Conversione D.L. 146/2021: principali novità fiscali e agevolazioni

La conversione in Legge ha apportato ulteriori misure urgenti in materia economica, fiscale e di tutela del lavoro, nell’ambito della manovra finanziaria per il 2022, ed in particolar le principali:

  • l’ulteriore proroga dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021;
  • il rinvio dall’1.1.2022 all’1.7.2022 dell’obbligo delle fatture elettroniche per le operazioni con l’estero;
  • la proroga per il 2022 del divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie;
  • il rinvio dall’1.1.2022 all’1.1.2023 dell’obbligo di invio dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria;
  • la modifica del regime IVA per gli enti associativi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
  • il regime di esenzione IMU dell’abitazione principale per gli immobili dei componenti del nucleo familiare ubicati in Comuni diversi;

Riepiloghiamo le principali modifiche

CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE DAL 1.9.2021 al 31.12.2021 – TERMINI DI PAGAMENTO

Le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021 vanno pagate entro 180 giorni dalla data di notifica, e non entro i consueti 60 giorni.

RINVIO DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA del c.d. “esterometro”

Viene prorogata al 1/7/2022 l’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica.

DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE

E’ stato prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio:
• da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
• da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

REGIME IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI

Modificato il regime IVA applicabile agli enti associativi: alcune operazioni  finora escluse da IVA rientrano ora nel campo di applicazione dell’imposta.
Vengono attratte nel campo di applicazione dell’IVA le seguenti operazioni:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivi specifici o contributi supplementari da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, ancorché rese nei confronti di soci, associati o partecipanti e in conformità alle finalità istituzionali;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici;
  • somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dietro pagamento di corrispettivi specifici verso i relativi associati da associazioni di promozione sociale;
  • le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona anche se cedute ai propri associati, si considerano in ogni caso operazioni rientranti nell’attività commerciale

Ciò significa che, per le operazioni in parola, ancorché alcune esentate dall’imposta, gli enti associativi saranno tenuti, in linea generale, ad assolvere tutti gli obblighi Iva.

Sono esenti da IVA:

  1. le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, e dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  2. le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona organizzate a loro esclusivo profitto;
  4. la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art. 3 co. 6 lett. e) della L. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.

L’applicazione di dette esenzioni è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

  • esse non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA;
  • le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • le stesse associazioni si conformino ad alcune clausole, indicate dal nuovo co. 5 dell’art. 10 del DPR 633/72, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore).

Le clausole previste dall’art. 10 co. 5 del DPR 633/72 sono le seguenti:

  • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532 co. 2 c.c., sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relati-ve deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; ammissibilità del voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore all’1.1.97, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’art. 2532, ultimo comma, c.c. e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL’IMU – IMMOBILI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE IN COMUNI DIVERSI

Viene stabilito che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (esenzione o aliquota ridotta e detrazione) per un immobile scelto dai componenti del nucleo stesso.