono previste sanzioni importanti: sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati a carico del cedente o prestatore che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non soggette a imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000

Vi sarà comunque un periodo di tolleranza per i nuovi obbligati: per tutto il terzo trimestre 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non saranno loro applicabili, ma ciò solo a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione 

Il codice natura IVA

Si evidenzia infine che l’emissione di una fattura elettronica comporta di specificare un “codice natura” che spieghi per quale ragione non è stata applicata l’IVA.

OSSERVA – Nel caso dei contribuenti in regime forfettario o di vantaggio, il corretto codice natura da utilizzare è N2.2 Operazioni non soggette – altri casi.

Imposta di bollo

Se l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro occorre indicare l’importo in fattura e procedere al versamento trimestrale dell’imposta.