Decreto di agosto: i vantaggi della rivalutazione
Il decreto di agosto (Dl 104/2020) ha reintrodotto la possibilità di rivalutare, per le società di capitali che non adottano i principi contabili internazionali, i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Rispetto alle rivalutazioni del passato, la rivalutazione prevista dal decreto di agosto offre notevoli vantaggi.
- L’imposta sostitutiva è notevolmente inferiore a quella prevista dalle precedenti leggi di rivalutazione (3% da versare in 3 rate annuali)
- E’ possibile rivalutare ogni singolo bene, senza vincoli di categorie omogenee consentendo di escludere quelli che saranno dismessi a breve o che comunque non hanno subito adeguate migliorie;
- I maggiori ammortamenti possono essere già essere riconosciuti nell’esercizio 2021;
- Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva nella misura del 10% da versare in 3 rate annuali
La rilevanza della rivalutazione per le plusvalenze da cessione è comunque rinviata al 1° gennaio 2024.
Valutazione civilistica
Dal punto di vista civilistico l’impatto immediato sul bilancio 2020 è certamente positivo:
- aumenta il patrimonio netto, per effetto della riserva;
- non vi sono ricadute negative sul conto economico a seguito di maggiori ammortamenti.
Vantaggi fiscali
Se si è scelto di adeguare i valori, l’opzione per l’affrancamento fiscale pare, nella maggior parte dei casi, assolutamente vantaggiosa.
A fronte di un costo per imposta sostitutiva del 3% (con uscite finanziarie pari all’1% a giugno 2021, a giugno 2022 e a giugno 2023), la società potrà recuperare (ad aliquote Ires e Irap vigenti) il 27,9%, con un beneficio netto di quasi il 25%
Ad esempio:
Per chi dovesse inizialmente chiudere in perdita il beneficio si riduce al 21% a seguito della riportabilità fiscale della perdita solo ai fini Ires