Procedure concursuali: anticipato il momento di recupero dell’Iva

Il decreto “Sostegni 2” (DL 73/2021) ha riformato la disciplina delle note di variazione IVA in diminuzione nel caso in cui, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo, il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.

Il nuovo decreto stabilisce che il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione per recuperare l’iva sulle fatture non pagate, già a partire dal momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura:

  • data della sentenza dichiarativa di fallimento;
  • data del decreto di ammissione al concordato preventivo;
  • data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Qualora il corrispettivo sia pagato successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore dovrà effettuare una variazione dell’imposta in aumento.

Le novità si applicano per le sole procedure avviate a decorrere dal 26 maggio 2021.

Per le procedure precedenti occorre continuare ad attendere che la procedura concorsuale si sia rivelata “infruttuosa”.