Lavoratori occasionali: nessuna comunicazione per i lavori intellettuali

Con la nota prot. n. 109 del 27 gennaio 2022 il Ministero del lavoro ha fornito importanti chiarimenti riguardo l’obbligo della comunicazione obbligatoria delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale. (Si veda anche: Lavoratori autonomi occasionali: nuova comunicazione obbligatoria

Importante il chiarimento che esclude dall’obbligo le prestazioni dei lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura meramente intellettuale.

Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

Altri chiarimenti:

Gli Enti del Terzo settore, le ASD e le SSD che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell’obbligo?

NO

Occorre effettuare la comunicazione per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?

NO

La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione?

NO

La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall’adempimento della comunicazione preventiva?

SI

Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale?

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione

Per maggiori dettagli: Ministero del lavoro nota prot. n. 109 del 27 gennaio 2022