Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare con i primi chiarimenti per usufruire del Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda  previsto dall’articolo 28 del decreto legge 34/2020 (“decreto rilancio”)

Soggetti beneficiari

  • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. (2019 per i soggetti con esercizio solare)
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale».

Ammontare del credito d’imposta

ll credito d’imposta è stabilito in misura percentuale:

  • 60 per cento per i Canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili
  • 30 per cento per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile;

Destinazione dell’immobile

Gli immobili indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività:

  • industriale;
  • commerciale;
  • artigianale;
  • agricola;
  • di lavoro autonomo;
  • di interesse turistico.

Condizioni

Il credito d’imposta spetta a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati.

Il credito spetta indipendentemente dalla riduzione del fatturato agli enti non commerciale che svolgono esclusivamente attività istituzionale;

Canoni non pagati

E’ necessario che il canone sia stato pagato per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato pagato la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

E’ prevista la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone.

Documentazione da conservare

E’ necessario conservare la prova dell’avvenuto pagamento ad esempio (quietanze di pagamento, ricevute, estratto conto con l’avvenuto pagamento, ecc.)

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  • in compensazione con codice tributo 6920;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • può essere ceduto:
    1. al locatore o al concedente (a titolo di pagamento);
    2. ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Casi particolari

Leasing finanziario

Non rientrano i canoni relativi a contratti di leasing finanziario rispetto ai quali, in linea di principio, è il conduttore che sostiene i rischi relativi al bene risultando assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.

Affitto d’azienda

Possono usufruire del bonus le ipotesi in cui l’affitto d’azienda includa la concessione in locazione o godimento di almeno un immobile.

Immobili promiscui

Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente a condizione che non si disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’attività.

Spese condominiali

Nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Il credito d’imposta non è cumulabile, relativamente ai canoni pagati nel mese di marzo, con il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” previsto per il mese di marzo dal D.L. 18/2020.