UTILIZZO DEL CONTANTE – DAL 1 GENNAIO LA SOGLIA SCENDE A €. 1.000
Dal 1/1/2022 è vietato il trasferimento:
- di denaro contante
- di libretti di deposito bancari o postali al portatore
- di titoli al portatore in euro o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valorevoggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a €. 1.000. (
Il limite era 2.000,00 € fino al 31/12/2021)
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere all’intermediazione di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Il trasferimento in contanti sarà ammesso fino ad €. 999,99.
FRAZIONAMENTO
Il trasferimento superiore a tale limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
ASSEGNI
Gli assegni (bancari, postali e circolari) possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a €. 1.000 esclusivamente indicando:
- il nome o la ragione sociale del beneficiario
- la clausola di non trasferibilità
PRELIEVI E VERSAMENTI
Le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante non sono configurabili come trasferimento tra soggetti diversi quindi, non rappresentano automaticamente una violazione
REGIME SANZIONATORIO
Alle violazioni relative a tale disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro con un minimo di 1.000 €.
PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
Dall’1/07/2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sull’IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato
I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da €. 1.000 a €. 5.000.