DL sostegni Ter: le modifiche alla disciplina del superbonus

La Legge 25/2022 pubblicata il 28/03/2022 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle detrazioni edilizie.

 

Comunicazione per le spese del 2021 – Proroga del termine

È ulteriormente prorogato al 29.4.2022 il termine entro cui deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle opzioni relativamente:

  • alle spese sostenute nel 2021;
  • alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Disciplina della cessione dei crediti

  • (prima cessione) il beneficiario della detrazione e il fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo” possono cedere il credito d’imposta a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari;
  • (seconda cessione) il primo cessionario può a sua volta cedere il credito d’imposta, ma soltanto a un cessionario che rientri nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati”;
  • (terza cessione) il secondo cessionario può a sua volta cedere il credito d’imposta soltanto a un altro cessionario che rientri anch’esso nel perimetro dei “soggetti vigilati”, senza possibilità di cessioni ulteriori.

I “soggetti vigilati” che possono essere cessionari delle “cessioni successive alla prima” sono:

  • le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo;;
  • le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo;
  • le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Disciplina transitoria

E’ prevista una disciplina transitoria per i crediti d’imposta oggetto delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate sino al 16.2.2022 (o al 6.3.2022 per il “bonus barriere architettoniche 75.

Tali crediti a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari.

Indicazione del CCNL per la fruizione delle detrazioni “edilizie”

E’ possibile usufruire della detrazione, o dei benefici fiscali solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.

I benefici interessati sono:

  • superbonus al 110%;
  • bonusbarriere architettoniche 75%”;
  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
  • opzione di cessione del credito e sconto in fattura;
  • bonus verde);
  • bonus mobili);
  • bonus facciate.

Inoltre, “il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori“.

La disposizione si applica però ai soli lavori edili compresi nell’Allegato X al DLgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000,00 euro, avviati successivamente al 27.5.2022.

 Visto di conformità

Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare anche che vi sia l’indicazione del contratto collettivo applicato:

  • nell’atto di affidamento dei lavori;
  • nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Responsabilità del tecnico abilitato alle asseverazioni

La nuova norma stabilisce che il tecnico che assevera può essere punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000,00 a 100.000,00 euro se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

La sanzione amministrativa pecuniaria viene stabilita da 2.000,00 a 15.000,00 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Inoltre i tecnici asseveratori dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.