Fattura elettronica Nuovi obblighi dal 1° luglio 2022 per forfettari e ex-minimi
E’ stato pubblicato il 30 aprile il decreto che estende ai soggetti minimi e forfettari l’obbligo di emettere le fatture elettroniche.
I nuovi obblighi di emissione delle fatture esclusivamente in modalità elettronica entreranno in vigore secondo il seguente calendario:
A partire dal 1° luglio 2022 | 🡺 | Per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati a periodo,
superiori a 25.000 euro |
A partire dal 1° gennaio 2024 | 🡺 | Per tutti, senza eccezioni |
ATTENZIONE! – Ai fini della verifica del superamento della soglia di 25.000 euro di ricavi / compensi, che comporta l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, occorre verificare l’ammontare dei ricavi / compensi stessi ragguagliandoli a periodo.
Esempio
Un contribuente in regime forfettario ha iniziato l’attività nel mese di agosto 2021 (cinque mesi), conseguendo ricavi per 20mila euro. Tale ammontare dei ricavi è apparentemente sottosoglia 25mila euro, ma ragguagliato a periodo (20.000 / 5 * 12 mesi), ammonta a 48.000 euro. In questo caso, pertanto, il contribuente sarà obbligato ad emettere fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022. |
Il quadro dei nuovi obblighi
Essere obbligati all’emissione della fattura elettronica non è la sola novità: infatti, i “nuovi obbligati” vengono a tutti gli effetti attratti nel mondo del “fisco elettronico” e pertanto:
- dovranno emettere fattura esclusivamente in modalità elettronica (tramite le funzionalità messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite un software);
- dovranno ricevere le fatture dai propri fornitori in modalità elettronica (su PEC o tramite un canale software);
- dovranno procedere alla conservazione elettronica delle fatture a norma del CAD, Codice di Amministrazione Digitale
- dovranno assolvere l’imposta di bollo in modalità virtuale, con versamento trimestrale, con modello F24 oppure tramite piattaforma Fatture e Corrispettivi.
Come prepararsi ai nuovi obblighi
Per poter affrontare i nuovi obblighi del “fisco elettronico” prima di tutto è indispensabile valutare se per l’emissione delle e-fatture si intende:
- Utilizzare i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate
- Acquistare un software che consente di gestire le fatture elettroniche emesse e ricevute
Una valida soluzione, gratuita fino a 25 fatture all’anno ed integrata con i nostri software è fornita dalla GBsoftware visionabile al seguente link Fattura GB
Qualunque sia la strada prescelta, è indispensabile disporre delle chiavi di accesso alla propria area riservata di Fatture e Corrispettivi, il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato alla fattura elettronica:
- Spid di II livello;
- Carta CND
- Carta di identità elettronica
Una volta effettuato l’accesso è consigliabile:
- Delegare lo Studio ai servizi di fatturazione elettronica, in modo tale che possiamo assistervi;
- Sottoscrivere l’accordo di adesione al servizio di Conservazione offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
- Sottoscrivere l’accordo di adesione al servizio di Consultazione offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
I tempi della fatturazione elettronica
Le problematiche fondamentali da tenere in considerazione quando si è obbligati alla fatturazione elettronica sono innanzitutto legate ai tempi:
La fattura “immediata” | 🡺 | deve essere trasmessa entro 12 giorni |
La fattura “differita” | 🡺 | deve essere trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificata l’esigibilità |
Sono previste sanzioni importanti: sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati a carico del cedente o prestatore che viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non soggette a imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Vi sarà comunque un periodo di tolleranza per i nuovi obbligati: per tutto il terzo trimestre 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non saranno loro applicabili, ma ciò solo a condizione che la fattura elettronica venga emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Il codice natura IVA
Si evidenzia infine che l’emissione di una fattura elettronica comporta di specificare un “codice natura” che spieghi per quale ragione non è stata applicata l’IVA.
OSSERVA – Nel caso dei contribuenti in regime forfettario o di vantaggio, il corretto codice natura da utilizzare è N2.2 Operazioni non soggette – altri casi.
Imposta di bollo
Se l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro occorre indicare l’importo in fattura e procedere al versamento trimestrale dell’imposta.