Bollo sulle fatture elettroniche: nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate
Sul portale “Fatture e Corrispettivi” è possibile verificare le fatture per le quali non è stata versata l’imposta di bollo e, se si ritengono corretti, regolarizzare il versamento.
In particolare, l’Agenzia delle entrate entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre solare, fornirà, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, due distinti elenchi:
- l’elenco delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo
- l’elenco delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta è dovuta.
Il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se
- accettare i dati proposti e procedere con il pagamento di quanto dovuto
- comunicare le fatture per le quali ritiene che l’imposta di bollo non sia dovuta.
Gli elenchi potranno essere modificati fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento (anziché entro il 31 luglio).
Sulla base dei dati delle fatture indicate negli elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate calcola e mette a disposizione l’importo relativo all’imposta di bollo complessivamente dovuto per il trimestre di riferimento, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (o entro il 20 settembre nel caso del secondo trimestre solare).
Tale somma può essere versata tramite l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” oppure in modalità telematica con il modello F24.
Se il versamento è eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di sanzioni e interessi da ravvedimento, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi.
Nel caso in cui l’imposta di bollo non venga versata, il contribuente riceverà una comunicazione elettronica PEC e potrà fornire entro 30 giorni, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti.
Tempistica
Scadenza | Adempimento |
1 trimestre | |
15/04 | Formazione elenchi |
30/04 | Modifica degli elenchi da parte del contribuente |
15/5 | Calcolo da parte dell’Agenzia dell’importo da versare |